rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Cellino San Marco

Equitalia chiede 4mila euro per multa mai esistita e prescritta: condannata

Quattromila euro per un verbale di violazione al codice della strada che probabilmente nemmeno esiste perché non ne è ancora stata trovata traccia. Ammonta a tanto la somma chiesta da Equitalia a dicembre 2015 a un'automobilista di Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO – Quattromila euro per un verbale di violazione al codice della strada che probabilmente nemmeno esiste perché non ne è ancora stata trovata traccia. Ammonta a tanto la somma chiesta da Equitalia a dicembre 2015 a un’automobilista di Cellino San Marco, per un’infrazione che sarebbe stata commessa a settembre del 2010. Per fortuna la destinataria della cartella di pagamento invece di corrispondere le somme richieste si è rivolta a un avvocato che ha presentato un atto di opposizione all’esecuzione innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Brindisi, perché l’infrazione era prescritta. Ma soprattutto non esisteva. E il giudice di Pace, Maria Romanazzi, ha dato pienamente ragione al legale, l’avvocato Marco Scozia. Così Equitalia, come concessionario per la riscossione, e la Prefettura di Bari, come “ente impositore” sono anche state condannate al pagamento delle spese legali.

Una vicenda giudiziaria che fa riflettere quella che si è conclusa il 13 giugno scorso con la sentenza che accoglie le contestazioni mosse dall’avvocato Marco Scozia. La sua cliente, M.F. non ha mai ricevuto notifiche e notizie sul presunto verbale comminato dalla polizia stradale di Taranto. Né nell’immediatezza dei fatti (come prevede l’articolo 200 del codice della strada), né successivamente. Si è vista recapitare direttamente una cartella di pagamento di 4.161,57 euro per una “presunta” violazione al codice della strada commessa nel lontano settembre 2010 in provincia di Taranto. Il legale non ha esitato a impugnare la cartella di pagamento, ritenendo che ci fossero tutti i presupposti per annullarla. Chiamando a giudizio la Prefettura di Bari (ente impositore) ed Equitalia Sud Spa (concessionario per la riscossione). La prima anomalia è stata riscontrata nel fatto che l’ente impositore era la Prefettura di Bari mentre l’infrazione sarebbe stata commessa a Taranto, territorio di competenza della Prefettura di Taranto. Poi la cartella è stata notificata dopo il termine di 5 anni dalla data della “presunta” infrazione (quindi già prescritta), in violazione dell’art. 209 del Codice della Strada e dell’art. 28, comma 1, Legge 689/81, che stabiliscono testualmente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.” L’avvocato Scozia, nell’atto di impugnazione, ha inoltre sottolineato come “nel caso di specie, la “presunta” violazione amministrativa si ponesse come fonte giuridica dell’obbligazione”. Senza contare il fatto, poi, che la destinataria della cartella di pagamento, fino a dicembre del 2015 non era a conoscenza della multa in questione.

La causa è stata iscritta regolarmente a ruolo ed assegnata al Giudice di Pace Maria Romanazzi. “Tuttavia, a pochi giorni dalla data fissata per la prima udienza, la Prefettura di Bari ha inviato presso la residenza della cliente, e non presso lo studio legale del difensore nominato (come previsto dal vigente codice di procedura civile in materia di elezione di domicilio) un provvedimento di sgravio della cartella “per assenza di notifica del verbale sotteso”, spiega l’avvocato. In buona sostanza la Prefettura di Bari ha ammesso che c’era stato un errore.

“Nonostante ciò Equitalia Sud Spa ha depositato in giudizio unicamente un “estratto di ruolo” ricevuto dalla Prefettura di Bari, ma non ha provveduto a depositare il “presunto” verbale originario di accertamento di infrazione al codice della Strada, né la relativa documentazione comprovante l’ipotetica avvenuta notifica dello stesso alla povera malcapitata”.

Con sentenza n.13.06.2016 il Giudice di Pace, “accogliendo le contestazioni ha ritenuto il provvedimento di discarico amministrativo emesso dalla Prefettura di Bari tardivo, da non considerarsi emesso in sede di autotutela e non tempestivo, poiché emesso, appunto, solo in seguito all’instaurazione del giudizio proposto dalla cliente. Il Giudice di Pace ha riconosciuto anche la responsabilità, per quanto accaduto, di Equitalia Sud Spa, la quale, nonostante il provvedimento di discarico della Prefettura, a detta del magistrato, “perseverava nella propria contestazione”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Equitalia chiede 4mila euro per multa mai esistita e prescritta: condannata

BrindisiReport è in caricamento