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A cura di Blog Collettivo

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Fisco e contribuente, due pesi e due misure: gli interessi di mora

Il fisco quando rimborsa tardivamente applica interessi inferiori rispetto a quanto richiede dal contribuente in caso di accertamento o iscrizione a ruolo. Questa situazione può comportare delle eccezioni di incostituzionalità perché il pagamento degli interessi di mora deve avere la stessa misura in quanto trattasi di un elemento finanziario che prescinde dall’aspetto sanzionatorio, per il quale il fisco richiede ulteriori e più gravose somme.

Il fisco quando rimborsa tardivamente applica interessi inferiori rispetto a quanto richiede dal contribuente in caso di accertamento o iscrizione a ruolo. Questa situazione può comportare delle eccezioni di incostituzionalità perché il pagamento degli interessi di mora deve avere la stessa misura in quanto trattasi di un elemento finanziario che prescinde dall’aspetto sanzionatorio, per il quale il fisco richiede ulteriori e più gravose somme.

L’art.1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.

Vari decreti ministeriali si sono succeduti modificando, di volta in volta, l’ammontare dei tassi di interesse applicabili ma non hanno ancora apportato cambiamenti al fondamentale problema del incostituzionalità dovuta alla disparità di trattamento sull’applicazione degli interessi. Tale disparità, invece, non esiste in materia di tassi di interesse applicabili ai tributi locali.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il contribuente deve pagare il 4% di interessi sulle imposte o maggiori imposte a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte; il 4,5% di interessi in caso di pagamento rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973; a questi si cumulano gli interessi del 6,8358% (che diventerà il 5,7567% a partire dall’1 ottobre 2010, per effetto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2010) per mancato pagamento nei 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, e che scaduto tale termine si computeranno dalla data della notifica della cartella stessa.

Nel caso in cui, al contrario, sia l’amministrazione a dover rimborsare il contribuente, la legge stabilisce che questa debba pagare a partire dall’1 gennaio 2010, il 2% annuo e l’1% semestrale, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento e la data dell’ordinativo.

In materia IVA si rileva una genericità delle disposizioni riguardanti gli interessi applicabili ai ritardati versamenti dell’imposta, essendo venuto meno, a seguito di abrogazione, l’art. 60 del D.P.R. 633/1972 il quale disciplinava i medesimi tassi di interesse da applicare alle fattispecie di ritardati versamenti e ritardati rimborsi. L’art. 1, secondo comma,  del D.M. 21 maggio 2009 ha stabilito che: “gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010”.

In materia di tributi locali vi è una disposizione di legge che stabilisce espressamente che gli interessi sui ritardati versamenti e quelli sui ritardati rimborsi siano spettanti nella stessa misura. L’accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla Legge del 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ne ha uniformato la disciplina. L’art. 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locali, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo dell’imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti. È necessario un intervento legislativo che rimuova le disparità di trattamento.

*avvocato tributarista

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