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Martedì, 23 Aprile 2024
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Cancellazione voli, nuova condanna per Ryanair: risarcimento per coniugi

A seguito delle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre 2017, che causarono disagi a decine di passeggeri, arriva una nuova condanna nei confronti del vettore irlandese

MESAGNE - A seguito delle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre 2017, che causarono disagi a decine di passeggeri, arriva una nuova condanna nei confronti del vettore irlandese. 

Con sentenza n. 2300/2018, depositata l’11 dicembre 2018, il Giudice di pace di Brindisi, avv. Nicoletta Erroi, ha condannato Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcire i passeggeri, due coniugi di Mesagne, per il complessivo importo di circa 1200 euro, oltre spese legali, riconoscendo 250 euro  ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, oltre ai danni supplementari, come previsto dal Reg. CE 261/2004, e al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione (biglietti per il treno Brindisi – Milano e quant’altro). Il giudice ha accolto integralmente  le richieste avanzate dal difensore degli attori e segretario di Codici Lecce, avv. Stefano Gallotta.

Il 20 settembre 2017, i due passeggeri pugliesi, giunti all’aeroporto di Brindisi Casale, appresero che il proprio volo FR8496, senza alcun preavviso, era stato cancellato. Dopo aver provato inutilmente a ottenere la riprotezione su un altro volo, i due furono costretti a organizzare l'improrogabile trasferta a Milano in treno, a propria cura e spese, dovendo lui sottoporsi a un'importante visita vascolare presso l'ospedale San Raffaele,  dove vi giunsero, dopo un viaggio faticoso e stressante, solo nel pomeriggio del 21 settembre.

In assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata nei confronti del vettore irlandese, si rivolsero al segretario di Codici Lecce, avvocato Stefano Gallotta, che ha citato la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.

“Questa nuova pronunzia, relativa alle note cancellazioni del settembre 2017 che coinvolsero oltre 400 mila passeggeri, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell'evento imputabile alla compagnia”. Ha commentato l’avvocato Gallotta.

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