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La moglie ha debiti e l'Inps gli toglie il Reddito di Cittadinanza: accolto il ricorso

L’Inps riteneva il cittadino responsabile in solido con la moglie (ai sensi degli articoli 1292 e 1299 del Codice Civile) di alcuni presunti debiti di quest’ultima per i quali, tuttavia, era già in corso un procedimento presso il Tribunale di Brindisi

BRINDISI - Il Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Piero Primiceri, ha accolto il ricorso ex articolo 700 Cpc di un cittadino brindisino, proposto tramite istanza cautelare d’urgenza a firma degli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc Brindisi, al quale era stato sospeso dall'Inps il Reddito di Cittadinanza. Il motivo? L’Inps riteneva il cittadino responsabile in solido con la moglie (ai sensi degli articoli 1292 e 1299 del Codice Civile) di alcuni presunti debiti di quest’ultima per i quali, tuttavia, era già in corso un procedimento presso il Tribunale di Brindisi. Per questo, il cittadino, si è rivolto all’Adoc in virtù del fatto che l’esistenza di suddetti debiti è ancora in fase di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria e che, nonostante ciò, lui fosse in ogni caso in possesso di tutti i requisiti.

Nonostante le molteplici missive inviate dai legali dell’Adoc, che hanno esposto all’Inps tale situazione, l’istituto aveva rigettato integralmente le richieste comunicando semplicemente il motivo della sospensione. A questo punto, i legali ricorrevano in Tribunale per ottenere un provvedimento d’urgenza stante la precaria situazione economica della famiglia la quale, tra l’altro, aveva da poco accolto il loro primo genito.

Il dott. Primiceri, sposando integralmente l’interpretazione fornita dai legali, ha disposto testualmente: "Attesa la documentata e comprovata sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per godere nel corrente anno del sussidio in esame, alcun rilievo può assumere ai fini ostativi all’accoglimento della domanda attorea la sussistenza di un precedente indebito della moglie del ricorrente per intervenuta revoca del reddito di cittadinanza”.

Il principio di diritto espresso è di assoluta importanza - spiega in una nota l'Adoc - poiché il Tribunale di Brindisi, con il provvedimento emesso, ha tutelato il diritto dei cittadini in possesso dei requisiti per ottenere il Reddito di Cittadinanza. In effetti è lo stesso Giudice a sottolineare che l’urgenza del ricorso risulta fondato “stante la natura del beneficio richiesto, la recente nascita di un figlio ancora neonato e l’esiguo reddito di cui è titolare il nucleo familiare”.

Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza di un danno grave ed irreparabile ed ha, conseguentemente, dichiarato “il diritto di parte ricorrente all’accoglimento della domanda del reddito di cittadinanza presentata in data 13.1.2022, con conseguente condanna di Inps all’emissione dei provvedimenti consequenziali" e conseguente condanna dell’Inps alla refusione delle spese di lite. 

Si è palesato, dunque, un aggravio di spese a carico dell’Ente che – stante i requisiti di legge – avrebbe dovuto fin da subito accogliere la domanda del cittadino o, quanto meno, le richieste dei legali pervenute tramite missive.

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