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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Ai poliziotti vanno pagate le spese di trasferta, il Tar condanna il ministero

BRINDISI – Contenimento della spesa pubblica sì, va bene. Ma sino ad un certo punto. Se c’è da svolgere accertamenti per conto della magistratura in un luogo che non sia quello in cui è la sede del processo, gli operatori non possono certo rimetterci di tasca propria. E’ quanto ha affermato il Tar di Lecce pronunciandosi su uno dei numerosi ricorsi presentati da agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di Polizia giudiziaria della Procura di Brindisi.

BRINDISI – Contenimento della spesa pubblica sì, va bene. Ma sino ad un certo punto. Se c’è da svolgere accertamenti per conto della magistratura in un luogo che non sia quello in cui è la sede del processo, gli operatori non possono certo rimetterci di tasca propria. E’ quanto ha affermato il Tar di Lecce pronunciandosi su uno dei numerosi ricorsi presentati da agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di Polizia giudiziaria della Procura di Brindisi.

Un problema che non riguarda solo Brindisi, ma gli uffici di tutte le Procure. La cinghia è stata tirata, ma proprio tanto, anche su fronti come la giustizia e la sicurezza. Il Ministero della Giustizia da tempo ha fatto notificare a tutti gli uffici la circolare con la quale raccomanda i magistrati per ridurre le spese, a rivolgersi direttamente all’organo di Pg del luogo in cui l’atto deve essere compiuto.

L’altro giorno il Tar di Lecce ha depositato le ultime due sentenze prese in esame su questo argomento. Si tratta dei ricorsi presentati da Giuseppe Tedeschi e Lucetto Micolani, entrambi in servizio a Brindisi, difesi dall’avvocato Antonio Pasca. La Terza sezione (presidente Antonio Cavallari, estensore Ettore Manca, referendario Gabriella Caprini) ha accolto la richiesta avanzata dai due agenti di polizia ed ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare le somme richieste. Ha respinto il ricorso, invece, nei confronti del Ministero dell’Interno citato in giudizio dai due ricorrenti.

I poliziotti, mandati in missione, non ottenendo il pagamento dei rimborsi spese di viaggio e di indennità di missione, chiesero al Tar di Lecce decreti ingiuntivi nei confronti del ministero dell’Interno per la cifra di 56,52 euro (Micolani) e 59,92 euro (Tedeschi), oltre a interessi e rivalutazione. Che ottennero. Contro tale decreto ricorse il Ministero dell’Interno eccependo “il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le spese in questione, in quanto ricollegabili ad attività di Polizia giudiziaria delegata dall’Autorità giudiziaria, dovevano ricadere sul ministero di Grazia e giustizia.

Inoltre il Ministero dell’Interno affermava che non vi era prova scritta del credito e non vi erano le condizioni alle quali è subordinata la corresponsione del rimborso spese e dell’indennità di trasferta. I giudici della Terza sezione hanno superato i motivi di opposizione.

“Quanto al tema della legittimazione passiva il Collegio rileva che lo stesso Ministero della Giustizia, nella propria circolare del 15 marzo 2006, riconduce espressamente entro la categoria “spese di giustizia”, di propria  competenza e specificatamente imputate al capitolo di bilancio n. 1360. Nessun dubbio, dunque, sulla circostanza che al rimborso delle spese di viaggio e al pagamento delle indennità di trasferta in favore degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria i quali abbiano compiuto atti del processo, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge”.

Il giudice del Tar si sofferma anche sulla nozione di sede di svolgimento del processo. “Ha per la specificità che la contraddistingue una valenza geografica, fisica, in particolare relativa al luogo nel quale si trova l’ufficio dell’Autorità giudiziaria procedente: essa non coincide, dunque, come invece ritenuto dal Procuratore di Brindisi, col concetto, diverso sul piano sostanziale prima ancora che giuridico, dell’ambito territoriale di competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.

Per quanto riguarda la delega del magistrato il Tar “rileva che in questo caso il ricorrente ha prodotto in giudizio gli atti di delega delle indagini, provenienti dal pubblico ministero, a seguito del quale aveva compiuto le varie trasferte. Né la circostanza che il ricorrente avrebbe potuto delegare a sua volta ad altro investigatore l’incarico ricevuto avrebbe potuto far venir meno il presupposto indicato dalla norma, che richiede l’atto di delega del magistrato e la diversità della sede del processo e non, anche, l’impossibilità di una sub-delega”.

“E’ il magistrato - chiosa il Tar -, semmai, al fine di ridurre questo tipo di spese, a doversi rivolgere direttamente all’organo di polizia giudiziaria del luogo in cui l’atto deve essere compiuto”.

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