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Dimentica la patente a casa: giudice annulla verbale da 430 euro

Accolto il ricorso dei legali di un giovane automobilista che sottoposto a controllo non potè esibire il documento

BRINDISI - Quel verbale recapitatogli a domicilio era illegittimo, perché si era già accertato tramite banca dati che era possessore di patente. Il giudice di pace del tribunale di Brindisi, Francesco De Vitis, ha annullato una multa da 430 euro inflitta a un 26enne residente in provincia di Brindisi che nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale non esibì la patente di guida, poiché l’aveva dimenticata a casa. Con sentenza emessa nei giorni scorsi, è stato accolto il ricorso contro la prefettura di Brindisi presentato dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi (foto in basso), dell’ufficio legale dell’Adoc Uil Brindisi.

Il ricorrente venne sottoposto a controllo il 4 aprile 2020 mentre si trovava alla guida della sua auto. Le forze dell’ordine gli chiesero la patente, ma l’automobilista spiegò di averla lasciata a casa. A quel punto, tramite un accertamento in banca dati, si appurò che il 26ene, identificato tramite carte di identità, risultava effettivamente possessore di patente. Per questo venne sanzionato solo per la mancata esibizione del documento. La questione si sarebbe dovuta chiudere lì, ma il 27 maggio 2020 venne notificato al ragazzo un verbale da 430 euro per non aver ottemperato all’obbligo di presentarsi presso le autorità di pubblica sicurezza per esibire la patente, entro il termine di 30 giorni.

avvocati marco masi e marco elia-2

Tale sanzione, però, è stata elevata sulla base di una norma ormai obsoleta. “Quando il soggetto invitato tramite intimazione a fornire copia di documentazione relativa ad abilitazioni alla guida o documentale relativa a un determinato veicolo – si legge nel ricorso - non ottemperi alla prescrizione richiestagli, il comando di polizia operante potrà sanzionare lo stesso ai sensi dell’articolo 180 comma 8 solo nel caso in cui riesca a dimostrare di non essere in condizione di poter acquisire la documentazione richiesta per mancanza dell’accesso alle banche dati ministeriali o per il mancato funzionamento dei sistemi”.

I legali rimarcano che nel caso in questione, il loro assistito “ha comunque fornito agli agenti operanti la propria carta d’identità, con tutti i dati anagrafici necessari all’eventuale ricerca del documento mancante con le modalità telematiche ad oggi in uso a chi effettua controlli secondo le norme del codice della strada”.  La Pubblica amministrazione non ha inoltre “dimostrato l’impossibilità di reperire attraverso i pubblici registri o, anche, attraverso altri sistemi telematici a disposizione della stessa, l’effettiva esistenza del documento richiesto”.  Tale tesi è stata accolta dal giudice, il quale ha rilevato che “il possesso della patente di guida da parte del ricorrente ben poteva essere accertato dalla pubblica amministrazione mediante la consultazione di pubblici registri o altri sistemi, tanto a seguito delle innovazioni introdotte con le norme sulle autocertificazioni”. Per questo il verbale e le sanzioni irrogate sono ritenute eccessive. 

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