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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

"Resta pesante la situazione di Multiservizi tra debiti e passi non compiuti"

Sono note le capacità dell’avvocato Francesco Trane, dirigente del Comune di Brindisi, che ha preso in mano le redini della Brindisi Multiservizi; così come è nota la soma che ha accettato per spirito di servizio. Un fardello che ha in sé complicazioni ed incrostazioni dovute al fatto che ne sono state stravolte le funzioni

BRINDISI - Riceviamo, e pubblichiamo, questa nota sulla situazione di Brindisi Multiservizi, società interamente partecipata dal Comune, che ha inviato Cristiano D'Errico dell'associazione "Per la Sinistra". L'analisi della situazione della società è allarmante, e da essa dipendente il lavoro di parecchie decine di persone. Basti pensare, tra i tanti segnali di allarme, alla mancata approvazione del consuntivo 2014, e siamo alla fine dell'anno successivo. A quanto ammontano realmente le perdite della partecipata, e le manovre messe in atto o annunciate dal Comune di Brindisi sono sufficienti ed in linea con le previsioni di legge e gli orientamenti ministeriali?

Sono note le capacità dell’avvocato Francesco Trane, dirigente del Comune di Brindisi, che ha preso in mano le redini della Brindisi Multiservizi; così come è nota la soma che ha accettato per spirito di servizio. Un fardello che ha in sé complicazioni ed incrostazioni dovute al fatto che ne sono state stravolte le funzioni. Spero che Trane riesca a riportare in breve tempo la Bms ad essere una società al servizio della collettività e non più una società “finanziata” dai cittadini e gravida di debiti.

Lo stato dell’arte rimane, ad oggi, preoccupante. Infatti la perdita registrata nel 2013, la cui copertura è stata deliberata nel dicembre 2014 attraverso un conferimento misto in denaro ed in natura, al momento è di fatto incompiuta perché  l’assemblea dell’unico socio (il Comune) per la delibera della copertura (innanzi  al notaio) non è stata ancora convocata. Pare che manchino le risorse finanziare per pagare le imposte d’atto (approssimativamente 250.000 euro).

Altre voci suggeriscono che vi siano seri dubbi circa la corretta stima dell’immobile da conferire perché parrebbe sopravvalutato. Nel frattempo la società dovrebbe ridurre il capitale sociale perché continua ad operare al di fuori della legge in quanto insiste causa di scioglimento; ed i provvedimenti che il codice civile dispone di assumere “senza indugio” non sono ancora stati adottati.

L'aerea esterna dello sede di Bms - Brindisi MultiserviziInfatti, la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, afferma che “lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, viene meno ex tunc lo scioglimento della società; ne deriva che la mancata adozione da parte dell'assemblea dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori dalla responsabilità conseguente al proseguimento dell'attività d'impresa in violazione del divieto di nuove operazioni” (Cass. 22 aprile 2009, n. 9619).

Anche il 2014 dovrebbe registrare una perdita, pare di 700.000 euro. Tuttavia non trapelano notizie e ci si trincera dietro il fatto che non sia stato approvato il bilancio della partecipata; ma è appena il caso di evidenziare che trattasi di una società a socio unico (che non dovrebbe avere alcuna difficoltà a convocare se medesima per l’approvazione del bilancio!) e che il codice civile dispone che l’approvazione debba avvenire, al più tardi, entro 180 giorni dal termine dell’esercizio.

L’art.2482 – ter del codice civile così recita “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 (10.000 euro per le Srl) gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”. E l’obbligo di adozione dei provvedimenti di cui all’art.2482 – ter opera a prescindere dalla formale approvazione del bilancio da parte dell’assemblea (altrimenti ci sarebbe il paradosso che basterebbe non approvare il bilancio per eludere le norme).

Infine vi è da notare che, oltre alla perdita di circa 700.000 Euro, c’è un disallineamento tra crediti della partecipata e residui passivi del Comune di ulteriori 700.000 euro circa che, a seconda dei provvedimento adottati dal Comune si tradurrebbero in ulteriori perdite ovvero in un debito fuori bilancio di pari ammontare (qualora venissero riconosciute le ragioni di credito della società). Si riproporrebbe, in tal modo, il rimpallo di responsabilità dirigenti – società, cui si è già assistito nel 2013.

Parlare, quindi, di risanamento di una società che ha milioni di debiti con i fornitori e con l’erario (cui vanno aggiunte sanzioni ed interessi), che non riesce a pagare le imposte per il trasferimento dell’immobile e che ha bisogno di un soccorso finanziario d’urgenza per far sì che il suo amministratore non incorra nel reato di omesso versamento dell’Iva è una vera e propria forzatura.

Ed a tal proposito la delibera adottata in sede di assestamento di bilancio, con il riconoscimento di 1.000.000 di euro a titolo di versamento in conto futuro aumento capitale, non pare esser in linea con il dettato normativo. Infatti, l’art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 ha introdotto il principio del “divieto di soccorso finanziario”, vietando alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, fatto salvo il disposto dell’art.2447 (2482 – ter) Codice civile.

Questo significa, come peraltro confermato più volte dalla Corte dei Conti, che in caso di perdite sistematiche, l’ente non può sic et simpliciter coprirle ma, al contrario, deve determinare con esattezza l’ammontare delle stesse (e ad oggi non è dato sapere a quanto ammonta la perdita 2014) e, successivamente, deve ampiamente motivare la scelta di ripianare in luogo della liquidazione (in questo caso la scelta è stata motivata dalla necessità di pagare l’Iva e di non far commetter un reato all’amministratore); e la delibera, per essere legittima, deve autorizzare espressamente la ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. e non un versamento “in conto futuro aumento capitale”. Diversamente, potrebbe configurarsi un’ipotesi di danno erariale.

Infine sostenere che la fusione tra Bms ed Energeko avrebbe senso solo nel caso in cui la Brindisi Multiservizi, anche nel 2015, risultasse in perdita significa ignorare il senso ed i contenuti del “piano Cottarelli” che prevedeva la necessità di ridurre le partecipate dalle circa 8.000 (l’Istat ad oggi ne ha contate circa 11.000) a 1.000; e significa ignorare la bozza di decreto attuativo della “Riforma Madia” che riscrive le regole in materia di società partecipate in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione (legge 124/2015).

E’ vero, la situazione della Brindisi Multi Servizi non è nata ieri ma non possiamo continuare a fare gli struzzi e chiedere a chi si affanna per pagare le tasse di continuare a sostenere il peso di una partecipata, senza presentare un piano industriale di rilancio ai cittadini per convincerli che i loro sacrifici saranno ricompensati.

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