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Cronaca

Avvocati sotto costo: Tar boccia Ordine

FASANO - Bando per giovani avvocati. L’Ordine forense aveva tuonato: “Professionisti sottopagati. No alla paghetta”. Ma i legali del massimo organo professionale in provincia di Brindisi sbagliano i tempi per la presentazione del ricorso dinanzi al Tar, tant’è che per i Giudici la contestazione è “irricevibile”.

FASANO - Bando per giovani avvocati. L?Ordine forense aveva tuonato: ?Professionisti sottopagati. No alla paghetta?.  Ma i legali del massimo organo professionale in provincia di Brindisi sbagliano i tempi per la presentazione del ricorso dinanzi al Tar, tant?è che per i Giudici la contestazione è ?irricevibile?.

Così, almeno, si è pronunciata la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, chiamata ad esprimersi sul ricorso proposto dall?Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi (rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Stefanelli) contro il Comune di Fasano (rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto).

Oggetto del ricorso, l?istanza di annullamento della selezione di dieci avvocati per l?affidamento di incarichi relativi all?impugnazione di sentenze del Giudice di Pace in materia di infrazioni stradali. L?Ordine sin dal principio ha contestato la procedura selettiva ritenendo i termini e le condizioni della stessa lesivi degli interessi istituzionali della categoria rappresentata.

Ma per i Giudici (Rosaria Trizzino, Presidente, Ettore Manca, Consigliere, Luca De Gennaro, Referendario, Estensore) il ricorso non può essere accolto. ?L?eccezione di tardività avanzata dall?Amministrazione comunale è fondata?, hanno spiegato tra le righe della sentenza. ?Risulta in atti ? sostiene il collegio giudicante - che già in data 22 novembre 2011 il Consiglio dell?Ordine ha sottoposto a valutazione collegiale l?avviso pubblico impugnato, vagliandone gli eventuali profili di lesione del decoro e della dignità della professione forense. Solo in data 3 gennaio 2012 il ricorso è stato portato alla notifica. Ne consegue che la proposizione del ricorso è tardiva rispetto al termine di 30 giorni stabilito dall?articolo 120, codice di procedura amministrativa (comma 5) per le procedure di affidamento, trattandosi nella specie di affidamento di servizi legali?.

Per i Giudici non può, infatti, essere condivisa la deduzione della parte dell?Ordine secondo cui non sarebbe in realtà oggetto di impugnativa la determina adottata dal Comune il 17 novembre 2011, ma quella modificata a seguito della revoca in autotutela disposta dal dirigente dell?Avvocatura, che ha ritirato dopo la sottoscrizione la propria adesione al predetto avviso.

?In primo luogo perché in maniera testuale e peraltro congrua con le censure svolte il ricorso proposto si rivolge avverso al provvedimento che ha approvato e dato avvio alla selezione contestata. In secondo luogo, in quanto il provvedimento del 28 novembre 2011, con cui il dirigente dell?Avvocatura revoca l?atto non costituisce un nuovo atto, non comporta caducazione del provvedimento d?indizione né incide sull?efficacia lesiva dello stesso?.

Per i Giudici del Tar, in sentesi, incombeva sull?Ordine l?onere impugnare l?avviso di selezione entro il termine di 30 giorni previsto per legge e decorrente nel caso di specie dal 22 novembre 2011. Da qui il pronunciamento del Tar: ?Il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente proposto?. I giudici hanno anche condannato l?Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate in 3000 euro.

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