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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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A cura di Blog Collettivo

Ospitiamo in questo Blog opinioni di alcuni cittadini Brindisini

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Chi troppo proroga… nulla stringe

I cittadini non sono più tenuti a pagare la Tarsu. I comuni che disciplinano nei regolamenti l’applicazione della Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani), relativamente all’anno d’imposta 2010, potrebbero incorrere in un grosso rischio: l’emissione nel 2011, di cartelle esattoriali nulle.

I cittadini non sono più tenuti a pagare la Tarsu.

I comuni che disciplinano nei regolamenti l’applicazione della Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani), relativamente all’anno d’imposta 2010, potrebbero incorrere in un grosso rischio: l’emissione nel 2011, di cartelle esattoriali nulle.

La tassa, infatti, dall’ 01/01/2010 non è più dovuta in quanto non più prevista dalla legge. Il che significa, in soldoni, che le cartelle notificate nel 2011 e riferite alla riscossione della TARSU per il 2010, potranno essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica, davanti alla competente commissione tributaria.

In un’ottica di federalismo fiscale, il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale detta una disciplina in materia di riordino dei tributi locali, all’art 52, attribuisce agli Enti Locali un ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi di propria competenza. Pone, però, allo stesso tempo, dei limiti a tale potere. Tra questi rilevante è l’impossibilità di introdurre prelievi fiscali, aventi carattere di imposta o tassa, che non siano stati attribuiti dalla legge statale alla fiscalità locale.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che i regolamenti devono essere approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.

Per l’anno 2010, con il Decreto del 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Interno, è stata sancita una proroga al consueto termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni: infatti il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010. Fin qui nulla da obiettare.

Facciamo ora un passo indietro.

Il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (cd. decreto Ronchi) ha radicalmente innovato la disciplina previgente in materia di rifiuti solidi urbani. In particolare, l’art. 49 è la norma che ha segnato il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla tariffa di igiene ambientale (Tia).

Il Decreto Ronchi e il suo regolamento attuativo (D.P.R. 158 del 27 gennaio ‘99) hanno previsto una progressiva introduzione da parte dei Comuni della disciplina della Tia (Tariffa di igiene ambientale), in sostituzione della Tarsu, stabilendo che l’adeguamento dovesse avvenire entro dicembre 2006. Successivamente, però, la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 e la L. n. 244 del 24 dicembre 2007, rispettivamente, Legge finanziaria 2007 e Legge finanziaria 2008, hanno di fatto sospeso i termini per l’adeguamento da parte dei comuni stabilendo che, per gli anni 2007 e 2008, i Comuni dovessero mantenere lo stesso sistema di tassazione del 2006, senza possibilità di attuare il passaggio da un sistema all’altro.

Dall’esame dell’evoluzione normativa in materia di tassazione sui rifiuti urbani emerge chiaramente la mancata proroga del regime transitorio, in virtù del quale i Comuni, che al momento dell’entrata in vigore della finanziaria 2007 si erano già adeguati alla Tia, dovevano continuare ad applicare la Tia (sono circa un sesto dei Comuni Italiani), e i Comuni che, invece adottavano ancora la Tarsu, non avevano più la possibilità di modificare il regime di tassazione.

Occorre, inoltre, aggiungere che la situazione si è complicata ancora di più quando è stato emanato il D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006, cosiddetto Codice dell’Ambiente, il quale ha comportato l’abrogazione della Tia, così come prevista dal Decreto Ronchi. L’art. 238 del Codice dell’ambiente, però, accenna a nuovi criteri di calcolo e determinazione della tariffa e delle agevolazioni che dovranno essere attuati “con apposito regolamento..”. A tutt’oggi tale regolamento attuativo non è stato ancora emanato.

Ciò comporta che, pur se il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 ha abrogato la Tia così come prevista dal Decreto Ronchi, al fine di evitare un pericolosissimo vuoto normativo, il Decreto Ronchi risulta essere l’unica legge applicabile (art.264, comma 1, let. i) d.lgs 152/2006), soprattutto se si dimostra che al 1° gennaio 2010 la Tarsu non è stata prorogata!

La mancata previsione del regime Tarsu anche per il 2010 si evince dal confronto tra le due norme di proroga, rispettivamente, per il 2009 e per il 2010: la prima è l’art. 5 del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito dalla L. 13 del 27 febbraio 2009, al cui comma 1, si leggeva: “…le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle precedenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”. Si prorogava: “… il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 ...”.

Vediamo ora, invece, perché la Tarsu non è più dovuta per l’anno 2010.

Si riporta, qui di seguito, l’art. 8 D.L. 194/2009, “Proroga di termini in materia ambientale”: «1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio 2010.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".

3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni".

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro".

4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2011".

4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e' prorogato al 30 giugno 2010».

Non si può, dunque, negare la mancanza assoluta , nell’articolo 8 D.L. 194 del 30/12/2009 (cosiddetta “legge milleproroghe”), di ogni qualsiasi riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime TARSU, contenuta, invece, in modo esplicito, chiaro e trasparente nell’art. 5 del D.L. 208/2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. Manca, infatti, totalmente la modifica dell’art.1, comma 184 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006!

Di conseguenza, se, per ipotesi, i Regolamenti comunali dovessero continuare ad applicare la disciplina della Tarsu, tali provvedimenti sarebbero da considerare illegittimi. E si verrebbe a creare, inevitabilmente, una perdita di gettito per tutto il 2010, poiché non è possibile chiedere il pagamento di una tassa che non esiste più, perché non più prevista dalla legge. Alla luce delle analisi su esposte, risulta evidente che per risolvere il problema è necessario un urgente intervento legislativo che sani il vuoto normativo e proroghi in maniera chiara e trasparente la Tarsu a partire dall’1 gennaio 2010. In assenza di tale normativa, entro il 30 giugno 2010, tutti i Comuni d’Italia che applicano attualmente la TARSU, devono necessariamente applicare il regime della Tia a partire dall’1 gennaio 2010. Altrimenti la Corte dei Conti dovrà intervenire per condannare quei Comuni che continuano ad applicare la Tarsu senza una normativa statale, e quindi in palese violazione dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 su citato.

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