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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Rifiuti: iI Tar sospende nuovamente tutti gli atti del Comune. Resta Monteco

La strada indicata dal Tar era chiara, e lo ancor più dopo l'ordinanza, depositata oggi dopo l'udienza di giovedì 8 maggio, con cui sospende tutti i provvedimenti assunti dal Comune di Brindisi dopo l'entrata in vigore della norma che affida agli Aro la titolarità delle gare per il ciclo dei rifiuti solidi urbani

BRINDISI – La strada indicata dal Tar era chiara, e lo ancor più dopo l’ordinanza, depositata oggi dopo l’udienza di giovedì 8 maggio, con cui  sospende tutti i provvedimenti assunti dal Comune di Brindisi dopo l’entrata in vigore della norma che affida agli Aro la titolarità delle gare per il ciclo dei rifiuti solidi urbani. Il Comune di Brindisi non può procedere ad alcun affidamento del servizio, se non con ordinanza sindacale contingibile e urgente adeguatamente motivata, e non è il caso (la circostanza è stata ribadita) di quella numero 9 del 2014, adottata per affidare ad Aimeri Ambiente il servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di 6 mesi nelle more dell’individuazione da parte dell’Aro BR/2 del nuovo aggiudicario.

Accolti tutti i motivi esposti da Monteco con varie integrazioni, e udienza pubblica esattamente tra cinque mesi, l’8 ottobre, per giungere alla sentenza. Sull’amministrazione comunale e sul sindaco si allunga l’ombra di una possibile azione per danni da parte di Aimeri Ambiente, che aveva nel frattempo affittato un capannone nella zona industriale di Brindisi e vi aveva trasferito l’intero parco automezzi necessari per il servizio. Un grosso capitale immobilizzato che potrebbe trasformarsi in una polveriera dal punto di vista del contenzioso legale. Il Comune di Brindisi, secondo la prima sezione del Tar di Lecce, ha messo in atto una serie di iniziative che quanto meno – al momento – giustificano le impugnazioni di Monteco, che ovviamente affida i propri interessi aziendali a quella che ritiene sia l’interpretazione corretta della norma.

“Monteco Srl ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Brindisi ha dapprima (con ordinanza contingibile e urgente 9 del 2014) affidato ad Aimeri Ambiente il servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di 6 mesi nelle more dell’individuazione da parte dell’Aro BR/2 del nuovo aggiudicario e, in seguito, con delibere del 31.3.2014 e 3.4.2014, assegnato un termine a Monteco per dichiarare se accettava di continuare ad effettuare il servizio a condizioni contrattuali diverse da quelle inizialmente pattuite”, considera  Il Tar, prima sezione, di Lecce nella sua ordinanza dell’8 maggio.

Uno dei veicoli di Aimeri “Tra i motivi di impugnazione, Monteco ha da un lato eccepito il difetto di motivazione dell’ordinanza contingibile ed urgente e, dall’altro, contestato la possibilità per il Comune di Brindisi di imporre unilateralmente a Monteco la modifica delle condizioni contrattuali in essere, trattandosi di competenza comunque spettante all’Aro BR/2; ritenuta, sulla base di una sommaria cognizione propria di questa fase cautelare, la fondatezza delle censure articolate dalla ricorrente, atteso che dalla sentenza 391 del 2014 di questo Tribunale, si evince il principio dell’illegittimità di eventuali gare indette dal Comune per l’individuazione di un nuovo affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (trattandosi di competenza per legge riservata in via esclusiva all’Aro BR/2) e la possibilità per l’ente, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’intervento dell’Aro, di avvalersi dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, previa adeguata motivazione”, ribadisce ancora il Tar.

Quindi il passaggio sulle motivazioni dell’ordinanza contingibile e urgente: “Ritenuto che nel caso in esame, la decisione assunta dall’amministrazione non sia stata congruamente motivata, avendo il Comune di Brindisi escluso l’affidamento del servizio a Monteco esplicitando la sola ragione dell’indisponibilità in capo alla stessa di sedi munite del certificato di agibilità, circostanza tuttavia dipendente dalla stessa inerzia dell’amministrazione resistente, atteso che a fronte della sospensione da parte del Tar del provvedimento di diniego del Comune di Brindisi sulla richiesta del certificato di agibilità a suo tempo avanzata da Monteco, il Comune, nonostante il decorso di un lungo lasso temporale, non ha ulteriormente provveduto sull’istanza, sicché la questione della agibilità o meno delle sedi Monteco non è ad oggi ancora definitivamente risolta per causa imputabile all’amministrazione resistente e non può quindi costituire ragione da sola sufficiente ad impedire l’affidamento del servizio a Monteco”.

Il Tar infine riconosce la sussistenza del periculum in mora “attesa l’urgenza di individuare il soggetto chiamato a garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nelle more dell’intervento dell’Aro”, e accoglie l’istanza cautelare di Monteco, sospendendo i provvedimenti impugnati. Il servizio dunque resta al momento alla società tutt’ora in attività.

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