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Cronaca

Balneazione, cambiata l'ordinanza: ecco dove si può e dove resta vietata

Il commissario prefettizio Cesare Castelli cambia l'ordinanza riguardante i divieti di accesso alla costa brindisina per rischio geomorfologico e le zone a divieto di balneazione

BRINDISI – Il commissario prefettizio Cesare Castelli cambia l’ordinanza riguardante i divieti di accesso alla costa brindisina per rischio geomorfologico e le zone a divieto di balneazione, mantenendo però tutte le interdizioni riguardanti proprio le fasce minacciate da pericoli di crollo della falesia, mentre per i divieti di  balneazione, visti gli esiti dei campionamenti condotti da Arpa Puglia delle acque costiere, restano in vigore solo quelli permanenti alle foci dei canali. Salve la Conca, i lidi di Polizia e Carabinieri, Lido Brin e tratti di spiaggia libera come quelli attorno a Lido Poste, Acque Chiare e Giancola. Ma ecco i dettagli integrali previsti dalla nuova ordinanza, inclusi i perimetri esatti dei divieti per rischi geomorfologici, che coinvolgono numerosi stabilimenti balneari.

Alla luce di queste premesse, la nuova ordinanza numero 11 del 2016 integra nel modo seguente la precedente ordinanza numero 9 del 17 maggio scorso. Resta dunque il divieto assoluto, fino alla data del 17 maggio 2017, e secondo i presidi segnaletici apposti nelle varie zone, della balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile, sulla falesia e fungo la fascia costiera libera, come segnalato dalla cartellonistica in loco e perimetrata con tipizzazíone "PGS aree a pericolosità  geomorfologica molto elevata", nonché la balneazione negli specchi acquei identificati nelle planimetrie Tav. 01 - Tav.02 e Tav.03 disponibili agli atti d'ufficio ed estraibili, in copia originale, via internet dal Portale informatico istituzionale all'indirizzo www.sistcartinfo.it nella sezione "strumenti di tutela e vincolo".

ApaniI tratti costieri con tipizzazione "PGS aree a pericolosità geomorfologica molto elevata" -  Per la località denominata "Cala Materdomini': è esclusa, perciò agibile, la fascia nord a partire dal confine tra I'ex "Lido ufficiali Marina Militare" (incluso nel vincolo di divieto) e il "Lido il Sole" (in minima parte), come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e rilevabile dalle predette planimetrie;

Aree comprese tra il confine nord dell'ex "Lido Poste" (escluso dal vincolo di divieto), sino al confine nord del territorio comunale. Sono esclusi, perciò agibili, i seguenti tratti: località denominata "Sbitri” a partire a nord dello sfocio del canale denominato "Pantano Sbitri" come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle predette planimetrie;  località denominata "Gallico' (a nord del "Canale Giancola" e della "Torre Testa") a partire dal confine dello stabilimento balneare noto come "Lido Giancola" come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;  località denominata "Apani' a partire dallo stabilimento balneare denominato "Arca dí Noè" sino allo stabilimento balneare denominalo "Lido del Sole", come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;  località denominata "Terraerosa' sino al confine nord del territorio comunale, con eccezione dei tratti non denominabili ma appositamente segnalati da cartellonistica in loco;

Aree comprese tra la località denominata "Saline Vecchie" sino al confine sud del territorio comunale. Sono esclusi, perciò agibili i seguenti tratti: località denominata "Saline Vecchie' a partire dal confine con lo stabilimento "lttica Sud' come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;  località denominata "Canale Foggia di Rau" come piu puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integrantie sostanziali; - località denominata ‘Punta della Contessa' sino al confine sud del territorio comunale, con eccezione dei tratti non denominabili ma appositamente segnalati da cartellonistica in loco.

Crolli della falesia nella zona tra Apani e Torre GuacetoTratti costieri con divieto di balneazione per motivi igienico-sanitari o per I'interdizione di aree marine sottoposte a tutela nelle aree limitrofe (R.Reg.le. n.26/2013 e n.15/2015) in occasione di precipitazioni atmosferiche che ne comportino íl riempimento e conseguente scarico a mare - Canale Reale e Riserva marina di Torre Guaceto; Canale Giancola - Canale Sbitri; Porto di Brindisi - Canale Fiume Piccolo - Canale Fiume Grande - Area industriale di Brindisi; canali affluenti le Saline - Punta della Contessa; Canale Foggia di Rau - Canale delle Chianche - Cerano - Canale Siedi.

Stabilimenti balneari coinvolti dai divieti per rischi geomorfologici - Il divieto di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento per uomini e mezzi, sull'arenile nonché sulla battigia della falesia, sino a collaudo ed agli accertamenti ed operazioni di competenza dell'Autorità di Bacino, è altresì incombente per tutti gli stabilimenti balneari ed i servizi correlati alla fruizione del bene mare interessati dalla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3, così come di seguito elencati e rilevabili dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali:

Centro Velico Torre Guaceto, con esclusione dell'area a nord non interessata dalla perimetrazione PG3; Guna Beach, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3; Apani Beach, con esclusione dell'area verso I'entro tera non interessata dalla perimetrazione PG3; Lido del Sole, con esclusione dell'area a sud non interessata dalla perimetrazione PG3; Arca di Noè, con esclusione dell'area a nord non interessata dalla perimetrazione PG3; Lido Santa Lucia, con esclusione dell'area centrale non interessata dalla perimetrazione PG3; Palm Beach, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3; 8) Polo Turistico Integrato Acque Chiare, con esclusione dell'area verso I'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3; 9) Lido Vigili del Fuoco, con esclusione dell'area verso I'entroterra non interessata dalla perimetrazione PG3.

Gli obblighi - Al fine di rendere interdette dette aree classificate PG3, i titolari degli stabilimenti interessati dalla perimetrazione predetta  dovranno collocare idonei manufatti di un’altezza non inferiorea un metro da realizzarsi con caratteristiche di temporaneità, precarietà ed amovibilità, íl cui impatto paesaggistico/ambientale dovrà essere adeguatamente mitigato con fasce tampone con vegetazione autoctona ed assoggettato a procedimento paesaggistico ai sensi del D.L.vo 4212004 e successiva comunicazione ai sensi del D.P.R. 380/2001.

A carico degli stessi titolari è la certificazione di idoneità dei predetti manufatti all'interdizione dalle zone di pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3, asseverato da un professionista abilitato e resa ai sensi di quanto disposto dal DPR 44512000, nonché il collocamento, lungo le aree perimetrate, di tabelle segnaletiche, formato A3 verticale, come da modello allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

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