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Cronaca

Conviventi pregiudicati, e allora niente autorizzazione. Ma la questura aveva torto

BRINDISI – Le colpe dei genitori non possono ricadere sui figli. Un vecchio detto che il Tar di Lecce ha fatto suo accogliendo il ricorso di un giovane che si era visto respingere un’autorizzazione di pubblica sicurezza dalla questura di Brindisi perché convivente con il padre che ha precedenti penali. “L’autorizzazione di pubblica sicurezza – ha sentenziato la prima sezione del Tar di Lecce (presidente Ettore Manca, giudici Carlo Dibello e Massimo Santini) – non può essere negata ad un soggetto a causa dei pregiudizi penali di stretti congiunti, anche quando sussista con essi una relazione di coabitazione”.

BRINDISI – Le colpe dei genitori non possono ricadere sui figli. Un vecchio detto che il Tar di Lecce ha fatto suo accogliendo il ricorso di un giovane che si era visto respingere un’autorizzazione di pubblica sicurezza dalla questura di Brindisi perché convivente con il padre che ha precedenti penali. “L’autorizzazione di pubblica sicurezza – ha sentenziato la prima sezione del Tar di Lecce (presidente Ettore Manca, giudici Carlo Dibello e Massimo Santini) – non può essere negata ad un soggetto a causa dei pregiudizi penali di stretti congiunti, anche quando sussista con essi una relazione di coabitazione”.

E il Tar ricorda: “Giova, infatti, osservare che la coabitazione non implica, di per sé, adesione piena a scelte di vita contrarie alla legalità, compiute da uno o più conviventi”. E’ accaduto che F. F., giovane brindisino, chiede alla questura l’autorizzazione di pubblica sicurezza per aprire una sala giochi. Il 21 marzo del 2008 il questore gli nega l’autorizzazione. Eppure non solo è incensurato, ma non ha nemmeno carichi pendenti. La sua condotta di vita è cristallina. Ma c’è un neo. Il padre e un fratello con i quali convive sotto lo stesso tetto, hanno dei precedenti penali. E questa convivenza trasforma il giovane incensurato in una persona a rischio. Soprattutto poi se si ha a che fare con le sale da gioco dove è facile che da passatempo si trasformi in gioco d’azzardo.

In pratica la questura comunica “i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”. “Detti motivi ostativi – chiarisce il Tar nella motivazione della sentenza – sono stati ritenuti essenzialmente relativi alla coabitazione del ricorrente con il padre e il fratello, a carico dei quali risultavano sussistere “gravi pregiudizi”, con la conseguente conclusione che il ricorrente “…pertanto non offre sufficienti garanzie in ordine al pieno possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio dell’attività soprindicata”. Il giovane si affida agli avvocati Pietro Augusto De Nicolò e Manuela Magistero e impugnano dinanzi al Tar di Lecce il provvedimento della questura.

“Il ricorso è fondato con particolare riguardo al primo gruppo di censure – riporta la motivazione -. La materia del rilascio delle autorizzazioni di polizia è disciplinata, com’è noto, dall’art 11 del Tulps. La norma in questione stabilisce che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta” .

E prosegue: “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

A sua volta, l’art 88 del medesimo testo unico leggi pubblica sicurezza, prevede che “ La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

Per questi motivi il Tar ha accolto il ricorso del giovane che ora potrà aprire la sala giochi, anche se il padre e il fratello con i quali abita hanno avuto a che fare con la giustizia.

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