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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Piano Casa Puglia, approvata la legge: riuso del patrimonio edilizio e minor consumo di suolo

Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale: “Promuoviamo lo sviluppo ecosostenibile delle città con regole chiare, limiti certi e burocrazia semplificata”

Approvata a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la proposta di legge “Programma eco-casa di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente”, di cui è primo firmatario il consigliere Fabiano Amati. Il testo approvato dalla V Commissione, presieduta da Paolo Campo, è frutto del recepimento di modifiche apportate al testo originario, concordate con l’assessorato all’urbanistica, sulle quali si è trovata un’intesa di massima, in considerazione dei dubbi di natura tecnica che ancora permangono, con l’auspicio che vengano sciolti nel corso dell’esame definitivo dell’aula.

Oltre alle finalità ed obiettivi prefissi dalla legge, relativamente alla promozione e riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica ed ambientale dello spazio abitale con il contenimento del consumo del suolo, il cuore della legge è costituito dagli ambiti d’intervento e relativi interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. In particolare, è previsto che i Comuni debbano individuare gli ambiti edificati, esclusivamente all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico, caratterizzati da degrado o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e riqualificazione attraverso interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.

L’individuazione, poi, deve essere approvata con apposito atto deliberativo del consiglio comunale e la cui deliberazione, può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali (zone omogenee E), interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento o di demolizione o ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque fino ad un massimo di 200 mc, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica di cui al Pptr. Infatti, tutti gli interventi edilizi previsti, non potranno derogare la pianificazione paesaggistica del Pptr e dovranno rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia o direttive contenute nelle relative norme tecniche di attuazione. Ed il rilascio dei titoli edilizi abilitanti dovrà essere preceduto, se previsto, dall’autorizzazione paesaggistica di cui al Pptr.

È previsto, inoltre, che al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale, possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque non oltre 300 mc. Saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con realizzazione di un aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della legge, da destinare agli usi consentiti dalla normativa urbanistica della zona in cui ricade l’immobile, ovvero ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati.
Nel testo della proposta di legge sono stati indicati i limiti di applicazione della stessa, facendo espressamente riferimento agli edifici illegittimamente realizzati anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio di sanatoria e quelli che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge 14 del 2009.

Ancora, a quelli aventi valore storico, culturale e architettonico per i quali il Comune può autorizzare l’intervento previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio; all’interno delle zone territoriali omogenee A; agli edifici ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nella Rete Natura 2000, all’interno delle zone destinate ad standard urbanistici, nelle oasi istituite con legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma, nelle zone umide tutelate d’importanza internazionale, negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica. Ed infine, i Comuni potranno disporre ulteriori esclusioni dall’applicazione della norma per zone le cui condizioni urbanistiche non consentono incrementi volumetrici aggiuntivi. 
Un obbligo previsto dalla legge a cui dovranno attenersi le amministrazioni comunali, è quello di pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco degli interventi autorizzati relativi all’anno precedente. 

La Commissione, infine, si è soffermata sull’eventualità di abrogare la legge madre (la n. 14 del 2009) e successive norme modificative, integrative ed interpretative della stessa, in considerazione delle pratiche esistenti. La decisione sul punto è stata demandata all’aula, per poter approfondire meglio l’aspetto tecnico-normativo.

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