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Cronaca

Appello Acque Chiare: "Ignoranti colpevoli"

BRINDISI - Sono “ignoranti colpevoli". Complici della lottizzazione abusiva. Puo’ anche darsi che siano stati truffati, visto che il reato di truffa sussiste anche quando c’è mancanza di diligenza da parte delle vittime. Avevano tutti gli strumenti per verificare.

BRINDISI - Sono “ignoranti colpevoli". Complici della lottizzazione abusiva. Puo’ anche darsi che siano stati truffati, visto che il reato di truffa sussiste anche quando c’è mancanza di diligenza da parte delle vittime. Avevano tutti gli strumenti per verificare, per comprendere che quei cartelloni pubblicitari che ‘spacciavano’ case al posto di stanze d’albergo, quali avrebbero dovuto essere, erano in realtà ingannevoli. “Non hanno effettuato le minime verifiche del caso prima di sottoscrivere gli atti di compravendita” riuscendo quindi a “perfezionare il reato di lottizzazione” con la negligenza e l’imperizia che sono tipici della colpa.

E’ impietoso il profilo dei proprietari delle villette di Acque Chiare tracciato dai giudici di secondo grado nella motivazione della sentenza che è stata depositata il 2 maggio 2013. Ecco perché gli immobili sono stati confiscati. “La scarsa diligenza degli acquirenti emerge in maniera palese al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita: in tutti i contratti di compravendita si legge ‘l’acquirente dichiara di essere a conoscenza che l’immobile venduta fa parte di un complesso turistico alberghiero integrato”.

Turistico alberghiero. Non residenziale. Ecco perché ai proprietari del villaggio Acque Chiare sono state sottratte le case al mare, ecco perché la Corte d’Appello anche su questo punto, oltre che per le condanne inflitte al costruttore Vincenzo Romanazzi, al notaio Bruno Romano Cafaro (un anno e sei mesi), al progettista Severino Orsan e all’allora capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Brindisi, Carlo Cioffi (nove mesi), ha accolto del tutto l’appello del pm Antonio Costantini, anche nella parte in cui veniva richiesto un adeguamento in eccesso della sanzioni pecuniarie.

“Gli immobili – si legge ancora nelle motivazioni – erano di nuova costruzione ed erano situati in prossimità del mare in una zona in precedenza inurbanizzata e inedificata; già questo elemento avrebbe dovuto imporre cautela nell’approcciarsi all’acquisto, non trattandosi di una comune compravendita di un appartamento in città o in una zona già interessata da costruzioni”. L’illegittimità dell’accordo di programma, delle convenzioni, dei permessi per costruire, della lottizzazione è stata già affrontata per le posizioni degli imputati e relativamente alle loro condotte quando si affronta la questione della confisca.

E’ pacifico, quindi, che Acque Chiare è nato sotto una cattiva stella, è il frutto di una lottizzazione abusiva, perché quella zona aveva una destinazione d’uso e invece gli immobili furono venduti come se fossero abitazioni. “L’articolo 5 dei contratti preliminari recita che l’immobile sarà trasferito con atto notarile di compravendita da stipularsi a mezzo notaio Bruno Romano Cafaro a far data dal 9 febbraio 2006, corrispondeva alla scadenza dei cinque anni dalla data di stipula della convenzione del 9 febbraio 2001, data a partire dalla quale in base alle legittime modifiche apportate con la convenzione del 2002 la Acque Chiare Srl avrebbe potuto procedere alla vendita frazionata delle singole unità immobiliari”.

Questa la premessa. Quindi: “Anche se nei contratti preliminari non si faceva riferimento alle predette convenzioni, la previsione di una data così precisa doveva suscitare quantomeno degli interrogativi negli acquirenti”. In tutti i contratti di compravendita si legge: “L’acquirente dichiara di essere a conoscenza che l’immobile venduta fa parte di un complesso turistico alberghiero integrato, realizzato dalla società alienante in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto il 29 luglio 1999”. Ergo, non potevano non sapere.

