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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

"I tavolini vicino al Verdi ostacolano mezzi di soccorso": Tar boccia il Cocktail Bar

“La pedana, i tavolini e le sedie nella piazza al lato del Nuovo Teatro Verdi impediscono l’ingresso dei mezzi di soccorso, così come la corretta manutenzione dei tombini dell’Acquedotto”: il Tar di Lecce ha “congelato” gli effetti dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Brindisi al Cocktail Bar Numero 7 per l’occupazione del suolo pubblico

BRINDISI – “La pedana, i tavolini e le sedie nella piazza al lato del Nuovo Teatro Verdi impediscono l’ingresso dei mezzi di soccorso, così come la corretta manutenzione dei tombini dell’Acquedotto”: il Tar di Lecce ha “congelato” gli effetti dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Brindisi al Cocktail Bar Numero 7 per l’occupazione del suolo pubblico, riconoscendo le ragioni dei  condomini del palazzo Giustino Durano, civico 4, e della titolare della ditta Gl Cornici.

I giudici, l’altro ieri, hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giacomo Massimo Ciullo, ordinando la sospensione del provvedimento rilasciato dal settore Attività produttive dell’Amministrazione, finito al centro del contenzioso dopo una serie di lettere che tanto i residenti della zona, quanto i rappresentanti della boutique della cornice, hanno scritto per chiedere una diversa sistemazione dei complementi d’arredo esterni del locale che negli ultimi tempi è diventato un punto di ritrovo per gli amanti della movida dal sapore estivo. Perché nessuno ha mai contestato la presenza del locale, né tanto meno degli avventori, ma la disposizione dei tavolini e della pedana, posti in modo tale da creare più di qualche disagio. Oltre a conseguenze sul piano del decoro della zona, trattandosi di un’area a due passi dall’ingresso del Nuovo Teatro Verdi.

Di fronte allo “status quo”, il legale ha presentato istanza al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Lecce, chiedendo prima di tutto una pronuncia di tipo “urgente”, in attesa della fissazione dell’udienza in cui le parti avranno modo di sostenere le proprie ragioni, per bloccare le conseguenze lamentate dai suoi clienti. E il collegio presieduto da Antonio Cavallari ha riconosciuto le ragioni evidenziate da Ciullo: il “ricorso è assistito da sufficienti fumus e periculum,  atteso che indipendentemente dalla lamentata “copertura” della visibilità dell’esercizio commerciale” Gl Cornici, “obiettivamente la pedana in questione appare coprire due chiusini dell’Acquedotto pugliese, in violazione dell’articolo 4 del regolamento comunale e questa circostanza impedisce di fatto la costante verifica della corretta tenuta degli stessi”. Non solo, l’aspetto che al momento appare più importante riguarda la “limitata larghezza dello spazio stradale frapposto fra la pedana e il condominio, tale da impedire il transito veicolare dei mezzi di soccorso”.

Per questi motivi, il Tar ha accolto il ricorso e “per l'effetto  sospende l’efficacia del provvedimento impugnato; fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica utile del mese di marzo 2016”. Le spese di questa  fase di natura cautelare sono state compensante. 
Quanto all’ordinanza, “sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”. 

Cosa vuol dire dal punto di vista pratico? Che la pedana con tavolini e sedie dovrebbe essere rimossa in attesa della definizione del giudizio, ma la lettura delle motivazioni sembra già contenere la traccia che i giudici seguiranno nell’udienza di merito, poiché arriva alle stesse conclusioni affermate dalle parti che hanno alimentato il caso “contro il Comune di Brindisi” (il resistente) e “nei confronti” della titolare del Cocktail Bar numero 7 (contro interessata), l’uno e l’altra costituiti nel giudizio.

Ciullo, infatti, nella sua memoria ha sostenuto che “l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico è contraria alla tutela della sicurezza e della salute, quindi del bene della vita dei residenti” perché “la pedana impedisce l'intervento di mezzi di soccorso quali ambulanze e vigili del fuoco, nonché di quelli addetti alla manutenzione,  arrecando grave pregiudizio per tutte le problematiche in materia di acqua e fogna – compresi gli allagamenti, le infiltrazioni e le perdite – riguardanti gli edifici circostanti”.

L'autorizzazione, o meglio il rinnovo, è stato ritenuto  “manifestamente illegittimo” dall’avvocato Ciullo in considerazione del fatto che “l'atto di rinnovo si riferisce al periodo che v dal 5 giugno 2015 sino al prossimo 31 dicembre”, mentre l'originaria pronuncia del Comune si riferiva all’arco temporale compreso tra il  17 luglio 2014 e il 5 agosto dello stesso anno”.

Secondo il legale, stando al regolamento  per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per ristoro all'aperto (dehors), nel caso in cui il rinnovo contenga anche una sola modifica rispetto al contenuto della istanza precedente, sarà istruita come nuova”, con tutto ciò che ne consegue in termini di acquisizione di pareri, relazioni e progetti.

“Fra l'altro, nel caso de quo, una occupazione di suolo pubblico con un impianto così ingombrante per tanti mesi (sette) è piuttosto invasiva e condizionante la vita dei residenti e degli altri operatori dell'intera area interessata”, sostiene Ciullo. Per ora nella partita giocata davanti ai giudici ha ottenuto un punto in suo favore. 

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