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Cronaca

Fontana Tancredi, il Tar rigetta ricorso dell'impresa

Il Tar rigetta con ordinanza collegiale il ricorso presentato dai legali della Edilmic, società che intende costruire un immobile multipiano in un sito sovrastante l'antica Fontana Tancredi

BRINDISI - Il Tar rigetta con ordinanza collegiale il ricorso presentato dai legali della Edilmic, società che intende costruire un immobile multipiano in un sito sovrastante l’antica Fontana Tancredi. Un ricorso per mezzo del quale si chiedeva la sospensione in via cautelare dell’ordinanza con cui la Provincia di Brindisi ha ordinato alla ditta brindisina di sospendere i lavori di costruzione dell’immobile, questo per verificare se il permesso a costruire (il documento n.127/10 rilasciato nel 2010 dall’allora dirigente del settore Urbanistica del Comune di Brindisi, ingegnere Francesco Di Leverano, ndr) fosse stato concesso legittimamente o meno. Per verificare ciò la Provincia, aprendo un’istruttoria amministrativa, aveva a disposizione 90 giorni, dei quali ormai ne sono trascorsi la metà. 

Il caso dell’immobile da costruire in un sito immediatamente sovrastante la Fontana Tancredi ha, da subito, catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma solo grazie al lavoro condotto dalla Provincia di Brindisi, e dell’avvocato dell’ente, Mario Marino Guadalupi, e dalle diverse associazioni culturali brindisine (Italia Nostra, Legambiente, Touring Club Italiano - Club territoriale di Brindisi, Amici dei Musei, Centro Turistico Giovanile Ctg, Fondazione Tonino Di Giulio, Wwf Brindisi, Acli Città di Brindisi, Marina di Brindisi Club, Soroptimist Club Brindisi, Club Unesco Brindisi, Associazione Marinai d’Italia Brindisi) rappresentate dall’avvocato Stefano Latini, al momento il cantiere è fermo.Un'altra immagine del cantiere prima del fermo imposto dalla Provincia 

Sono più di una le presunte irregolarità che hanno portato alla decisione da parte della Provincia di Brindisi di ordinare la sospensione dei lavori di costruzione: dalla decadenza del titolo abilitativo per il tardivo avvio dei lavori e il mancato completamento di quest’ultimi entro tre anni; al mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, obbligatoria per ottenere il permesso di costruire.

Ma andiamo con ordine: il proprietario del terreno interessato, il signor Giuseppe Labate, ottiene il permesso a costruire il 13 aprile del 2010, dovendo quindi comunicare l’inizio dei lavori entro e non oltre il 13 aprile 2011 e concluderli entro il 12 aprile 2013. Della comunicazione di inizio lavori non vi è traccia, tanto che anche il Comune di Brindisi in una nota (protocollata n. 6626/2010, ndr) accerta la mancanza.

Va da sé che anche la conclusione dei lavori, che vogliamo ricordare si sarebbero dovuti concludere entro il 12 aprile del 2013, non è stata rispettata, facendo entrare nel gioco delle parti il Comune di Brindisi che concede una proroga del permesso di costruire il 16 luglio 2015. Una concessione illegittima, secondo le associazioni. visto che la richiesta da parte del signor Labate, avvenuta in data 11 marzo 2015, è ben oltre la data limite. 

Come se non bastasse, è l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, autorizzazione che manca agli atti e che non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. E, cosa più importante, è obbligatoria in casi in cui l’area interessata è nelle vicinanze di zone di interesse archeologico, come prevede l’articolo 142 del Codice dei beni culturali. Questa mancanza vizia di fatto tutto il carteggio che porta alla concessione del permesso di costruzione rilasciato dal Comune di Brindisi nel 2010 con documento n.127/10.

L’ordinanza della prima sezione del Tar di Lecce, presidente Patrizia Moro, referendario Jessica Bonetto, comunque, esclude la sussistenza del periculum in mora ravvisato nel ricorso cautelare della Edilmic, poiché si tratta solo di una sospensione dei lavori di tre mesi, con un fine peraltro – rileva il tar – condivisibile perché evita all’impresa il rischio di dover successivamente abbattere un immobile, con grave danno, qualora successivamente il Comune dovesse revocare l’autorizzazione a costruire in autotutela.

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