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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Fasano

Il Comune perde un'altra causa con Panittica per oneri non dovuti

FASANO – Il Comune deve restituire alla “Panittica Spa” la somma di 50.905,87 euro, maggiorata degli interessi legali a partire dal momento in cui il ricorso è stato notificato. La decisione l’ha presa il Tar di Lecce (terza sezione, presieduta da Antonio Cavallari) a seguito del ricorso presentata dalla Panittica, azienda fasanese di stabulazione di frutti di mare e allevamento pesce, per degli oneri pagati al Comune per delle concessioni edilizie relative agli anni 1992 e 1993.

FASANO – Il Comune deve restituire alla “Panittica Spa”  la somma di 50.905,87 euro, maggiorata degli interessi legali a partire dal momento in cui il ricorso è stato notificato. La decisione l’ha presa il Tar di Lecce (terza sezione, presieduta da Antonio Cavallari) a seguito del ricorso presentata dalla Panittica, azienda fasanese di stabulazione di frutti di mare e allevamento pesce, per degli oneri pagati al Comune per delle concessioni edilizie relative agli anni 1992 e 1993. Una storia che si trascina da anni. Il Comune di Fasano, sempre per queste opere realizzate dalla Panittica, ha dovuto già restituire 155mila euro. Perché non dovuti.

E il Tar chiarisce il perché. “Per le concessioni in parola infatti la ricorrente avrebbe dovuto godere del beneficio di cui all’art. 9 della legge numero 10 del 1977, in base al quale la realizzazione di opere nelle zone agricole, funzionali alla conduzione del fondo, da parte dell’imprenditore agricolo è esonerata dal versamento degli oneri concessori. Risultano pertanto indebitamente corrisposti e costituiscono quindi adempimenti privi di causa solvendi il versamento di euro 25.905,87 (lire 50.160.750), effettuato a mezzo assegno circolare del 22.7.1992 e relativo alla concessione 276/1992, e il versamento di 24.599,00 (lire 47.630.302), effettuato a mezzo di bollettino postale e relativo alla concessione di variante 276/1993.

“Attesa la mancanza di giustificazione del pagamento, quanto adempiuto deve essere oggetto di restituzione in virtù delle norme che regolano la condictio indebiti (art. 2033 del codice civile e seguenti)”. E quindi il Tribunale amministrativo ha ordinato all’Amministrazione comunale di restituire anche questi cinquantamila euro.

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