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Sabato, 20 Aprile 2024
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Varchi doganali, il Tar respinge il ricorso dell’Autorità portuale

La sentenza: “L’assertita conformità urbanistica al piano regolatore non risulta affatto dimostrata”. Le opere del progetto di security anche oggetto di inchiesta penale e sequestrate a novembre: il presidente Patroni Griffi e l'ingegnere Di Leverano sono indagati

BRINDISI – La tesi della conformità urbanistica dei varchi doganali sostenuta dall’Autorità portuale di Brindisi non è stata accolta dai giudici del Tar: “Non risulta affatto dimostrata”, si legge nelle motivazioni della sentenza dei giudici amministrativi della sezione di Lecce.

Sequestro varchi doganali porto 3-3

La sentenza del Tar

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dall’Authority, aderendo – di fatto- a quanto sostenuto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e, prima ancora, dal Comune di Brindisi e poi dalla Regione Puglia. La pronuncia è del collegio presieduto da Antonio Pasca (Ettore Manca consigliere  e Patrizia Moro estensore), all’esito della camera di consiglio del 22 maggio scorso. Le motivazioni della sentenza sono state depositate nel pomeriggio di oggi.

Le motivazioni

Claudio De Vinceti e Ugo Patroni Griffi-2L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale aveva impugnato tutti “i provvedimenti con i quali si è disposto il rigetto della domanda di accertamento di conformità urbanistica del progetto dell’Adsp di “Completamento delle infrastrutture di security”, vale a dire i varchi doganali, oggetto anche di una inchiesta penale che ha portato al sequestro delle opere il 21 novembre 2018, con iscrizione sul registro degli indagati del presidente Ugo Patroni Griffi e del dirigente dell'uffucio tecnico, Francesco Di Leverano. Per entrambi, il Tribunale del Riesame ha disposto la misura interdittiva della sospensione di otto mesi dal servizio. Sospensione congelata essendo stata impugnata in Cassazione dai difensori.

 presidente dell’Ente è indagato con l’accusa di falso in atto pubblico per induzione, ipotesi di reato contestata per aver “indotto il Comune di Brindisi a revocare l’ordinanza di sospensione dei lavori per la recinzione di Via del Mare”, oggetto di contenzioso con l’Autorità portuale di sistema del Mare Adriatico Meridionale. L’ingegnere Di Leverano, in qualità di dirigente responsabile dell’ufficio tecnico, risulta indagato per  concorso in frode nelle pubbliche forniture, in relazione a un altro troncone dell’inchiesta, quello sulla esecuzione dei lavori sulla strada che rientra nella sfera di competenza del consorzio Asi, ex Sisri.“
Il progetto di richiesta di conformità urbanistica, trasmesso dall’Autorità Portuale il  10 novembre 2015 al Provveditorato, riguarda “l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici, ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 383/94, di un intervento di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio operato mediante un insieme sistematico di opere, manufatti, recinzioni afferenti alla infrastrutturazione di security portuale a quella data (10.11.2015) già (pacificamente) realizzati e ricadenti in aree inquadrate da differenti regimi proprietari (demanio portuale, patrimonio comunale e dell’Asi), su beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e culturale e disciplinate dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, nonché inserite in area Sin”.

Sequestro varchi doganali porto 2-2

Il sequestro penale

Quanto alla descrizione delle opere oggetto della richiesta di conformità, la Regione Puglia, con memorie difensive dell’11 gennaio e del 15 febbraio scorsi ha rilevato che le stesse non consistono in una sola recinzione “ma si sostanziano anche in edifici ai varchi, impiantistica di supporto al sistema di security, una strada a quattro corsie, un ponte e una tettoia, peraltro oggetto di decreto di sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Brindisi”.

massimo ciullo-3“Il ricorso è infondato e deve essere rigettato”, si legge nella sentenza che dà ragione all’Amministrazione comunale, rappresentata in giudizio dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa. Più di qualche dubbio sul ricorso dell’Ente portuale era stato evidenziato dal consigliere comunale di opposizione Massimo Ciullo, in una delle ultime sedute delle Assise. Questa sera il consigliere ha pubblicamente chiesto le dimissioni di Patroni Griffi.  “Secondo l’assunto della ricorrente, le opere realizzate risulterebbero conformi alle destinazioni urbanistiche del Prg, poiché il Piano regolatore portuale non avrebbe natura urbanistica e le sue previsioni (difformi da quanto realizzato) dovrebbero così non avere alcun rilievo nel procedimento”.

