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Auto al di fuori delle strisce blu: annullata multa per divieto di sosta

Accolto ricorso contro un verbale per una sosta vietata in largo San Paolo. Il giudice: "Mancava un espresso divieto e non vi era intralcio alla circolazione"

BRINDISI – Aveva parcheggiato la propria auto al di fuori delle strisce blu, ma nessun segnale indicava il divieto di sosta. Il giudice di pace di Brindisi, Maria Romanazzi, ha annullato una multa inflitta a una cittadina di Brindisi, A.D.G., per un parcheggio ritenuto irregolare in largo San Paolo, nel centro di Brindisi. Il verbale elevato dalla Polizia Locale di Brindisi, sulla base del ricorso presentato dagli avvocati della ricorrente, Marco Elia e Marco Masi dello studio legale dell’Adoc Uil Brindisi, è stato annullato. Notificata il 16 dicembre 2020, la sanzione risale al 20 settembre di quello stesso anno. 

Il veicolo era stato parcheggiato lungo il margine sinistro della carreggiata, parallelamente al marciapiede. Su quello stesso lato della carreggiata, a senso unico, ci sono degli stalli blu. La macchina di A.D.G., come constatato dagli agenti, si trovava al di fuori di tali strisce, in una zona non regolamentata da alcuna segnaletica stradale. L’auto inoltre, come si legge nella sentenza, risultava parcheggiata “in adiacenza al marciapiede senza costituire intralcio alla circolazione, né in prossimità di incrocio”. “Pertanto – scrive il giudice – in mancanza di un espresso divieto alla sosta in tale punto della strada, il fatto che vi siano degli stalli regolamentati ed a pagamento, non esclude la possibilità per gli utenti della strada di utilizzare altri stalli al di fuori di quelli, se non ostacolano la circolazione stradale e la sosta non risulta espressamente vietata”. 

Nelle proprie controdeduzioni, l’amministrazione comunale ha rimarcato come le disposizioni dell’articolo 157 commi 2 e 8 del Codice della strada (“Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto al comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro”) “debbano essere coniugate con il principio secondo cui nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato”. 

Ma secondo il giudice Romanazzi tale assunto “è del tutto infondato, in quanto non riportato in alcuna disposizione di legge”. Inoltre il principio cui fa riferimento il legale del Comune di Brindisi “se ritenuto valido – si legge ancora nella sentenza – comporterebbe che su ogni strada priva di segnaletica orizzontale con strisce bianche, anche se per mera omissione dell’ente proprietario delle strade, non potrebbe effettuarsi la sosta, anche in mancanza di espresso di vieto”. Alla luce di tali considerazioni, la motivazione a fondamento della contestazione dell’ente è ritenuta “illogica e infondata”, con conseguente annullamento del verbale. L’amministrazione comunale è stata inoltre condannata alla refusione delle spese e competenze di causa. La stessa cittadina, fra l'altro, aveva già ottenuto l'annullamento di altre multe inflitte nei pressi di largo San Paolo, sempre per divieto di sosta. 

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