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Cronaca

Dopo 20 anni la Puglia ha una nuova legge sulla caccia

Approvati a maggioranza oggi dal consiglio regionale i primi venti articoli

BARI - Approvati a maggioranza dal consiglio regionale della Puglia i primi venti articoli del disegno di legge “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”. Il testo che è giunto all’esame dell’aula è il frutto del lavoro svolto nelle sedute congiunte della II e IV Commissione che ha determinato l’unificazione del provvedimento licenziato dalla giunta regionale con la proposta di legge a firma dei consiglieri Pentassuglia e Gatta, tenendo conto delle proposte emendative dei consiglieri Bozzetti (M5S), Borraccino (SI) e Colonna (NSP).

Una nuova normativa dopo 20 anni

Il disegno di legge riforma integralmente la legge regionale 27 del 1998, che attualmente regola la protezione della fauna selvatica omeoterma e l’esercizio del prelievo venatorio in Puglia, conformemente alle intervenute modifiche nel quadro normativo nazionale di settore e in relazione alla ripartizione delle competenze tra gli Enti territoriali, a seguito della progressiva dismissione di funzioni da parte delle Province.

Nell’articolato approvato, con il recepimento di alcuni emendamenti correttivi di carattere tecnico, proposti dall’assessore Di Gioia e dai consiglieri Bozzetti, Marmo e Congedo, si fa riferimento alle funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, compresa la vigilanza, il controllo delle relative attività e l’applicazione delle sanzioni amministrative, per il cui espletamento ci si potrà avvalere delle Province, della Città Metropolitana e degli ATC mediante forme di avvalimento e convenzione. Mentre le funzioni in materia di vigilanza saranno esercitate dalla competente Sezione regionale di vigilanza regionale istituita con la legge 37 del 2015.

Palazzo del Consiglio regionale pugliese

Tra le innovazioni introdotte troviamo gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), che la Regione fisserà, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con l’obiettivo di rispondere a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano di settore. La perimetrazione degli ATC sarà soggetta a conferma o a revisione quinquennale.

La conformazione degli ATC dovrà tendere a preservare l’unità delle zone umide e ad assicurare una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa. L’attività venatoria negli ATC è consentita nei limiti della capienza prevista, previo versamento della quota di partecipazione che può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, le cui quote di partecipazione versate agli ATC di riferimento sono pari al 50% e al 300% della tassa di concessione regionale se residenti, rispettivamente, nei comuni di altri ATC della regione o in altre regioni.

Gli articoli della legge

Approvati a maggioranza gli articoli che disciplinano l’attività venatoria, con emendamenti proposti dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gianluca Bozzetti e dell’assessore Di Gioia. Vengono stabilite le modalità di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e del tesserino venatorio regionale che presuppongono comunque il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le prove vengono valutate da una commissione istituita su base provinciale composta da esperti qualificati e vertono su materie specifiche.

I titolari delle licenze di caccia sono iscritti in un apposito registro mentre il calendario venatorio stabilisce i periodi di caccia i cui termini devono essere comunque contenuti tra l’1 settembre e il 31 gennaio dell’anno. La Regione, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini in relazione a specie determinate con l’obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall’ISPRA, al quale deve uniformarsi.

Controlli caccia 1-2

Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale. Il prelievo venatorio del cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

L’esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.

Disciplinati anche il controllo della fauna e i divieti temporanei di caccia: in particolare la Regione provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L’attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.

Il presidente della giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo- agro-forestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

Controlli caccia 2-2La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture provinciali su parere dell’ISPRA, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.

In particolare è stato introdotto il divieto, con relativa sanzione, di posta e appostamenti sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino, specie particolarmente vulnerabili.

La vigilanza sull’applicazione della legge viene affidata in particolare agli agenti dipendenti della Regione, cui viene riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché alle guardie volontarie, la cui attività è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione nonché al conseguimento di un attestato di idoneità.

La legge fissa anche la tipologia delle sanzioni penali e amministrative (con i relativi procedimenti) previste a carico degli inadempienti. Fissate anche le tasse di concessione regionale e i relativi criteri di riparto. Quota parte dei proventi dovrà confluire in un apposito fondo che sarà istituito per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola, nonchè al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall’attività venatoria.

Prevista anche, a richiesta del concessionario, la possibilità da parte della Regione di trasformare le aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale.

I commenti

“Una giornata storica per il Consiglio regionale: con una legge siffatta facciamo un importante passo in avanti, scalzando finalmente un testo di legge oramai superato, ovvero quello del 1998, licenziando un ddl che rappresenta un punto di equilibrio concreto per la tutela della paesaggio, dell’ambiente, del territorio agricolo e, naturalmente, del settore della caccia”. E’ il commento dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, dopo l’approvazione definitiva del ddl caccia in Consiglio regionale.

“Prossimo passo - conclude Di Gioia - è legato all’approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, nonché alla riorganizzazione dei comitati di gestione degli Atc e della valorizzazione delle funzioni degli osservatori faunistici regionale e territoriale”. 

Cacciatore

“Siamo soddisfatti per aver contribuito concretamente a migliorare il disegno di legge, facendo nostri i contributi pervenuti da associazioni ambientaliste e animaliste come il Wwf, la Lipu, i Rangers, l'Enpa, e associazioni di settore come Coldiretti o Confagri”, è il commento di Gianluca Bozzetti  del Movimento 5 Stelle.

Tra gli oltre 100 emendamenti presentati dal consigliere M5S ed approvati, ci sono: l’eliminazione della possibilità di autorizzare l'abbattimento di cani e gatti inselvatichiti, il divieto di svolgere prove cinofile (senza abbattimento) nelle zone di ripopolamento e cattura, il commissariamento degli ATC nelle more della loro riorganizzazione e riperimetrazione o il suggerimento volto ad assicurare la parità di rappresentanza delle associazioni venatorie, protezionistiche e degli agricoltori presenti nel nuovo comitato faunistico-venatorio regionale.

“Dispiace - prosegue Bozzetti - che la maggioranza non abbia ritenuto utile sostenere gli interventi tesi ad aumentare la distanza di sicurezza della caccia dai luoghi dove si svolgono attività lavorative, dalle abitazioni e dalle vie di comunicazione o tutti quegli interventi tesi alla tutela della colture dai danni che può provocare l'attività venatoria”.

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