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Venerdì, 29 Marzo 2024
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A cura di Blog Collettivo

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Alcune istruzioni per l'uso del protocollo sulle convenzioni

Credo sia opportuno ricordare che non sono state le Convenzioni vigenti del 2002 e del 2003 – pur scellerate!- ad aver eliminato il tetto dei due milioni di tonnellate di carbone, conquistato con la Convenzione del ’96, e ad aver permesso a Enel di quadruplicare la sua produzione di carbone, e a Edipower persino di continuare ad esistere, benché ne fosse prevista la chiusura nel 2004.

Credo sia opportuno ricordare che non sono state le Convenzioni vigenti del 2002 e del 2003 – pur scellerate!- ad aver eliminato il tetto dei due milioni di tonnellate di carbone, conquistato con la Convenzione del ’96, e ad aver permesso a Enel di quadruplicare la sua produzione di carbone, e a Edipower persino di continuare ad esistere, benché ne fosse prevista la chiusura nel 2004.

Ciò è vero per il semplice motivo che la Convenzione del 1996 fu superata ope legis “dalla successiva evoluzione normativa e fattuale, la quale l’ha resa interamente inapplicabile”, susseguente al processo di liberalizzazione dell’energia (pag.16 sentenza TAR di Lecce, n.617/2007, in favore di Enel).

Tale sentenza esplicita che “i poteri  in materia di energia spettanti al Comune e alla Provincia non attengono né possono attenere in alcun modo alla disciplina dell’esercizio delle centrali termoelettriche ed ai relativi limiti di emissione”, in quanto essa è materia di esclusiva “potestà legislativa statale” (pag.13), sottratta “in toto alla disponibilità da parte dei livelli di governo comunale e provinciale”, -potestà esclusiva che permane anche con  l’avvenuta modifica del Titolo V° della Costituzione, in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Autonomie (pag.16).

Le Convenzioni del 2002 e 2003, dice in sintesi la sentenza, hanno solo preso “convenzionalmente” atto –al netto della cronaca di quegli anni- dei decreti ministeriali (n.5/2002 e 11/2003), che hanno autorizzato “limiti complessivi di emissione superiori a quelli indicati nel 1996”, i quali sarebbero stati operanti anche senza quelle Convenzioni e nonostante la persistenza  inefficace della Convenzione del 96.

Ovviamente, anche nel '96, la materia dell’energia era di esclusiva competenza statale e sottratta alle potestà di Comune e Provincia, che nulla potevano convenire e decidere sugli assetti produttivi delle centrali e delle sue emissioni.  Solo che allora, a differenza di oggi, ci fu un lungo, democratico, sapiente e previdente processo di concertazione sociale, sindacale, istituzionale e politico, che coinvolse sin dalle prime battute il governo, il quale trasformò in decreti quanto si andava convenendo a livello locale. Difatti, nel '96 la Convenzione fu sottoscritta, oltre che da Comune, Provincia ed Enel, anche dal Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, nonché dalla SNAM, per la quantità di metano prevista.

Le identiche cose dice la sentenza del TAR N.4090/2006 in favore di Edipower. Inoltre, sul procedimento in corso relativo all’Autorizzazione Integrata Ambientale, è opportuno ricordare che Enel ha eccepito, tra diverse osservazioni avanzate dalla commissione istruttoria ministeriale, quella richiedente la riduzione del 20% dei valori limite di emissione.

Ora, i riferimenti di Enel a una non meglio precisata legge che tale riduzione imporrebbe, congiurano a ritenere che si tratti della Legge Storica regionale del 22 gennaio 1999, relativa anche alle Emissioni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, la quale proprio all’art.5, citato da Enel, recita che “nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale,….qualsiasi impianto che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse nei limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa”. Con questa aggiunta finale: “Le limitazioni delle emissioni operano anche nell’ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento…”. Se questa è la legge alla quale ci si riferisce, ed è in vigore, nonché efficace, essa andrebbe fatta valere in sede di Conferenza di Servizi.

Infine, essendo l’Autorizzazione Integrata Ambientale un adeguamento alla Direttiva europea Integrated Pollution Prevention and Control-IPPC (riscritta in seguito dalla Direttiva CE 2008/01), confluita nel testo unico ambientale (a seguito del decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010), i contenuti del suo rilascio e le congruenze convenzionali con le prescrizioni della Direttiva medesima, sono sempre sottoponibili agli organismi di controllo e di tutela europei.

*coautore della Convenzione del ‘96

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