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Cronaca Ceglie Messapica

Violenza sessuale: assoluzione in appello, ribaltata sentenza del tribunale

L'imputato, un deejay di Ceglie Messapica, ebbe un rapporto sessuale con la ballerina di un locale di Lecce. In primo grado fu condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione

CEGLIE MESSAPICA - Assolto dall'accusa di violenza sessuale. La Corte d'appello di Lecce (sezione unica penale) ha ribaltato la sentenza di condanna alla pena di 5 anni e sei mesi di reclusione che in primo grado di giudizio era stata inflitta a un 36enne di Ceglie Messapica (E.P.T. le iniziali del suo nome), a seguito della denuncia sporta da una 26enne della provincia di Lecce.

L’episodio si è verificato a Lecce nell’ottobre 2013, in un locale dove la ragazza (all'epoca 18enne) lavorava come ballerina e il ragazzo, 28enne all'epoca, come deejay. Al termine della serata e dopo aver bevuto diversi cocktails, come si legge nelle motivazioni della decisione in primo grado, la giovane ballerina avvertì il 36enne di non sentirsi bene e insieme si recarono nel retro del locale dove, secondo la descrizione della ragazza, il deejay abusò di lei. La sentenza del tribunale ripercorre, quindi, sulla base del racconto della 26enne, le fasi immediatamente successive: la giovane sviene, si ritrova su una panchina all’esterno del locale, viene soccorsa da alcuni amici e telefona al fidanzato dicendogli testualmente: “Amò, forse mi hanno violentata”. Trasportata presso l'ospedale Vito Fazzi, un medico le chiese "se il rapporto era stato voluto o meno e lei rispose prima 'sì' e poi 'no''". Ma in quelle fasi non era ancora lucida, "tanto che si risvegliò completamente solo alle 12 a casa sua ed in quel momento realizzò che aveva avuto un rapporto non voluto sin dal primo momento e andò a fare denuncia"

L'imputato, sulla base della documentazione acquisita e di varie deposizioni, venne condannato in primo grado per il reato di violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale), per aver abusato della condizione di inferiorità psichica e fisica della 26enne, dovuto al suo stato di ubriachezza. I legali del deejay cegliese, Augusto e Domenico Maria Conte, impugnarono in appello la sentenza del tribunale di Lecce, facendo leva sull’inattendibilità della deposizione della giovane, la cui versione sarebbe risultata in più punti, da quanto sostenuto dalla difesa, contraddittoria e smentita anche da altre risultanze processuali. La corte d’appello di Lecce, presieduta dal giudice Domenico Cucchiara (Nicola Lariccia consigliere, Carlo Errico consigliere relatore) ha del resto rilevato alcune incongruenze.

A giudizio della corte "in presenza di una evidente, netta contrapposizione delle versioni rese dalla persona offesa e dall'imputato riguardo al punto centrale del processo, e cioè la consensualità o meno del rapporto sessuale in base al grado di consapevolezza della 26enne, certamente alterata in quel momento dall'assunzione non moderata di bevande alcoliche, l'ipotesi accusatoria non può dirsi sufficientemente provata". Non è prova sufficiente, quindi, la deposizione della parte offesa: "Nulla riferisce riguardo all'aver subito violenza in stato di ebrezza alcolica al primo accesso al pronto soccorso ma è in grado di avere avuto un rapporto completo senza protezione e dunque a rischio; a distanza di molte ore torna in pronto soccorso e collega il rapporto sessuale al suo stato di ebrezza alcolica, riferendo l'abuso". Il tribunale aveva sposato la tesi che fosse stata lei a giustificare "questo comportamento sulla base di una acquisita consapevolezza e lucidità a distanza di tempo". "Ma è evidente - rileva la corte - che tale assunto rimane sempre affidato alla parola della persona offesa, nel caso di specie da valutare con estrema cautela". I dubbi non vengono inoltre diradati dalle deposizioni dei presenti, "sia perché fortemente influenzate dal propendere per l'una o per l'altra parte processiale, sia e soprattutto perché non decisive sul livello dello stato di ebrezza della parte offesa". 

Sulla base anche di recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia, la sentenza impugnata è stata riformata fino all'assoluzione del deejay dal reato di violenza sessuale. "La compiuta analisi delle risultanze isrruttorie - conclude la corte - non offre prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio che la ragazza fosse nelle condizioni di non poter esprimere un valido consenso nel momento in cui ebbe il rapporto con il deejay, e quindi, sulla sussistenza stessa dell'abuso che costituisce la componente oggettiva necessaria per l'integrazione del reato contestato". 

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