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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca San Pietro Vernotico

Gestione e custodia cimitero, Tar respinge ricorso: "Non vi sono anomalie"

Respinto dal Tar il ricorso presentato da La Fraterna Coop Sociale Onlus contro il Comune di San Pietro Vernotico e nei confronti della cooperativa sociale Ad Maiora, per l'annullamento di tutta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di custodia e gestione del cimitero comunale

SAN PIETRO VERNOTICO – Respinto dal Tar il ricorso presentato da La Fraterna Coop Sociale Onlus contro il Comune di San Pietro Vernotico e nei confronti della cooperativa sociale Ad Maiora, per l’annullamento di tutta la procedura di gara (bando, verbali e tutti gli atti connessi) per l’affidamento del servizio di custodia e gestione del cimitero comunale per 12 mesi, perché ritenuta “anomala”. La gara se l’era aggiudicata la Ad Maiora di San Pietro Vernotico e secondo il Tar sono stati rispettati tutti criteri previsti dalla normativa in materia. La ditta ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali.

I fatti. Con determinazione del 16 febbraio 2016 il Comune di San Pietro Vernotico ha indetto una gara per l’affidamento, mediante comune municipio san pietro vernotico-2procedura aperta, della gestione dei servizi cimiteriali per il periodo di un anno, "da esperirsi con il criterio del prezzo più basso" (abrogato dal 19 aprile 2016). Ha approvato il bando e il capitolato di gara. L’importo a base di gara è stato fissato in 74.280 euro, oltre Iva per l’intero periodo di un anno e il Comune ha approvato il Duvri (Documento unico di valutazione rischio da interferenze) per un importo di 3600 euro, oltre Iva. Nel bando era precisato che l’importo contrattuale sarebbe stato costituito: dal costo del lavoro, non soggetto a ribasso, indicato dai concorrenti in sede di offerta; dal costo della sicurezza dei lavoratori, non soggetto al ribasso, indicato dai concorrenti in sede di offerta, dal prezzo derivante dal ribasso percentuale offerto sul corrispettivo di 74.280 euro, al netto delle somme del costo del lavoro e costo della sicurezza e costo della sicurezza derivante dal Duvri.

Nel bando, inoltre, il Comune, aveva previsto che la valutazione della congruità delle offerte sarebbe stata effettuata tenendo conto del costo del personale dichiarato in sede di gara e delle voci di costo per le quali e in presenza di un’offerta sospetta di essere anormalmente bassa, avrebbe richiesto al concorrente precisazioni e giustificazioni. Inoltre nel bando si era affermato che il Comune avrebbe effettuato la verifica del rispetto della normativa sul costo del lavoro, su tutti i concorrenti, sino all’individuazione dell’aggiudicatario e che la valutazione della congruità delle offerte avrebbe interessato quelle sospette di anomalia. Nel bando erano anche stati definiti tutti i parametri relativi alla soglia di anomalia.

Dopo tutti i calcoli eseguiti dalla commissione aggiudicatrice, sempre secondo le modalità stabilite dal bando di gara, emerse che al primo posto si era collocata la ditta Ad Maiora. E successivamente dichiarando non anomala l’offerta, il Comune dispose l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Ad Maiora per un prezzo di 43.618,45, oltre Iva.

La Fraterna si è opposta presentando ricorso al Tar e chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti. Il Comune, di conseguenza, ha dovuto sospendere l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ma trattandosi di un servizio pubblico essenziale ha temporaneamente affidato lo svolgimento per due mesi alla Ad Maiora. La Fraterna ha così impugnato il verbale di riunione con il quale era stata effettuata la valutazione delle giustificazioni della prima classificata, la determina con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Ad Maiora e la determina con la quale era stata sospesa l’aggiudicazione definitiva e il servizio era stato assegnato temporaneamente alla Ad Maiora). Ritenendo che ci fossero delle anomalie. Ma il Tar ha rigettato il ricorso. Tra le motivazioni anche quella che dice che “un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa dalla gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti inferiori collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. 

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