rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Acque Chiare: ci sono spiragli anche per chi impugnò la prescrizione

La decisione della Corte Costituzionale non solo blinda la posizione dei 73 proprietari che accettarono la prescrizione, ma apre spiragli anche per gli altri sul principio del "terzo acquirente in buona fede"

BRINDISI - La sentenza della Corte Costituzionale n.49/2015 apre scenari nuovi e di rilevante importanza per la risoluzione  della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 n.380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) sollevata dalla Corte di Cassazione, nella parte in cui, in forza dell’interpretazione  della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cedu),  la confisca di un bene “non può applicarsi  nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi”.

Il caso, promosso  dal Tribunale di Teramo, potrà avere risvolti positivi e decisivi sulla risoluzione del “tormentone” che dal 2008 agita i proprietari del villaggio Acque Chiare impegna in continui processi per far valere i propri diritti. La Corte Costituzionale ha innovato e profondamente riformato concetti giuridici che sono stati finora penalizzanti e che hanno di fatto compromesso e condizionato sentenze di primo e secondo grado.

In particolare in tema di prescrizione di reato, la Corte ha ancora una volta fatto rilevare (sentenza n.239 del 2009) che “la situazione è mutata  in seguito alla sentenza  della Corte di Strasburgo 20 gennaio 2009, Sud Fondi Srl e altri contro Italia, con la quale si è deciso che la confisca urbanistica costituisce sanzione penale ai sensi dell’art.7 della Cedu, e può pertanto venire disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilità sia stata  accertata  in rigore di un legame intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti”.

Ed in tema si legge ancora nella sentenza che “l’accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, pur non avendo condannato l’imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità penale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l’autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede acquirente del bene” .

Nel caso specifico dei proprietari delle ville di Acque Chiare che hanno accettato l’applicazione della prescrizione e quindi sono stati destinatari di sentenza di proscioglimento per “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” (sentenza di prescrizione del reato n.684/2013 del 28 giugno 2013) , la decisione è risalente alle primissime fasi del dibattimento  e, pertanto, non contiene “adeguate motivazioni” e non comprende alcun “accertamento di responsabilità” dei singoli imputati o di terzi.

Tale  sentenza di “non doversi procedere per intervenuta prescrizione”, accolta da 73 proprietari delle ville di Acque Chiare, è passata in giudicato e, evidentemente, non può di certo essere discussa in alcuna altra sede, ed  è perfettamente in linea con le decisioni della Corte. Il reato estinto per prescrizione, infatti, in cui  la responsabilità dell’imputato non è stata accertata con un processo concluso con una sentenza di condanna, contrasta con il principio di legalità più volte richiamato dalla CEDU (art.7).

Ed ancora la Corte innova un principio di estrema importanza che negli anni ha severamente perseguito tutti i proprietari del villaggio, che si riferisce alle responsabilità del “terzo acquirente di buona fede”, ribaltando completamente ogni precedente dettame, principio che può essere di decisiva importanza per tutti, anche per chi ha impugnato il verdetto di prescrizione del reato.

Finalmente in questa sentenza la Corte chiarisce in via definitiva che  “il terzo acquirente di buona fede, che a buon titolo ha confidato nella conformità del bene alla normativa urbanistica, non può in nessun caso subire la confisca “. E di “buoni titoli” su cui i proprietari, fin dall’inizio,  hanno fatto legittimo affidamento in perfetta buona fede per acquistare le ville, ne dispongono a volontà, a cominciare dall’atto notarile e dalle documentazioni di conformità urbanistica rilasciate da tutte le istituzioni interessate.

Più esplicitamente, poi, la Corte sancisce finalmente che “l’onere di dimostrare la mala fede del terzo grava, nel processo penale, sulla pubblica accusa, posto che una “pena”, ai sensi dell’art.7 CEDU, può essere inflitta solo vincendo la presunzione di non colpevolezza formulata dall’art.6,comme 2 CEDU”.

Dalla sentenza in argomento si possono, perciò, trarre ancora  utili elementi e altri principi giuridici da far valere nelle sedi competenti per consentire a tutti i proprietari delle ville di Acque Chiare di rientrare in possesso del  loro bene acquistato con titoli legittimi ed in perfetta buona fede, ed il cui contenuto può dare ancora maggiore sostegno ed  impulso alle attività del Comune di Brindisi, il cui indirizzo politico e programmatico è perfettamente in linea con le aspettative sostenute attraverso la definizione del Piano Urbanistico Generale.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Acque Chiare: ci sono spiragli anche per chi impugnò la prescrizione

BrindisiReport è in caricamento