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Giovedì, 28 Marzo 2024
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A cura di Blog Collettivo

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Affido e diritti dei minori: cosa non va nel disegno di legge Pillon

Un provvedimento che magistrati e psicologi hanno definito "adultocentrico". Il legame genitoriale non può essere codificato in obblighi

L’1 agosto 2018 è stato presentato il disegno di legge n. 735, chiamato anche “ddl Pillon”, dal nome del proponente primo firmatario, senatore della Lega, che ne ha promosso la stesura. Il testo di suddetta legge si propone di modificare la disciplina riguardante l’affido condiviso, regolamentata dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006.

I 24 articoli da cui è composto il ddl  Pillon possono essere raggruppati in quattro argomenti  principali: l’obbligo di mediazione per le coppie che hanno figli minorenni; l’equilibrio tra  genitori e tempi paritari; il mantenimento dei figli in forma diretta senza automatismi; il contrasto all’alienazione genitoriale.

L'obbligo alla mediazione

Dal punto di vista psicologico, in questa sede, sembra utile soffermarsi e riflettere soprattutto sul concetto di obbligo associato alla mediazione e sul significato della bigenitorialità. L’art. 7 (“I genitori di prole minorenne che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare…”) non sembra prendere in debita considerazione che vi sono diversi tipi di motivazione con cui i genitori si approcciano ad un percorso di mediazione.

Per motivazione intendiamo tutto ciò che spinge l'essere umano a perseguire determinati scopi. La motivazione, quindi, è il “primum movens” delle azioni, il fine che spinge l’uomo ad impegnarsi per soddisfare i propri bisogni. L’obbligo per i genitori di aderire ad un percorso di mediazione, che nasce dall’art. 7, non sembra creare le migliori condizioni per lo sviluppo di una motivazione intrinseca, fondata cioè su una reale consapevolezza di sé e del proprio ruolo genitoriale.  

Proprio lo spostamento all’esterno del focus motivazionale, fa si che i genitori rischino di spendere una somma non indifferente per gli incontri con il mediatore, senza poi riuscire a raggiungere un piano genitoriale condiviso. Assodato che per assicurare ai figli un rapporto sereno con entrambi i genitori sia fondamentale che questi giungano a sviluppare delle modalità relazionali nuove ed adeguate, ritengo non sia possibile generalizzare ed obbligare tutti i genitori alla mediazione.

L'aspetto psicologico ignorato

Forse, avrebbe più senso valutare il grado di conflittualità presente e, a seconda della situazione (basso, medio, alto), proporre l’incontro con il mediatore o con lo psicologo – figura, quest’ultima,  altamente specializzata nella conoscenza dei differenti tipi di personalità e nella gestione dei conflitti. Proprio a tal riguardo, potrebbe servire uno spunto di riflessione maggiore sulle figure professionali ch’è opportuno utilizzare in presenza di coppie altamente conflittuali.

Sappiamo infatti che il mediatore familiare ha una formazione specifica per porre in atto un processo di mediazione, che può risultare utile con coniugi che vivono relazioni a bassa conflittualità; tuttavia, specie in situazioni più complesse, pur rispettando la specificità professionale del mediatore, sarebbe doveroso considerare l’idea d’impiegare strumenti e strategie d’intervento più adeguati, che sono di pertinenza di figure professionali molto più formate nell’ambito della personalità, delle relazioni e della psicopatologia, quali lo psicologo.

Nell’art. 11. (“…il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo…”) si determina la previsione automatica ed obbligatoria di tempi di permanenza paritaria presso ciascun genitore compresi i pernottamenti. Il diritto alla bigenitorialità è insindacabile, ma con il ddl n. 735, sembra che questo si trasformi in un obbligo, e non metta al primo posto la protezione del minore.

Nel ddl Pillon, il termine “minore” viene utilizzato nella sua accezione più ampia e generale, laddove la psicologia dell’età evolutiva riconosce - per la sua stessa natura fondativa - come i bisogni psicologici si declinino in maniera specifica a seconda delle differenti fasi della crescita, in ordine alla costruzione della personalità. Si evince dunque che neonati, lattanti, bambini in età prescolare, preadolescenti ed adolescenti, necessitano di cure differenti ed il loro legame con l’ambiente circostante è inversamente proporzionale all’età.  

L'opinione di giudici e psicologi

Donald Winnicott, pediatra e psicoanalista, spiegò molto bene l’importanza di un legame affettivo stabile, di un ambiente interno ed esterno rassicuranti per il bambino e per il suo successivo sviluppo psicologico. Come molti genitori sanno, i bambini piccoli, quando per qualche ragione cambiano la loro routine, appaiono più irritati, nervosi ed inclini al capriccio, questo è il loro modo di esprimere un disagio, perché la stabilità dei tempi e degli ambienti è fondamentale per uno sviluppo sereno del bambino.

Questo disegno di legge è stato definito “ adultocentrico” da Giulia Marzia Locati, giudice del tribunale di Torino, (articolo apparso sul sito web del Cismai l’1 ottobre2018), ed anche l’Ordine Nazionale degli Psicologi si esprime in tale senso, ravvisando la necessità che “…la Comunità professionale degli Psicologi, naturale interprete delle esigenze psicologiche dei minori, sia coinvolta ed ascoltata da coloro che devono scrivere le norme”.

Leggendo gli articoli del ddl n.735, infatti, emerge un diritto-dovere alla bigenitorialità che non prende in considerazione l’aspetto psicologico del legame genitoriale. Il rapporto con i propri genitori scaturisce da un desiderio di stare insieme, da un legame affettivo che si crea attraverso la cura e la protezione, è un processo naturale che prende forma lungo un percorso che dura tutta la vita. La bigenitorialità, per quanto rappresenti un’importante dichiarazione di principio, non dovrebbe tradursi in un semplice obbligo di trascorrere tempi paritetici con entrambi i genitori.

Alla luce di quanto appena descritto, questo disegno di legge, a mio avviso, necessita di una revisione più approfondita che metta nuovamente al centro i bisogni reali del minore, considerando che il rapporto con le figure genitoriali non si crea in base a quanto tempo si trascorre con loro ma alla qualità dei rapporti, dell’effettivo interesse, e della vicinanza psicologica tra genitore e figlio. (brunelaura@yahoo.it)

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