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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Papà brindisino condannato per non aver pagato spese mediche e per la scuola alle figlie minori

L'imputato, dipendente di una ditta di trasporti, riconosciuto colpevole di aver violato gli obblighi di assistenza familiare: cinque mesi di reclusione per non aver versato alimenti e spese mediche. L'uomo non si è mai presentato in udienza dopo la denuncia sporta dalla ex moglie. Accolta la richiesta dell'avvocato Francesco Monopoli

BRINDISI – Condannato a cinque mesi per aver violato gli obblighi di assistenza familiare: un brindisino, padre di due figlie minorenni, è stato riconosciuto colpevole in sede penale, dopo la denuncia sporta dall’ex moglie che più volte – invano – aveva chiesto il pagamento del mantenimento, stabilito dal giudice, e delle spese mediche per le bambine affette da patologie, nonché di quelle sostenute per l’acquisto dei libri.

L'avvocato Francesco Monopoli-4-4La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Brindisi, giudice Raffaella Lopane, al termine del processo iniziato lo scorso 19 gennaio, per effetto del decreto di citazione ottenuto dal pubblico ministero Valeria Farina Valaori: l’imputato non si è mai presentato in udienza, la donna, nell’interesse delle due figlie, è stata rappresentata in giudizio dall’avvocato Francesco Monopoli. Tenuto conto dello status di incensurato, il giudice ha riconosciuto all’ex marito, padre delle ragazzine, il beneficio della sospensione della pena.

L’avvocato Monopoli (nella foto accanto) aveva chiesto l’affermazione della responsabilità dell’imputato che pure si era impegnato, in sede di separazione, a versare le somme, a partire dal mese di dicembre 2012, al mantenimento dell’ex coniuge nella misura di 200 euro, e delle due figlie per 350 euro, per un totale di 550 euro al mese, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat. Per le minori, infatti, l’importo è stat portato a 400 euro a partire dal mese di gennaio 2014. A carico dell’imputato, anche il 50 per cento delle spese ritenute “straordinarie” per le figlie, sempre stando agli impegni in sede di divorzio.

Il penalista ha evidenziato che l’ex marito ha effettuato solo versamenti sporadici e parziali e mai si è fatto carico delle spese per i controlli medici necessari per le figlie, né tanto meno di quelle per l’acquisto di libri scolastici, nonostante avesse sempre svolto attività lavorativa presso un’azienda di trasporti e spedizioni di Brindisi.

Il giudice ha ritenuto provata la condotta omissiva contestata all’imputato nei confronti delle figlie, sottolineando - nelle motivazioni - come sia “irrilevante che la ex moglie sia riuscita a sostenere i bisogni delle figlie con i guadagni dei propri lavori, svolti in maniera occasionale e saltuaria e comune irregolare”. Né tanto meno può costituire una esimente il fatto che un aiuto economico sia stato garantito dal “nuovo compagno con il quale aveva instaurato una stabile convivenza” e dai genitori della donna.

Provato è stato considerato l’elemento oggettivo, dovendosi escludere “che l’inosservanza degli obblighi di assistenza familiare sia da imputare all’impossibilità concreta ad adempiere”. Nessuna spiegazione è arrivata dall’imputato che mai si è presentato in udienza. E il giudice ha poi aggiunto che “quand’anche fossero stati rappresentanti, in ipotesi, presunti stati di disoccupazione, essi non sarebbero comunque potuti di per sé bastare per incidere significativamente sul contenuto dell’obbligo di mantenimento dei congiunti non autosufficienti” e questo perché “tale dovere è da commisurare alla capacità dell’obbligato di produrre reddito e non esclusivamente a quello percepito in un dato momento storico”, tenuto conto del fatto che “un genitore ha sempre l’obbligo di procurarsi mezzi per il mantenimento della prole, deve adottare un comportamento operoso nella ricerca di una lecita  fonte di guadagno”.

L’imputato, invece, è stato “assolto dall’accusa in relazione alla posizione dell’ex moglie poiché la donna ha di fatto costituito una nuova famiglia con un altro uomo, dando luogo a una convivenza stabile”

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