“Tutti gli acquirenti – si legge ancora – esaminati in dibattimento hanno riferito di non aver mai letto l’accordo di programma o le convenzioni attuative e di essersi sostanzialmente fidati del notaio; anche a voler ritenere veritiere tali dichiarazioni, l’aver dichiarato nell’atto pubblico di essere a conoscenza della situazione urbanistica dell’immobile senza in realtà avere quella conoscenza costituisce in colpa gli acquirenti. Si sono posto infatti in una situazione di ignoranza colpevole”. Quindi non possono essere considerati ‘terzi in buona fede’ e “non hanno diritto ad alcun risarcimento del danno conseguente al reato di lottizzazione abusiva, ma al più potrebbero vantare pretese risarcitorie in relazione al reato di truffa all’esito del separato procedimento in cui è contestato quel reato”.

Impossibile quindi revocare la confisca degli immobili e disporne la restituzione alle parti civili. La confisca non è affatto sproporzionata, anche perché “finalizzata a ripristinare un ordinato sviluppo del territorio e il controllo degli enti pubblici su tale sviluppo”. E qui l’unica nota positiva, l’indirizzo dato per una eventuale risoluzione della questione: “i privati compratori non potrebbero fare un uso residenziale di quegli immobili, a meno che non intervenga una legittima modifica della strumentazione urbanistica che consenta una destinazione a fini abitativi e residenziali dei fabbricati, modifica che però non è allo stato ipotizzabile”.

Si tratta delle prescrizioni contenute nel nuovo Pug, per la cui attuazione, dovendo lasciar passare i tempi tecnici imposti dalla normativa, si sta facendo una lotta contro il tempo. Se il Pug infatti dovesse entrare in vigore prima che la sentenza passi in giudicato, anche in caso di conferma della confisca da parte della Cassazione, allora probabilmente essa finirebbe per non poter essere attuata, visto il ‘condono’ dei beni realizzati illecitamente. Quanto al Comune, citato come responsabile civile e difeso dall’avvocato Augusto Conte, solo per la posizione di Cioffi, non v’è nulla da risarcire. Non dipende da Cioffi il fatto che il Comune non abbia fatto parte della Commissione di controllo sull’esatta esecuzione dell’accordo di programma.

La lottizzazione abusiva, riepilogando, c’è tutta. Ne sono responsabili in concorso i quattro imputati perché è stato realizzato un intervento edilizio radicalmente diverso rispetto al progetto assentito”. I passaggi amministrativi che costituiscono la premessa del grande (presunto) bluff di Acque Chiare sono arcinoti. Di importante da rilevare, anche per interpretare il processo in corso, è che i giudici di secondo grado parlano chiaramente di concorso in lottizzazione per tutti i proprietari, ancora imputati in primo grado proprio per il medesimo reato. E poi ci sono le considerazioni sulla condotta del notaio Bruno Romano Cafaro che “ha condiviso e rafforzato il proposito di Romanazzi”.

“Non è possibile ritenere che un notaio esperto e preparato sia incorso in una tale madornale leggerezza e non si andato a verificare se effettivamente fosse stato modificato l’accordo di programma e in che termini, o non abbia semplicemente chiesto informazioni in merito al suo amico Romanazzi o a qualche funzionario comunale”.

Ora si parte con il count down: 45 giorni per presentare ricorso per Cassazione, da discutere probabilmente agli inizi del prossimo anno. La prescrizione scatta il 28 maggio per alcuni capi di imputazione, il prossimo anno per altri ma non riguarda la confisca che, comunque, non subisce gli effetti miracolosi del trascorrere del tempo. Il Pug non dovrebbe essere in vigore prima dell’ottobre 2014. Non resta che sperare in terzo grado in un annullamento con rinvio o andrà a finire che le villette passeranno al patrimonio del Comune e sarà poi difficilissimo trovare un modo per restituirle ai proprietari cui non spetta, a quanto pare, neppure il diritto ad essere risarciti.

 

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