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Cronaca

Cartelle Arneo, accolti i ricorsi degli agricoltori: "Opere di bonifica mai realizzate"

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto una decina di ricorsi relativi agli avvisi di pagamento emessi dalla Soget relativi al tributo 630 dell’anno 2014: su istanza presentata dall’avvocato Marcello Zizzi

BRINDISI - La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto una decina di ricorsi relativi agli avvisi di pagamento emessi dalla Soget per conto del Consorzio di Bonifica di Arneo, relativi al tributo 630 dell’anno 2014, su istanza presentata dall’avvocato Marcello Zizzi a cui la Cia, Agricoltori Italiani della provincia Brindisi, si era affidata.

Il Consorzio Arneo e la Soget sono stati condannai al pagamento delle spese legali (imputandole nella misura del 50 per cento a ciascuno dei due soggetti). Numerosi altri ricorsi simili saranno oggetto di discussione innanzi alla stessa Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in altre udienze già fissate nei prossimi giorni.

Nei ricorsi è stato evidenziato come negli avvisi di pagamento impugnati “non vi è alcun riferimento all’esistenza e alla formalizzazione secondo le norme del 'perimetro di contribuenza'" ed "a prescindere dall’esistenza o meno di un 'perimetro di contribuenza',  l’imposizione dei contributi consortili non può fondarsi sul solo presupposto di appartenenza al perimetro di consorzio di bonifica, ma deve essere sempre strettamente collegata al beneficio effettivo arrecato al fondo". E proprio a tal riguardo recenti sentenze della Cassazione  hanno ritenuto “che l’inclusione del bene di proprietà del consorziato nell’ambito del perimetro di contribuenza, non è sufficiente ad acclarare la legittimità della richiesta impositiva, dovendo l’ente fornire la rigorosa prova di aver effettivamente svolto un’opera dalla quale il singolo contribuente abbia tratto beneficio”. 

“Il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto, specifico e comprovato, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa e l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa", spiega l’avvocato Marcello Zizzi. "Ciò è previsto anche dalla Legge Regionale n. 4 del 2012 che prevede che  i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica, e per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica”.

Proprio relativamente a questo aspetto l’avvocato Zizzi è riuscito a dimostrare, anche con il supporto di un consulente tecnico, che i ricorrenti non hanno   ottenuto alcun beneficio diretto e specifico ai fondi rustici di loro proprietà, in quanto il Consorzio Arneo non ha mai realizzato le opere di bonifica previste dalla legge nell’area o “comprensorio” ove insistono i fondi oggetti dell’avviso di pagamento e, soprattutto, a servizio dei medesimi. Dal canto suo il Consorzio di Bonifica Arneo non è riuscito nemmeno a fornire valida e idonea prova in cosa sarebbero effettivamente consistiti i benefici arrecati ai fondi interessati dall’imposizione dei tributi.

CIA – Agricoltori Italiani di Puglia ritiene i Consorzi di bonifica un importante strumento per la tutela e la salvaguardia del territorio e per tutti i servizi che tali consorzi dovrebbero erogare agli agricoltori. Però tali consorzi devono funzionare regolarmente e non, invece, esigere solo il pagamento dei tributi.

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