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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca San Vito dei Normanni

Contatore manomesso, ma furto di energia non provato: assolto imprenditore

Non è stato dimostrato che durante il controllo l'imputato consumasse indebitamente energia elettrica. Il tribunale lo assolve

SAN VITO DEI NORMANNI – Il contatore era sì manomesso, ma non è stato dimostrato che tale manomissione abbia comportato una indebita fruizione di energia elettrica. Per questo è stato assolto un imprenditore della provincia di Brindisi finito sotto processo con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. La sentenza di assoluzione è stata emessa dal tribunale di Brindisi, a fronte di una richiesta di condanna a un anno e otto mesi di reclusione e al pagamento di 600 euro di multa formulata dal pm.

I guai dell’imprenditore, difeso dall’avvocato Antonio Angeletti, sono iniziati il 3 febbraio 2014, quando un tecnico dell’Enel si recò presso la sede della sua società per sostituire il contatore. Insospettito da fatto che il display fosse spento, lo stesso tecnico sigillò il contatore e lo trasportò presso gli uffici dell’azienda energetica, dove il 19 settembre dello stesso anno, in presenza dell’imprenditore, vennero effettuati approfonditi controlli.

Sul contatore vennero rilevate tracce di manomissione sui circuiti e delle sfiammature sulla scheda elettronica che “lasciavano presagire che le stesse fossero state asportate per impedire una corretta misurazione dei consumi di energia elettrica”. Per l’imprenditore si aprì così un procedimento penale culminato nel rinvio a giudizio.

Nel corso del processo è stato ascoltato il dipendente Enel che effettuò i controlli a distanza di sette mesi dalla sostituzione del contatore. Lo stesso ha riferito che lo strumento, “nelle condizioni in cui si trovava, era in grado di erogare energia, ma di non poter riferire né se lo spegnimento del display (che impediva di visualizzare i consumi registrati) fosse imputabile alle manomissioni rilevate durante il controllo o fosse dipeso da una causa accidentale”. Lo stesso operatore, fra l’altro, non avendo partecipato al sopralluogo presso la sede della società e allo smontaggio, “non ha nemmeno potuto chiarire se le manomissioni riscontrate fossero tali da impedite in tutto o in parte le registrazioni dei consumi”. Non solo. Nel corso del processo è emerso che non vi era neanche certezza dell’eventuale corretto pagamento delle bollette da parte dell’imputato.

Non è stato dimostrato, insomma, che all’atto del controllo vi fosse una indebita fruizione di energia elettrica, elemento decisivo nella configurabilità del reato di furto di energia, né che il contatore non registrasse gli effettivi consumi. Per questo, pur non potendo escludere che “le manomissioni riscontrate all’interno del contatore consentissero di fruire indebitamente dell’erogazione di energia elettrica”, non essendo stata provata “oltre il ragionevole dubbio” la commissione del reato, il tribunale, “in ossequio al principio in dubio pro reo", ha assolto l’imprenditore con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste,

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