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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

“Maxi bando per i rifiuti, criterio illogico quello del patrimonio netto di 50 milioni”

Le motivazioni del Tar alla base della sospensiva con cui è stata bloccata la gara di dieci anni indetta per l’Aro 2. “Si circoscrive la partecipazione delle imprese in maniera irragionevole”

BRINDISI – “Requisiti irragionevoli” alla base del maxi bando per i rifiuti, quello da 230 milioni di euro, della durata di dieci anni, per i Comuni dell’Aro 2: secondo i giudici del Tar è “illogico il criterio del patrimonio netto pari a 50 milioni di euro” perché si circoscrive la partecipazione delle imprese e per questo motivo il collegio ha disposto la sospensiva che di fatto ha congelato la gara.

Tutto bloccato almeno sino alla fine di gennaio, quando i  magistrati amministrativi della sezione di Lecce si pronunceranno sul ricorso presentato non solo dalla società Monteco, titolare del servizio di nettezza urbana a Brindisi sino al 14 novembre dello scorso anno, ma anche dalla cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente di Ravenna che sperava di presentare offerte per “l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilabili da avviare a smaltimento-recupero, raccolta differenziata e ulteriori servizi per la tutela dell’ambiente nei Comuni dell’Aro Brindisi 2”.

Il bando riguardava Brindisi come capofila dell’Ambito di raccolta ottimale e le amministrazioni di Mesagne, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Torhiarolo e San Donaci, ed era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 settembre, dopo una correzione relativa proprio all’ammontare del patrimonio netto. Perché inizialmente era stato indicato in maniera ritenuta erronea, pari a 50mila euro e non già in 50 milioni di euro, somma posta alla base dei ricorsi presentati sia da Monteco che da Ciclat, con identica “richiesta di annullamento previa sospensione dell’efficacia”.

 I giudici si sono riuniti in camera di consiglio lo scorso 4 novembre per discutere dell’istanza avanzata dai legali di Ciclat, Eugenio Mele e Gianpaolo Maria Cogo, vale a dire cinque giorni prima che scadesse il bando. Parte resistente, il Comune di Brindisi che in giudizio si è costituta con il capo dell’ufficio Legale, Francesco Trane.

Secondo  il collegio della Prima sezione del Tar, presidente Antonio Cavallari, “l’atto impugnato presenta profili di palese irragionevolezza” con riguardo a tre requisiti:  il patrimonio netto, pari appunto a 50 milioni di euro, vale a dire “un quarto del valore dell’appalto di 230.759.137,97 euro, oltre Iva, per dieci anni di gestione di servizio, è illogico in quanto, a fronte di un valore annuale dell’appalto pari a 23 milioni si richiede un patrimonio netto pari a più del doppio del valore descritto”, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza.

“In tal modo, la relativa clausola del bando, più che mirare alla selezione delle imprese economicamente affidabili, circoscrive in maniera del tutto irragionevole la partecipazione alle gare da parte di operatori economici che, pur avendo notevoli disponibilità economico-finanziarie, non raggiungono tuttavia la soglia prevista nel bando”. Non solo. Sempre secondo i giudici “la cosa è tanto più illogica se si considera che la garanzia di solidità economico-finanziaria riviene altresì da ulteriori elementi richiesti dalla lex specialis”. Quali? “Il fatturato medio e la necessità della prestazione di idonea cauzione”.

Non è stato ritenuto condivisibile neppure il requisito del “conseguimento di un fatturato globale annuo, nel triennio antecedente alla scadenza del bando, non inferiore a 30 milioni, nonché un  fatturato riferito a servizi analoghi non inferiori a 20 milioni”: si tratta di “criterio irragionevole, posto che a garantire l’affidabilità dell’imprese è sufficiente la ricorrenza di uno solo dei requisiti i quali, presi singolarmente si attestano sul valore annuale dell’appalto, nel mentre il loro combinato disposto non sembra avere alcuna giustificazione plausibile, determinando la necessità di un fatturato medio superiore al doppio del valore annuale dell’appalto”.

Irragionevole, inoltre, è stato definito il requisito legato alla  “necessità che la capogruppo (nel caso di Ati, associazione temporanea di impresa, ndr) abbia svolto servizi analoghi in comuni con almeno 150mila abitanti” perché la “clausola non sembra rispondere all’esigenza di selezione di imprese capaci di gestire il servizio oggetto di aggiudicazione, posto che lo scopo del raggruppamento temporaneo di imprese è quello della possibilità di raggiungimento, in forma associata, di requisiti che l’impresa singola non è in grado di soddisfare, con ovvi benefici in termini di massima partecipazione alle gare”, si legge nelle motivazioni.

Nulla da eccepire, invece, secondo il Tar a proposito del “requisito dell’organico medio di 400 unità” dal momento che da un lato per l’espletamento del servizio nel solo Comune di Brindisi si prevedevano in media 340 unità e sotto altro profilo, nell’organico devono computarsi anche lavoratori assunti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato”.  Per più di qualcuno a palazzo di città, più che un primo esame, l’ordinanza può essere considerata un’anticipazione del giudizio di merito per il quale bisognerà aspettare la fine del prossimo mese di gennaio.

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