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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Fasano

Condoni in area paesaggistica: Tar boccia parere della Soprintendenza

Accolto il ricorso di un proprietario di un immobile situato nel Comune di Fasano. La sentenza: " Non c’è un limite al 2 percento per procedere al condono"

FASANO - Non c’è un limite al 2 percento per procedere al condono in area paesaggistica. La Soprintendenza deve limitarsi a valutazioni di carattere paesaggistico e non edilizio-urbanistiche, chiarendo quali siano le concrete criticità di un intervento rispetto al paesaggio. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni per cui la prima sezione del Tar di Lecce (presidente Antonio Pasca, estensore Maria Luisa Rotondando) con sentenza emessa lunedì scorso (18 ottobre) ha accolto il ricorso di un proprietario di un immobile situato nel Comune di Fasano contro il diniego di condono da parte della locale amministrazione comunale, sulla base del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Pro-vince di Lecce, Brindisi e Taranto. 

avvocato Anna Cofano-2

In particolare, il ricorrente, difeso dagli avvocati Anna Cofano (foto sopra), Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano (foto in basso), a seguito della realizzazione di interventi abusivi per un edificio, aveva chiesto, nel 1995, il condono ex l. n. 47/’85 e art. 39 l. n. 724/’94, ma la Soprintendenza aveva espresso parere negativo ritenendo la zona di notevole interesse pubblico, tuttavia senza specificare le concrete ragioni di incompatibilità dell’intervento. 

Avvocati-2

Il Tar Lecce, aderendo alla tesi degli avvocati Maruotti, Romano e Cofano, ha ritenuto illegittimo il diniego poiché “la Soprintendenza non chiarisce le caratteristiche dell’intervento edilizio (già realizza-to e oggetto di domanda di sanatoria straordinaria) contrastanti con gli atti e le prescrizioni indicate, né fornisce specifici rilievi in ordine al pregiudizio derivante all’interesse pubblico dall’intervento edilizio come realizzato e alle concrete ragioni di incompatibilità dell’intervento edilizio in questione con le esigenze di tutela paesaggistica poste a base del relativo vincolo; quanto alla disciplina paesaggistica attualmente in vigore, non vengono puntualmente indicati gli specifici vincoli presi in esame, né evidenziate le relative concrete criticità. 4.5 - Insufficiente, ai fini motivazionali, è, poi, il mero e laconico richiamo all’ art. 143 comma l lett. o) del Codice”. 
Di conseguenza, secondo il Tar Lecce non è sufficiente, per denegare una richiesta di permesso, il semplice richiamo all’esistenza dei vincoli dovendo, quantomeno, specificare le concrete criticità dell’intervento. 

Inoltre, il giudice salentino rileva che “ai sensi dell’art. 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42/2004, ‘Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2’, in assenza di valutazioni di carattere urbanistico-edilizio”. La Soprintendenza, dunque, non potrà valutare l’intervento con considerazioni di carattere urbanistico ma esclusivamente paesaggistico. 

Infine, la Soprintendenza aveva ritenuto, in corso di causa, che l’intervento non fosse sanabile perché di gran lunga superiore al 2 percento, secondo l’Organo Ministeriale limite massimo per cui sarebbe possibile procedere al condono.  Sul punto, il Tar Lecce ha affermato che “l’articolo 32 della legge n. 47/1985 non stabilisce la percentuale massima in base alla quale può dirsi assentibile il condono, bensì dispone che ‘Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte’”. 

In definitiva, la sentenza assume particolare rilievo poiché chiarisce che non v’è alcun limite del 2 percento per procedere al condono in area paesaggistica; tale interpretazione avrebbe determinato il rigetto delle gran parte di domande di condono tuttora pendenti.  In secondo luogo, è importante perché chiarisce che la Soprintendenza deve limitarsi a considerazioni di carattere paesaggistico senza valutazioni edilizio-urbanistiche; inoltre, tali valutazioni non possono limitarsi ad un generico richiamo all’esistenza dei vincoli ma devono rapportarsi alle concrete criticità dell’intervento rispetto al paesaggio, soprattutto in presenza di un vin-colo esteso. Insomma, il potere ampiamente discrezionale della Soprintendenza deve essere esercitato non mediante richiami generici al vincolo paesaggistico ma con una valutazione caso per caso della situazione esistente.

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