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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Via Sant'Angelo

Brutta caduta a causa di una buca: Comune di Brindisi condannato

Il giudice di pace riconosce un risarcimento di 3.200 euro a una pensionata procuratasi fratture al polso e all’omero a seguito di una caduta sul marciapiede in via San Giovanni Bosco

BRINDISI – Quella buca, coperta da aghi di pino, si era trasformata in un vero e proprio trabocchetto. Il Comune di Brindisi è stato condannato a risarcire un’anziana brindisina caduta rovinosamente in via San Giovanni Bosco, fra i rioni Commenda e Santa Chiara, procurandosi una fratture al polso sinistro e al collo omerale sinistro, oltre a una ferita lacero contusa sulla fronte. L’amministrazione comunale dovrà versare alla malcapitata la somma di 3.200 euro, a fronte di una richiesta complessiva pari 5mila euro avanzata dalla donna, rappresentata dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi (foto a destra), dell’ufficio legale dell’Adoc Uil di Brindisi. Lo ha deciso il giudice di pace di Brindisi, Maria Romanazzi, con sentenza emessa nei giorni scorsi. 

La caduta

I fatti risalgono al 22 luglio 2016. La donna, mentre percorreva via San Giovanni Bosco, non si avvide di una delle tante insidie di cui era avvocati marco masi e marco elia-2disseminato il marciapiede e franò al suolo all’imbocco del marciapiede situato ad angolo con via Lucrezio. Subito soccorsa da alcuni passanti, venne trasportata nel giro di qualche minuto presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove le vennero refertate lesioni multiple con prognosi di 25 giorni e un periodo di invalidità temporanea di 60 giorni.

Nel giugno 2017 la pensionata, assistita dall’Adoc Uil, ha citato in giudizio l’amministrazione comunale. L’ente si è costituito con il proprio ufficio legale, chiedendo il rigetto dell’istanza risarcitoria avanzata dalla donna, “perché infondata in fatto e diritto”. Nel corso del processo è stato ascoltato un teste che ha riferito di aver assistito alla caduta, “per la presenza di una sconnessione presente sul marciapiede, non visibile perché ricoperta da aghi di pino”.  

Via Sant'Angelo 2-2-2

Le responsabilità del Comune

La richiesta avanzata dall’anziana trova quindi fondamento in virtù del principio del “neminem laedere”, in base al quale la pubblica amministrazione “è tenuta a far sì che la strada aperta al transito - si legge nella sentenza – non presenti, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, connotata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità”. Nel caso in questione le condizioni oggettive di non visibilità vi erano tutte, tenendo conto del fatto che la non prevedibilità dell’insidia deriva “dalla mancanza di indicazioni e segnaletica”. E chiaramente il Comune, in quanto ente proprietario delle strade aperte al pubblico transito, “è tenuto – scrive il giudice – alla custodia delle stesse, alla manutenzione ed al controllo esecuzione a regola d’arte anche dei lavori appaltati a terzi”.

Le responsabilità della donna

La domanda di risarcimento, però, non è stata accolta in toto, in quanto il giudice ha ravvisato una “responsabilità del pedone” che ha concorso alla determinazione del danno. Ma in cosa consiste tale responsabilità? “Sebbene il dissesto sulla sede stradale destinata al transito dei pedoni – si legge ancora nella sentenza – per la sua conformazione, ed in quanto non segnalato, costituisca una insidia per gli stessi…la presenza di una situazione di uniformità del dissesto del lastricato come descritto per tutto il percorso stradale, in quanto rilevabile, avrebbe dovuto indurre il pedone a percorrere il marciapiede con la massima prudenza, al fine di evitare ogni eventuale danno”.

La possibile presenza di basole dissestate, infatti, a detta del giudice, “poteva risultare prevedibile dalla oggettiva situazione dei luoghi”. Visto che il marciapiede era costellato di buche e sconnessioni, insomma, la donna, a detta del giudice, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a dove metteva i piedi, prevedendo il rischio di una caduta. 

La decisione

Per questo, nell’accogliere la domanda risarcitoria, il giudice di pace “dichiara che il sinistro sia stato causato da responsabilità concorsuale delle parti”. Il Comune dunque è stato condannato, a titolo di risarcimento biologico e spese mediche in favore dell’istante, al pagamento della somma complessiva di 3.200 euro. Ma la vicenda potrebbe non chiudersi qui. Non è da escludere, infatti, che entrambe le parti ricorrano in appello. 

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