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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Nuova legge regionale contro gli incendi nei boschi e nelle campagne

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza, con 35 voti a favore e 9 contrari (Fi, CoR e Area Popolare) le “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza, con 35 voti a favore e 9 contrari (Fi, CoR e Area Popolare) le “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”. La legge si propone come strumento di prevenzione e riduzione del rischio incendi e prevede azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco degli incendi nonché azioni mirate alla mitigazione dei danni conseguenti, e aggiorna le precedenti disposizioni risalenti al 1997.

Il provvedimento si coordina con le norme regionali e statali, come la legge quadro sugli incendi boschivi (legge 353/2000) e altre norme di tutela ambientale, e inoltre conferisce completa coerenza al decreto che il presidente della Giunta regionale, ogni anno, è tenuto ad emanare per la dichiarazione del periodo di grave pericolosità degli incendi nella regione Puglia.

Il testo pone una serie di divieti relativi all’accensione e alla bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere, delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

Le fiamme avanzano

L’accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie sono consentite solo sulle superfici in cui si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto. La bruciatura delle stoppie è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al Dipartimento Agricoltura regionale e al sindaco competente, due giorni prima l’inizio dell’attività (termine modificato con un emendamento del consigliere regionale di Fi Domenico Damascelli).

L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dall’1 ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri ad ettaro. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche (strade, abitazioni).

Nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati e trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio Fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione Foreste regionale.

Un olivo in fiamme, immagine emblematica

Sono previsti obblighi per i conduttori di campi a coltura cerealicola e foraggera, per i conduttori di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree, per i titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, per i proprietari di superfici pascolive che prevedono la realizzazione di una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, al fine di prevenire la propagazione di incendi.

Sono previsti anche obblighi per le società di gestione delle ferrovie, Anas, Acquedotto pugliese, Società autostrade, Città metropolitane, Comuni e Consorzi di bonifica che al fine di salvaguardare la vegetazione agricola forestale, dovranno provvedere lungo gli assi di competenza alla pulizia delle banchine, cunette, scarpate rimuovendo erba secca e residui vegetali.

I proprietari, i gestori di campeggi villaggi turistici centri residenziali alberghi strutture ricettive che hanno sede in prossimità di aree rurali esposte, dovranno provvedere alla pulizia lungo il perimetro del loro insediamento. Con un emendamento di Giovanni De Leonardis (Ap) è stata cassata la segnalazione all’Agea, da parte degli organi di Polizia giudiziaria e amministrativa nonché gli enti competenti in materia di ambiente, di situazioni di non conformità.

Vigili del Fuoco al lavoro

Previste infine una serie di sanzioni amministrative e il pagamento di somme per la violazione delle norme: con un emendamento del consigliere regionale Fabiano Amati, la multa per chi raccoglie prima di 5 anni frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, viene elevata nel caso in cui la quantità sia superiore ad un chilogrammo.

Nel corso delle dichiarazioni di voto il capogruppo CoR Ignazio Zullo ha annunciato il no al provvedimento che “difetta di chiarezza e lascia ampi spazi di soggettività di giudizio e di manovra ai controllori, con l’unico risultato di penalizzare ulteriormente gli agricoltori”. Contrario anche Domenico Damascelli di Forza Italia per il quale “nonostante la legge sia stata lievemente migliorata, rappresenta ancora un rischio di vessazione nei confronti del mondo agricolo”.

Favorevole invece il voto di Cristian Casili (M5S) con l’auspicio che anche gli strumenti di aiuto agli agricoltori, i Piani di sviluppo rurale, possano viaggiare con più serenità e soprattutto possano arrivare sui territori aiutando un’agricoltura che oggi è in sofferenza”.  Soddisfazione è stata espressa dal proponente, l’assessore con delega alla protezione civile, Antonio Nunziante per il lavoro svolto dalla commissione presieduta da Donato Pentassuglia e per la collaborazione e l’interlocuzione sia con l’assessore all’Agricoltura Leo di Gioia che con le associazioni di categoria.

L'incendio alla Selva di Fasano

Gli agricoltori appaiono soddisfatti: “La legge sulla bruciatura delle stoppie approvata in Consiglio regionale dopo intensa discussione – dice il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, ringraziando gli assessori alla Protezione Civile e all’Agricoltura, Nunziante e Di Gioia, il presidente Pentassuglia e i consiglieri tutti della IV Commissione - consentirà la tradizionale pratica in ogni periodo dell’anno, attraverso una comunicazione preventiva che si è ridotta ai due giorni che precedono le operazioni di bruciatura e un controllo adeguato”.

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