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Ostuni, nodo dehors: i chiarimenti della gestione commissariale

Dopo la protesta dei commercianti, nota dell'amministrazione comunale, ancora in attesa del parere della Soprintendenza

OSTUNI – Dopo il sit in di protesta organizzato la mattina di Pasqua (dome-nica 21 aprile) dai commercianti di via Cattedrale, la gestione commissariale del Comune di Ostuni ripercorre l’iter che ha portato alla redazione di un nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Lo fa attraverso una nota che ricostruisce la vicenda a partire dal 2018, quando “la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taran-to ha rammentato al Comune di Ostuni che ‘… qualsivoglia intervento di occupazione di suolo pubblico soggetto a tutela in area di centro storico è sot-oposto all’art. 23 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” D. Lgs. N. 42/2004p”. 

Tali interventi, pertanto, se non autorizzati dalla citata Soprintendenza, “… ri-sultano essere abusivi in quanto tali, come peraltro risultano abusivi gli inter-venti in aree tutelate sotto l’aspetto paesaggistico”.  L’amministrazione comunale ricorda che “nel mese di agosto 2018 la Soprin-tendenza ha sollecitato l’invio della richiesta di autorizzazione di uso di suolo tutelato e di parere paesaggistico per impianti e strutture sulla base delle os-servazioni già fornite al Comune dalla stessa Soprintendenza”. 

La protesta dei commercianti il giorno di Pasqua

“Questa gestione commissariale – si legge nella nota - sin dal suo insedia-mento avvenuto nel febbraio scorso, si è occupata dell’importante problema-tica provvedendo ad adottare con deliberazione n. 53 del 9 aprile scorso il ‘Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico di spazi all'aper-to annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e be-vande, attività artigianali ed esercizi di vicinat’” ed inviando tale provvedimen-to alla Soprintendenza per il prescritto parere”. 

Nel comunicato si rimarca inoltre che la “Soprintendenza ha assicurato la massima tempestività per il rilascio del parere richiesto” e si richiama la se-guente precisazione fornita dalla stessa Soprintendenza: “… l’entità di un in-tervento su un’area pubblica sottoposta contemporaneamente a tutela ai sensi dell’art. 10 co. 4 lettera g) e dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 spetta a questa Amministrazione che ne ha delega per la tutela”.   

“Appena nella disponibilità del citato parere  - conclude il Comune - questa gestione commissariale si attiverà per gli adempimenti di competenza”. 

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