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Cronaca

Evasore causa crisi? Assolto imprenditore

BRINDISI - Evasione fiscale? Se è colpa della crisi e dei ritardati pagamenti da parte dei committenti, non è reato. Lo ha stabilito di recente, con due sentenze, riguardanti sempre lo stesso imprenditore, il Tribunale di Brindisi che ha assolto un imputato, legale rappresentante di una azienda del territorio, poi fallita.

BRINDISI - Evasione fiscale? Se è colpa della crisi e dei ritardati pagamenti da parte dei committenti, non è reato. Lo ha stabilito di recente, con due sentenze, riguardanti sempre lo stesso imprenditore, il Tribunale di Brindisi che ha assolto un imputato, legale rappresentante di una azienda del territorio, poi fallita, condividendo l'impostazione difensiva secondo la quale lo stesso non si era sottratto volontariamente al pagamento delle tasse, ma vi era stato costretto a causa della situazione di difficoltà finanziaria in cui la società si era trovata.

In particolare a fronte di commesse e lavori eseguiti per centinaia di migliaia di euro la società, in assenza di liquidità, si era vista costretta ad arretrarsi nel pagamento delle imposte riferibili proprio ai mancati incassi. Per quei lavori infatti le fatture erano state regolarmente emesse dall’azienda e per questo la stessa era stata sottoposta al pagamento dell’Iva.

Il mancato pagamento nei termini prescritti aveva,peraltro, gravato l'impresa di ulteriori sanzioni per il mancato versamento. Nemmeno le azioni giudiziarie tese al recupero dei crediti avevano sortito l'effetto sperato e l'imprenditore, ormai allo strozzo, si era visto costretto a chiedere al tribunale il fallimento della propria azienda.

Il tribunale, dopo una attenta verifica della documentazione prodotta dalla difesa sostenuta dagli avvocati Simona Attolini e Ladislao Massari, ha accertato che la situazione finanziaria della società, legata anche alla particolare congiuntura del mercato, in uno con l’ormai nota crisi di liquidità che ha colpito le aziende nell'ultimo decennio, ha ritenuto scusabile il comportamento dell'imprenditore non essendo una scelta volontaria dell'imprenditore quella di sottrarre risorse economiche al Fisco, ma una ‘necessità’ imposta dalla particolare situazione contingente.

 

Così come nel caso degli omessi versamenti contributivi, per i quali vi sono state di recente sentenze dello stesso genere, che hanno riconosciuto in sostanza l’impossibilità di pagare di datori di lavoro, anche in materia di Iva si tratta di una decisione importante, destinata probabilmente a fare da apripista.

Un caso scuola, che sancisce anche per il Tribunale di Brindisi, un orientamento meno rigido, tenuto conto della recessione e delle problematiche di natura economico-finanziaria che coinvolgono l’impresa ad ogni livello. Manca nel caso specifico il cosiddetto “elemento psicologico” del reato, cioè la volontà specifica di compierlo con il proprio comportamento.

Cause di forza maggiore, dunque, per l’imprenditore di Brindisi che è stato assolto (due volte) e probabilmente per molte altre persone come lui che, loro malgrado, superando la quota evasa i limiti di legge che rendono il mancato versamento una condotta penalmente rilevante, si sono ritrovati in un’aula di tribunale, al banco degli imputati.

 

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