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Cronaca San Vito dei Normanni

Circonvallazione di San Vito, la guerra dei ricorsi al Tar

SAN VITO DEI NORMANNI – Il Tar ha respinto la sospensiva dell’atto con cui l’amministrazione comunale ha deciso, lo scorso marzo, che la ditta per lavori stradali “Gallone Pietro” del cegliese Pietro Gallone veniva esclusa dalla gara di appalto per il terzo stralcio di lavori di realizzazione della circonvallazione attorno all’abitato di San Vito. Gallone, difeso dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto, era stato escluso dalla gara in questione per incompletezza della documentazione presentata. Ed ha presentato ricorso al tribunale amministrativo di Lecce contro l’amministrazione comunale di San Vito e contro la ditta “Imalto”, aggiudicataria dei lavori.

SAN VITO DEI NORMANNI – Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dell’atto con cui l’amministrazione comunale ha deciso, lo scorso marzo, che la ditta per lavori stradali “Gallone Pietro” del cegliese Pietro Gallone veniva esclusa dalla gara di appalto per il terzo stralcio di lavori di realizzazione della circonvallazione attorno all’abitato di San Vito. Gallone, difeso dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto, era stato escluso dalla gara in questione per incompletezza della documentazione presentata. Ed ha presentato ricorso al tribunale amministrativo di Lecce contro l’amministrazione comunale di San Vito e contro la ditta “Imalto”, aggiudicataria dei lavori.

Il verbale della commissione giudicante è datato 16 marzo 2010. I commissari, dopo avere visionato la documentazione delle ditte partecipanti, escludono le imprese edili “Gallone Pietro”, “Gallone Cosimo” e “Gallone Maurizio” perché la loro documentazione è incompleta. Il documento che non manca è la dichiarazione sostitutiva relativa all’inesistenza di cause di esclusione di persone che hanno avute cariche di gestione nella società negli ultimi tre anni. L’impresa edile, in altri termini, avrebbe dovuto dichiarare se nella gestione ci sono state persone che hanno avuto qualche problema di natura giudiziaria o amministrativa  che impedisce loro di partecipare a gare di appalto pubbliche. La ditta in questione, nel ricorso, ha sostenuto di non aver presentato quel documento perché non ci sono impedimenti del genere negli ultimi tre anni.

Ma il tribunale amministrativo di Lecce, terza sezione (presidente Antonio Cavallari, referendario Gabriella Caprini, estensore Luca De Gennaro), non ha ritenuto corretta questa interpretazione. “La presentazione della dichiarazione sostitutiva – si legge nella motivazione – risponde alla necessità di completezza informativa dell’amministrazione e, dunque, avrebbe dovuto essere resa anche nel caso di non sussistenza nell’ultimo triennio di soggetti cessati dalla carica dei quali si fa riferimento nella legge prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera C, del decreto legislativo 163 del 2006, e che il modello di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione municipale, e da utilizzare in via preferenziale, chiariva la necessità di presentare la dichiarazione”.

Per questi motivo è stata rigettata la richiesta di sospensiva e ora il ricorso sarà discusso nel merito non appena verrà fissato. Ma è chiaro che questa ordinanza apre la porta anche al rigetto del ricorso. La storia di questo appalto si arricchisce, dunque,  di una nuova decisione del Tar. Già nelle scorse settimane il tribunale amministrativo si era pronunciato sul ricorso presentato dalla “Imalto”, azienda che si era aggiudicata i lavori, e ad essa era stati assegnati in via provvisoria (il 18 marzo), poi retrocessa (il 29 dello stesso mese) in seconda posizione e aggiudicati alla “Dalmar Srl”.

Era accaduto che a seguito di istanze presentate dalle ditte escluse, la commissione aveva riaperto i plichi contenenti la documentazione presentata dalle stesse, procedendo al ricalcalo della media rilevante ai fini della soglia di anomalia, e assegnando alla “Dalmar” l’appalto. Il Tar aveva ritenuto  che il comportamento tenuto dal Comune di San Vito dei Normanni avesse “concretato la violazione del principio di pubblicità e di certezza cui deve essere improntata ogni fase delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici”. Per cui accolse il ricorso della Imalto.

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