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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Fasano

Campetto a Pezze: "Prezzo d'esproprio giusto"

FASANO - Il prezzo pagato dal Comune per l'esproprio dell'area per il campetto comunale era giusto. La Corte d’Appello di Lecce (I sezione) ha rigettato, dando ragione al Comune di Fasano, la richiesta della proprietaria di un terreno, sito a Pezze di Greco, di valutazione dell’indennità espropriativa del suolo in questione in 150mila euro, contro i 30mila riconosciuti ed erogati dal Comune.

FASANO - Il prezzo pagato dal Comune per l'esproprio dell'area per il campetto comunale era giusto. La Corte d’Appello di Lecce (I sezione) ha rigettato, dando ragione al Comune di Fasano, la richiesta della proprietaria di un terreno, sito a Pezze di Greco, di valutazione dell’indennità espropriativa del suolo in questione in 150mila euro, contro i 30mila riconosciuti ed erogati dal Comune.

I fatti. Il Comune, con proprio decreto, espropriò nel 2006 il terreno di 5.245 mq della signora, sito nella frazione fasanese Pezze di Greco per la realizzazione (nel frattempo, completata) del Parco urbano attrezzato e con campetto polivalente. Il Comune riconobbe un’indennità di esproprio pari a 30mila euro. La proprietaria del terreno, quindi, citò in giudizio il Comune dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce il 19 ottobre del 2006, esattamente dopo 14 giorni dalla notifica alla signora del decreto d’esproprio.

La signora sosteneva che il terreno ricadesse in zona destinata a verde pubblico attrezzato e che, quindi, dovesse avere un valore venale di gran lunga superiore a quello determinato dal Comune, e lei stessa, nell’atto di citazione, lo quantificava in 150mila euro. Non solo. La donna sosteneva anche che il terreno rimastole in proprietà (di fatto, degli 8mila mq. complessivi dell’area in questione il Comune ne aveva richiesti soltanto 5.245) subiva per questo un deprezzamento di valore e, inoltre, per questo, richiedeva un’indennità di occupazione.

Il Comune, da parte sua, si costituiva in giudizio con il capo dell’ufficio legale, Ottavio Carparelli, respingendo punto per punto le richieste della signora. Così che la Corte d’Appello, nella sentenza depositata in cancelleria lo scorso 20 maggio, ha rigettato le richieste della donna, sulla scorta sia delle deduzioni dell’avv. Carparelli, sia della perizia sul suolo fatta effettuare dal consulente tecnico d’ufficio.

Il terreno ricade urbanisticamente, secondo quanto prevede il Piano regolatore vigente, all’interno della categoria delle cosiddette “zone di uso pubblico” e, precisamente a “Verde pubblico attrezzato – Verde sportivo ed impianti sportivi”, e che all’interno di tali aree possono essere realizzati “nuclei elementari di verde, giardini e parchi di quartiere, giochi per bambini e sport per ragazzi ed adulti”.

Peraltro, il consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Corte d’Appello ha concluso, nella sua relazione, che, “al momento della emanazione del decreto di esproprio – 2 ottobre 2006 – non vi erano sull’area ablata possibilità legali effettive di edificazione da parte dei privati, dato che unicamente all’Ente pubblico era riservata la realizzazione delle strutture sportive coperte e non”. La signora è stata condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese, dei diritti ed onorari liquidati in 2.800 euro, oltre iva.

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