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Case e appartamenti per le vacanze, cambia la normativa regionale

La modifica introdotta consente di affiancare alla forma di gestione imprenditoriale, originariamente prevista dalla norma sostituita, quella di gestione non imprenditoriale (o occasionale)

BRINDISI - È da poco online la nuova normativa regionale su case e appartamenti gestiti per le vacanze, intese come strutture ricettive non alberghiere. 

La modifica aggiunge e consente la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) per:

- persone senza organizzazione di impresa
- un massimo di 3 immobili abitativi da destinare ai turisti per affitto.

Non cambiano le norme sulle attività svolte in forma imprenditoriale: ogni struttura ricettiva extralberghiera, le locazioni turistiche e tutte le strutture ricettive alberghiere devono essere presenti nel “Registro regionale delle strutture ricettive” per ricevere il proprio codice identificativo di struttura (Cis) obbligatorio al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta.

Le novità, nello specifico

La modifica introdotta consente di affiancare alla forma di gestione imprenditoriale, originariamente prevista dalla norma sostituita, la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) ammettendola nei riguardi di soggetti senza organizzazione in forma di impresa nel limite massimo di tre immobili abitativi da destinare agli affitti a turisti. Sostanzialmente, e quindi, introduce un parametro numerico univoco ai fini della definizione del limite della non occasionalità.

In altre parole, la sostituzione del comma e il parametro introdotto - nella normativa - hanno la finalità esclusiva di chiarire i confini di tale categoria di “occasionalità” in termini di limite massimo entro il quale tale esercizio di attività economica possa qualificarsi come non imprenditoriale.

Ne discende, di converso, che non sussiste, in linea con la originaria formulazione del comma sostituito, un limite minimo al di sotto del quale si qualifichi, l’attività di case e appartamenti per vacanze, come attività svolta in forma imprenditoriale.

La nuova formulazione del comma consente, pertanto, entrambe le forme di gestione, imprenditoriale e non imprenditoriale, quest’ultima nel limite dei tre immobili ubicati nel territorio regionale.

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