“Da tanto discenderebbe la illegittimità del modulo procedimentale prescelto, dato che lo scrutinio di accertamento di conformità delle opere realizzate, sarebbe dovuto avvenire in relazione al solo Prg, la cui destinazione urbanistica produttiva e industriale D3 (eccettuate le zone F per le quali comunque si predica la conformità delle opere già realizzate) ne sancirebbe la piena rispondenza alla zonizzazione di piano, senza che le NTA, nella specie l’articolo 47, imponga indici e parametri da rispettare”. “L’assunto non convince”, hanno scritto i giudici amministrativi.

Il piano regolatore portuale e quello urbanistico

Nella sentenza è stata richiamata una pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui “il Prp rappresenta a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione urbanistica alla cui stregua va dunque valutata la conformità di ogni singolo intervento edilizio”. Scrivono i giudici: “Del resto, l’articolo 5 della L.84/1994, espressamente titolato “Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale”, stabilisce che “Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale”. E ancora: “Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.” Infine: “Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.”

Secondo i giudici, il “Prp (piano regolatore portuale, ndr) rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica dei porti, integrandosi con il Prg rispetto al quale deve sussistere perfetta coerenza e compatibilità”. Questa la spiegazione: “ La legge non si preoccuperebbe di richiedere la conformità del Prp al Prg, ove il primo non avesse natura urbanistica. Non potrebbe neppure sostenersi che il Prp del Comune di Brindisi, in quanto approvato in data antecedente la L.84/1994 non abbia natura urbanistica, atteso che lo stesso è stato sottoposto, successivamente all’entrata in vigore della legge citata, nell’anno 2006 ad una variante (approvata con Deliberazione di Giunta del 4 agosto 2006) attraverso la quale lo stesso è stato “aggiornato”.

Il Comune di Brindisi

Sono infondate, secondo il Tar, anche le censure con le quali l’Autorità portuale ha sostenuto  la contraddittorietà delle note inviate dall’Amministrazione Comunale al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in riferimento al progetto dell’Asp di “Completamento delle infrastrutture di security”, rispetto a precedenti riconoscimenti di conformità urbanistica delle opere di che trattasi che sarebbero stati effettuati dall’Amministrazione Comunale.

Quanto alla “incompetenza del Comune di Brindisi, stante la mancanza di una deliberazione degli organi rappresentativi a partecipare alla conferenza di servizi”, secondo i giudici  “deve riconoscersi la irrilevanza della questione atteso che, da un lato non viene dimostrato che l’assenza del Comune di Brindisi dalla conferenza di servizi avrebbe prodotto un risultato diverso e, dall’altro, i rilievi espressi dal Comune di Brindisi nelle note impugnate non sono dissimili da quelli espressi dalla Regione Puglia nella nota posta a fondamento del provvedimento conclusivo”.

L’Autorità portuale, inoltre, sosteneva “la illegittimità del diniego opposto dal Provveditorato non essendo valutata la possibilità di intervenire in variante agli strumenti urbanistici, né fornita alcuna indicazione circa le iniziative da compiere per autorizzare le opere di security”. Tale “assunto non è pertinente”, è scritto nella sentenza.

Stando alle disposizioni di legge, “quando deve procedersi alla localizzazione di un'opera pubblica di interesse statale che sia difforme dagli strumenti urbanistici vigenti, deve essere indetta una conferenza di servizi, e l'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali”. In pratica l'approvazione del progetto dell'opera pubblica statale in conferenza di servizi, comporta anche l'approvazione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici. Secondo i giudici, “da tanto discende che solo la conclusione positiva della conferenza di servizi avrebbe potuto comportare anche l’approvazione delle necessarie varianti. In ogni caso, basti rilevare che l’istanza proposta dalla ricorrente non riguarda affatto la richiesta di variante al Prp, ma l’accertamento di conformità urbanistica degli interventi ai sensi dell’art.2 del DPR 383/1984”.

Un particolare del Seno di Ponente del porto di Brindisi-3

L’autorità portuale

L’Ente portuale, rappresentato e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vergine in Lecce, potrà impugnare la sentenza al Consiglio di Stato. Nel giudizio dinanzi alla sezione di Lecce si sono costituiti anche la Prefettura di Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Puglia e Basilicata, Capitaneria di Porto di Brindisi, il  Ministero Beni ed Attivita' Cultuali e del Turismo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ed il Paesaggio Lecce, Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede di Puglia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, la Regione Puglia con l'avvocato Francesco Zizzari. In giudizio anche l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, il Consorzio Asi Brindisi, l’Agenzia delle Dogane Brindisi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Segretariato Generale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Coordinamento Amministrativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio non costituiti in giudizio. C’è stato l'intervento di ad opponendum del Comitato No Carbone rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Durano.

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