rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Cisternino

Il Tar conferma lo stop alla "Strada dei Colli". E ora ci sono anche le elezioni

CISTERNINO – Il Tar di Lecce ha definitivamente bocciato – per quanto di sua competenza – la “Strada dei Colli”, il progetto di collegamento tra le due città simbolo della collina brindisina, Cisternino e Ostuni, attraverso la realizzazione della provinciale 18 che avrebbe dovuto seguire un percorso lungo le campagne della frazione di Casalini sino al tronco mai completato (i lavori si bloccarono negli anni Settanta) sulle colline di S.Oronzo il costone che si affaccia sulla pianura costiera, e la cosiddetta Selva di Ostuni. La sentenza della prima sezione del tribunale amministrativo è stata depositata in cancelleria il 25 febbraio, e dichiara illegittimi tutti i provvedimenti assunti dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione Puglia riguardanti il progetto della strada provinciale 18.

CISTERNINO – Il Tar di Lecce ha definitivamente bocciato – per quanto di sua competenza – la “Strada dei Colli”, il progetto di collegamento tra le due città simbolo della collina brindisina, Cisternino e Ostuni, attraverso la realizzazione della provinciale 18 che avrebbe dovuto seguire un percorso lungo le campagne della frazione di Casalini sino al tronco mai completato (i lavori si bloccarono negli anni Settanta) sulle colline di S.Oronzo il costone che si affaccia sulla pianura costiera, e la cosiddetta Selva di Ostuni. La sentenza della prima sezione del tribunale amministrativo è stata depositata in cancelleria il 25 febbraio, e dichiara illegittimi tutti i provvedimenti assunti dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione Puglia riguardanti il progetto della strada provinciale 18.

Ora al Comune di Cisternino non resta che ricorrere al Consiglio di Stato, ma col forte rischio di dover rinunciare al finanziamento Cipe relativo al progetto. Da escludere che in questi mesi si possa giungere ad una soluzione alternativa considerando che l’amministrazione comunale di centrosinistra è in scadenza e che si vota in primavera per il nuovo sindaco e per il nuovo consiglio comunale. Nei mesi scorsi, da quando un ricorso, quello dell’avvocato barese Andrea Moreno, aveva ottenuto l’obbiettivo di ottenere una sospensione cautelare delle procedure di esproprio, non è stato concretamente attuato alcun tentativo di accordo extragiudiziale.

L’avvocato Moreno, che possiede un appezzamento e una dimora che sarebbe stata toccata dal tracciato della provinciale 18, è stato di fatto l’unico vero ostacolo che si è frapposto all’operazione, considerando che manifestazioni e petizioni internazionali non hanno avuto alcun peso nella decisione dei giudici amministrativi. Tuttavia sulla vicenda della “Strada dei Colli” si è registrata una prolungata polemica – a distanza – tra il sindaco Gino Convertini e i gruppi ambientalisti della zona, che avevano sostenuto a più riprese che la nuova strada provinciale avrebbe anche favorito la realizzazione di nuovi insediamenti turistici in una zona di alto valore paesaggistico, circostanza sempre smentita (ed effettivamente priva di riscontri) da parte del Comune.

Il percorso della “Strada dei Colli” fu autorizzato dalla Regione Puglia in deroga al Putt, in considerazione di un suo impatto insignificante sul paesaggio, e per il progetto la Provincia escluse la Valutazione di impatto ambientale. Anche la Soprintendenza diede parere favorevole con prescrizioni. Il Comune approvò ogni atto, sia in giunta che in consiglio, considerando non vincolante il parere negativo della commissione urbanistica. Il Tar ha affrontato ognuno di questi atti autorizzativi e amministrativi, respingendo preliminarmente l’eccezione della mancata impugnazione da parte del ricorrente delle deliberazioni di avvio del progetto.

Il fatto che il consiglio comunale non abbia di fatto preso in considerazione il parere della commissione urbanistica, per il Tar costituisce motivo di illegittimità: “Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale ‘ove nel corso del procedimento amministrativo l'autorità decidente richieda un parere, sia esso facoltativo o obbligatorio, ad un organo tecnico, qualora intenda discostarsene deve esternare con congrua ed adeguata motivazione le ragioni per le quali ritiene di non condividerlo, incorrendo in caso contrario nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 giugno 2009, n. 1815)”.

Riguardo l’esclusione dalla Via, il Tar ha osservato che “il dirigente della Provincia di Brindisi si è limitato nella sostanza ad evidenziare ‘gli evidenti benefici per il miglioramento della viabilità dell’area’, senza in alcun modo soffermarsi sulla assenza di impatti significativi sull’ambiente o di modifiche sostanziali dello stato dei luoghi, ossia su aspetti tipicamente riconducibili al potere che avrebbe dovuto correttamente esercitare: detto organo si è dunque concentrato su aspetti non strettamente ascrivibili alla propria sfera di competenza (…).Né può ritenersi al riguardo che, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione comunale, il provvedimento di esclusione dalla Via non richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente”.

Illegittima l’esclusione dalla Via, illegittima la deroga a Putt (Piano Urbanistico Territoriale Tematico) da parte della Regione. Perché “…va subito detto, al riguardo, che trattandosi di provvedimento in deroga (delle richiamate direttive di tutela di cui al unto 5.1.) le suddette condizioni (punto 5) debbono essere analiticamente individuate e rigorosamente circostanziate…a dimostrare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera (limitandosi al mero finanziamento dell’opera), osserva il collegio come non vengano al riguardo effettuate valutazioni autonome da parte dell’ente regionale, e ciò dal momento che il provvedimento impugnato, come del resto affermato dalla stessa difesa regionale (cfr. pag. 6 memoria depositata in data 8 febbraio 2010), si limita meramente a richiamare quanto affermato dal Comune proponente circa la assenza di alternative progettuali (si veda il riferimento, sempre nella sezione dedicata alla valutazione di compatibilità paesaggistica, allo studio di impatto paesaggistico presentato dal comune e alla nota comunale del 31 agosto 2009, nonché all’elaborato ‘Analisi delle soluzioni alternative di tracciato’)”.

Il cantiere della “Strada dei Colli” resta dunque bloccato in attesa degli eventuali ricorsi al Consiglio di Stato. Un’incompiuta per ragioni diverse dalla vicenda degli anni ’70, ma sempre tale. A meno che non si trovi una via di uscita dopo le elezioni amministrative, saranno ancora i giudici a decidere, ancora una volta.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il Tar conferma lo stop alla "Strada dei Colli". E ora ci sono anche le elezioni

BrindisiReport è in caricamento