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Nuove rilevazioni semaforiche illegittime: giudice annulla multa

Comminata attraverso i nuovi dispositivi di rilevamento “P@RVC 2.0” installati a Brindisi all'incrocio semaforico in viale Aldo Moro

BRINDISI - Con sentenza del 29 marzo 2023, il giudice di pace di Brindisi, nella persona del giudice Merico, ha accolto un’opposizione ex art. 204 Cds di un cittadino brindisino proposto tramite ricorso a firma degli avv.ti Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc–Uil Brindisi, che ha ricevuto una multa di 182 euro all’incrocio di viale Aldo Moro.

"Nel caso di specie il ricorrente che a memoria non ricordava di aver palesemente violato l’incrocio semaforico era stato sanzionato all’incrocio di viale Aldo Moro 'per avere – quale proprietario/obbligato in solido/conducente – il veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (o dell’agente del traffico) lo vietasse” ai sensi dell’art. 143, comma 3 e 3 bis, come evidenziato dal verbale impugnatoù". Si legge nella nota Adoc. 

avvocati marco masi e marco elia-2

'In realtà, tale norma non disciplina in maniera specifica ipotesi in cui si verifichi una mancata contestazione immediata delle infrazioni rilevate per il passaggio con il rosso, ai semafori dotati di attrezzature elettroniche di rilevamento. È il caso in cui si è trovato il cittadino rivoltosi all’Adoc-Uil per opporsi al verbale notificato dal Comune di Brindisi ed elevato dalla Polizia Locale, di importo pari a 182 euro in aggiunta alla sanzione accessoria del decurtamento di 6 punti sulla patente di guida".

"In particolare i legali dell’Adoc Uil di Brindisi facevano notare come soltanto l’esame di un agente presente sul posto potesse consentire la corretta applicazione delle norme in materia di semafori e che, pertanto, l’assenza non occasionale di agenti rende nulla l’infrazione rilevata presso un incrocio con apparecchio fotografico. Sul punto i legali hanno richiamato giurisprudenza di legittimità ed in particolare la sentenza n. 27414 del 28 dicembre 2009, che segue altre di egual tenore".

Su tale aspetto, infatti, il giudice Merico, sposando integralmente l’interpretazione fornita dai legali, scrive testualmente: 'l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata'."

"Il principio di diritto espresso è di assoluta importanza poiché il giudice di Pace di Brindisi, con il provvedimento emesso, ha finalmente tutelato il diritto degli automobilisti in materia. Segnatamente, ha riconosciuto che le multe comminate attraverso i nuovi dispositivi di rilevamento "P@RVC 2.0" installati a Brindisi ed in particolare in viale Aldo Moro, per essere ritenute valide, necessitano la contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’agente accertatore presente sul posto della presunta violazione".

"Tale innovativa pronunzia del giudice di Pace di Brindisi non può che costituire un importante apripista per la tutela degli automobilisti a cui giungono verbali che secondo quanto stabilito dalla suddetta sentenza sono illegittimi, annullando di conseguenza sia la sanzione pecuniaria sia quella accessoria del decurtamento dei punti sulla patente di guida. Pertanto, alla luce delle innumerevoli sanzioni che sono state contestate negli ultimi mesi dall’installazione dei dispositivi elettronici agli incroci di viale Aldo Moro e via Sant’Angelo, l’Adoc di Brindisi, raccomandando prudenza e rispetto delle norme del codice della strada, è disponibile per valutare eventuali ricorsi".

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