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Parcheggi Pennagrossa, bocciati i ricorsi dei privati

Volevano l'annullamento del progetto pubblico "Porta della Riserva" e procedere con il loro, privo di Via e requisito paesaggistico

CAROVIGNO – Importante punto a favore del Consorzio di gestione di Torre Guaceto e del Comune di Carovigno nel lungo contenzioso che li oppone alla società proprietaria del terreno interno al perimetro della riserva che veniva utilizzato come parcheggio per 500 auto.  I ricorsi presentati da quest’ultima,  la D&A Scarl, e da Daniele Luperti, sono stati rigettati con sentenza dalla prima sezione del Tar di Lecce, presidente Antonio Pasca, che li ha considerati infondati.

I ricorsi avevano vari obiettivi. Uno era quello di ottenere l’annullamento di tutti gli atti del Comune di Carovigno, del Consorzio di Torre Guaceto e della Regione Puglia relativi al progetto dello stesso consorzio per la realizzazione della “Porta della Riserva”, un complesso di servizi ai visitatori, incluso quello di sosta delle auto, in un’area esterna ma attigua al confine nord-ovest dell’area protetta. Il competente dipartimento della Regione Puglia aveva escluso dall’obbligo di sottomissione a Valutazione di impatto ambientale il progetto stesso, autorizzato dal Comune di Carovigno e approvato dall’organo di gestione della Amp e della Riserva terrestre dello Stato.

L’altro scopo della D&A Scarl era quello di fare annullare il provvedimento dirigenziale del Comune di divieto di prosecuzione delle attività relative all’utilizzo come parcheggio del terreno della stessa società interno alla riserva, in località Pennagrossa, e poi di un secondo progetto per analoga attività su un'altra area, sulla base di Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia). Su questo punto, la scorsa estate il Tar aveva già bocciato un ricorso in via cautelare, mentre il consiglio di Stato invece lo aveva accolto (ciò spiega l’apertura sia pur tardiva del vecchio parcheggio privato di Pennagrossa).

In estrema sintesi, il Tar ha stabilito che il progetto – finanziato dal Ministero dell’Ambiente – della “Porta della Riserva” è precedente a quelli della D&A Scarl, pertanto la società ricorrente avrebbe dovuto sottoporre a Via il proprio progetto in virtù del fatto che ricadeva su terreno distante meno di un chilometro dal parcheggio pubblico, e non procedere con semplice Scia.

Anche la seconda Segnalazione certificata di inizio attività è stata giustamente bloccata dal Comune, perché su area distante oltre un chilometro dal terreno interessato dalla prima Scia, ma meno dal sito del progetto “Porta d’Oriente” che era quello invece da prendere a riferimento. Il Tar ha inoltre rilevato che la qualificazione della seconda area da parte di D&A come destinata a manifestazioni, spettacoli, eventi ed esposizione di merci, destinazione per la quale è esclusa l’autorizzazione paesaggistica preventiva, presenta una palese incongruenza e incompatibilità con l’attività reale di parcheggio di auto.

Quindi nulla da fare per la D&A Scarl e per l’altro ricorrente Daniele Luperti. Non si sa se decideranno di appellarsi nuovamente al Consiglio di Stato.

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