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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Equitalia gli contestava un verbale mai notificato: il giudice annulla la multa

La cifra in ballo, 224 euro, era irrisoria. L'atto è stato impugnato più che altro per una questione di principio. Come poteva Equitalia pretendere i soldi di una multa che non era mai stata notificata al diretto interessato?

BRINDISI – La cifra in ballo, 224 euro, era irrisoria. L’atto è stato impugnato più che altro per una questione di principio. Come poteva Equitalia pretendere i soldi di una multa che non era mai stata notificata al diretto interessato? E in effetti il giudice di pace di Brindisi, Nicoletta Erroi, ha riconosciuto in pieno le ragioni di un brindisino, Marco Di Paola, che aveva impugnato un verbale contestato dalla società di recupero crediti per conto del comune di Lazise (Verona).

Di Paola si è rivolto agli avvocati dell’Adoc Marco Elia e Marco Masi per ottenere l’annullamento della multa. Il verbale di constatazione di una violazione del codice della strada risale al luglio del 2012. Il signor Di Paola è caduto dalle nuvole quando ha ricevuto la cartella di Equitalia, in quanto riferita a una multa elevata, tramite autovelox, in un periodo in cui questi non aveva neppure a disposizione la macchina presa a noleggio dal 19 al 21 giugno del 2012 (il verbale è stato rilevato il 31 luglio 2012).

Considerato che la cifra era di modesta entità, qualcun altro avrebbe potuto ingoiare l’amaro calice e pagare. Ma l’utente Adoc non ha avvocati marco masi e marco elia-2voluta darla vinta ad Equitalia ed ha deciso di adire le vie legali.

Gli avocati dell’associazione dei consumatori hanno fatto opposizione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile. Significativo è il fatto che alla prima udienza davanti al giudice di pace si è costituita solo Equitalia, mentre l’altra parte citata in giudizio, l’amministrazione comunale di Lazise, è rimasta contumace.

La pronuncia è arrivata dopo un anno. E il giudice ha accolto le istanze degli avvocati dell’Adoc, rilevando  “come nessuna prova sia stata fornita dal Comune di Lazise il quale non solo non si è costituito in giudizio rimanendo contumace ma non ha comunque nemmeno prodotto l’atto ( verbale di contestazione che si assume notificato in 30 ottobre 2012) che sarebbe il titolo necessario, quale atto presupposto, per l’intrapresa esecuzione”. 

Inoltre “la pubblica amministrazione non ha assolto al proprio onere probatorio, posto che era suo preciso obbligo, in sede di giudizio originato dalla presente opposizione, quello di provare l’esistenza del verbale di contestazione per infrazione al Codice della strada sottostante l’atto impugnato, nonché la sua regolare notifica al destinatario”. 

E inoltre il giudice ha stabilito che “non può ritenersi valido all’uopo l’estratto di ruolo in atti prodotto dall’Equitalia, trattandosi di un mero atto interno, inidoneo come tale a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario; peraltro nulla si dice in tale atto circa la presunta notifica del destinatario del verbale  di contestazione posto alla base della cartella opposta”.  

Nemmeno Equitalia, dunque, “sebbene incaricata della riscossione e, dunque, tenuta a dimostrare la legittimità del proprio operato, ha depositato il verbale anzidetto, dimostrando di aver legittimamente proceduto all’emissione della cartella oggetto del presente giudizio”. Per questo la multa è stata annullata. 

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