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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca San Vito dei Normanni

Parco eolico: il Consiglio di Stato annulla gli espropri dei terreni agricoli

C'è anche un risvolto sul fronte della giustizia amministrativa nella vicenda del parco eolico nelle campagne a cavallo tra i territori di San Vito dei Normanni e Latiano, sito destinato ad ospitare sei aerogeneratori della società Enel Green Power, da tre megawatt ciascuno

C’è anche un risvolto sul fronte della giustizia amministrativa nella vicenda del parco eolico nelle campagne a cavallo tra i territori di San Vito dei Normanni e Latiano, sito destinato ad ospitare sei aerogeneratori della società Enel Green Power, da tre megawatt ciascuno, sequestrato il 5 dicembre 2014 dalla compagnia di Ostuni della Guardia di Finanza su ordine del gip Maurizio Saso, nel corso delle indagini dirette dal pm Milto De Nozza, sulla base dell’ipotesi di reato di lottizzazione abusiva, per le palesi difformità enerse rispetto ai contenuti della Autorizzazione unica ambientale rilasciata dal competenze settore della Regione Puglia.

In quel caso era stato un esposto del Comitato contro il parco eolico industriale di San Vito dei Normanni a dare il via alle indagini. Ma si erano mossi nel frattempo anche alcuni proprietari dei terreni espropriati del parco eolico (Rosanna Acquaviva, Vincenzo Acquaviva, Eleonora Acquaviva, Vanda Giordani, Liliana Serinelli, Raffaele Serinelli, Gabriella Carmen Serinelli, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Durano), i quali dopo una sconfitta dinnanzi al Tar di Lecce l’hanno spuntata invece in sede di Consiglio di Stato, dove avevano contro non solo Enel Green Power, ma anche i ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo economico, dei Beni Culturali, mentre la  Regione Puglia, i Comuni di Latiano e di San Vito dei Normanni, la Provincia di Brindisi e Terna Spa non si erano costituiti.

La sezione quarta del supremo organo di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso degli appellanti, disponendo l’annullamento delle procedure di esproprio dei terreni appartenenti agli stessi, sostanzialmente per vizi di procedura tra i quali la mancata, formale notifica ai proprietari delle decisioni della Regione Puglia, pur essendo state le stesse pubblicate sul Bollettino ufficiale della stessa, che disponevano  l’espropriazione asservimento di aree di loro proprietà nella campagna di Latiano in favore di Enel Green Power Spa per la realizzazione di una stazione elettrica collegata a un impianto eolico posto nel territorio di San Vito dei Normanni. Il 30 giugno scorso la terza sezione del Tar di Lecce aveva respinto il ricorso dei proprietari.

Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione dei giudici amministrativi di Lecce. Questi i termini della vicenda, secondo la lettura del Consiglio di Stato.  “Nell’integrare il codice dell’ambiente, il decreto legislativo n. 4 del 2008 annovera fra i progetti da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (Via) regionale quelli concernenti gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica” (allegato III, lett. c bis); negli impianti devono intendersi ricomprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi” .

“Il 31 gennaio 2008 viene adottata la determina regionale di esclusione dalla Via – scrive il Consiglio di Stato - il progetto della stazione elettrica è presentato il 16 ottobre 2009. Dunque è evidente che la prima non poteva riferirsi anche al secondo. La difesa di Enel Green Power afferma che sin dal 29 ottobre 2009 la Regione avrebbe comunicato a tutti gli enti coinvolti di considerare il procedimento come comprensivo sia dell’impianto eolico sia delle opere di connessione e della stazione elettrica (pag. 5 della memoria dell’8 gennaio scorso). L’atteggiamento della Regione è corretto, ma ne segue proprio l’infondatezza dell’impianto difensivo della società appellata”.

“Appare infatti evidente – per il Consiglio di Stato - che la stazione elettrica non è mai stata sottoposta a screening di Via, come invece avrebbe dovuto. Non vale allo scopo: né la determina del 2008, anteriore - come si è detto - al progetto; né la determina n. 74 dell’1 aprile 2011, che ha disposto la proroga per un triennio dell’efficacia del precedente provvedimento e dunque non poteva estenderne l’ambito a un oggetto a suo tempo non preso in esame”.

Non solo. “E ciò, in disparte il rilievo che la determina del 2011 non solo è stata presa a termini scaduti, ma non appare in sé nemmeno conforme a legge, posto che l’art. 16, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2001 stabilisce che, allo scadere del triennio dalla pronuncia di esclusione dalla procedura di Via, la procedura debba essere rinnovata: il che sembra ragionevolmente implicare una riapertura ex novo della procedura medesima, poiché l’interesse pubblico, alla cui tutela questa è indirizzata, non sarebbe realizzato in modo congruo mediante una proroga disposta tout court, senza un’adeguata valutazione di un quadro d’assieme potenzialmente suscettibile di una cospicua alterazione rispetto a quello esistente al tempo dell’adozione del primitivo provvedimento”.

Perciò il Consiglio di Stato ha deciso che “dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello merita di essere accolto senza che occorra esaminarne gli ulteriori motivi, con riforma della sentenza di primo grado e conseguente annullamento degli atti impugnati nel limite dell’interesse degli appellanti. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. Peraltro, la novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio”.

A proposito della comunicazione ai proprietari, nella parte iniziale del testo della sentenza viene premesso quanto segue. “La società appellata ha sostenuto che il termine per impugnare decorresse dalla pubblicazione sul Burp dell’autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (determinazione regionale n. 23 del 27 marzo 2012) e della determina di esclusione dalla Via (n. 64 del 31 gennaio 2008), non occorrendo la notifica individuale per i proprietari delle aree espropriate. Da ciò dunque l’affermata intempestività del ricorso, notificato solo in data 7/16 gennaio 2013”.

“Questa tesi contrasterebbe con l’obbligo di comunicazione individuale ai destinatari del provvedimento posto in via generale, in tema di espropri, dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (il cosiddetto testo unico dell’espropriazione pubblica), restando irrilevante la conoscenza acquisita aliunde. La pubblicazione sul Burp dell’autorizzazione unica (che produce l’effetto della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dell’opera) varrebbe presunzione di conoscenza per tutti i soggetti interessati, eccezion fatta (viene rilevato, ndr) per i proprietari espropriati, i quali - nel caso di specie - avrebbero impugnato tempestivamente gli atti lesivi, all’esito della notifica dei provvedimenti con cui era stata disposta l’occupazione d’urgenza dei terreni di loro proprietà”.

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