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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Paga la multa ma Agenzia Entrate batte cassa: il giudice gli dà ragione

Ingiunzione di pagamento annullata in primo grado, ma l'ente riscossore continua a rivendicarla. Tribunale di Brindisi: “Atteggiamento gravemente negligente dell’ente”

BRINDISI – L’Agenzia delle entrate-riscossione (già Equitalia) gli aveva spedito un’ingiunzione di pagamento per una multa che in realtà aveva già pagato. Solo in secondo grado di giudizio un cittadino residente a Brindisi (C.T. le iniziali del suo nome) è riuscito a far valere le proprie ragioni riguardo a una cartella di pagamento che gli è stata contestata dall’ente riscossore anche dopo una sentenza del giudice di pace che ne aveva stabilito l’annullamento. Il tribunale di Brindisi, con sentenza depositata ieri (martedì 23 novembre), ha accolto l’appello presentato dal ricorrente, rappresentato dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’ufficio legale dell’Adoc Uil Brindisi, contro l’Agenzia delle entrate-riscossione e contro la prefettura di Bari. 

E’ nel barese, infatti, che C.T. è stato multato per una violazione del Codice della strada riscontrata tramite Autovelox. Lo stesso paga diligentemente la sanzione, ma nell’aprile 2017 riceve una cartella di pagamento contro la quale presenta opposizione davanti al giudice di pace di Brindisi, che, con sentenza emessa nel giugno 2018, annulla l’ingiunzione di pagamento e compensa le spese di lite fra le parti. I legali di C.T. propongono dunque appello contro tale sentenza, censurando la parte riguardante la regolamentazione delle spese processuali e contestando il rigetto della domanda di condanna. 

Si approda così al processo di secondo grado celebrato presso il tribunale di Brindisi, in cui si costituisce l’Agenzia delle Entrate-riscossione, nella contumacia della prefettura di Bari. Il giudice Gabriella Del Mastro accoglie l’opposizione alla compensazione integrale delle spese del giudizio, in quanto il giudice di pace “non ha addotto alcuna giustificazione” a sostegno di tale decisione. Vale infatti il principio generale che “il costo del processo è a carico del soccombente” e che il potere di compensazione della essere adeguatamente motivato: cosa non avvenuta in questo caso specifico. 

Il giudice accoglie inoltre la domanda di condanna per lite temeraria (ex articolo 96 codice di procedura civile) rigettata in primo grado dal giudice di pace. Questo perché C.T. è stato costretto ad adire le vie legali a “a causa del comportamento assolutamente negligente delle convenute”, che “invero – chiarisce il giudice - avrebbero potuto e dovuto provvedere in autotutela allo sgravio della cartella di pagamento e comunque, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della prova da parte di C.T. dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, avrebbero dovuto trovare una definizione bonaria anziché insistere nelle proprie difese e tesi”. 

Agenzia delle entrate e prefettura di Bari, insomma, “potevano e dovevano constatare – si legge ancora nella sentenza - che la sanzione era stata pagata e che dunque illegittima era stata la emissione e la notifica della cartella esattoriale”. L’ente riscossore, fra l’altro, “persevera nell’atteggiamento gravemente negligente dal momento che, anche successivamente alla sentenza del Gdp, continua a richiedere il pagamento della cartella annullata”.

Tutto ciò porta alla condanna di Agenzia delle Entrate-Riscossione e prefettura di Bari al pagamento, in solido fra loro, delle spese del primo grado di giudizio e al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari all’importo della ingiunzione di pagamento annullata (391 euro). Infine i due enti sono condannati, sempre in solido fra loro, alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del secondo grado di giudizio, oltre a spese generali. 

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