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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Ceglie Messapica

Il Tar rigetta il ricorso della Taf: il Pug di Ceglie non si tocca

CEGLIE MESSAPICA – Il Tar ha respinto il ricorso della società Taf Pneumatici con il quale chiedeva l’annullamento del Piano urbanistico varato nel novembre scorso. “Il ricorso è infondato e deve essere rigettato”, hanno sentenziato i giudici della Prima sezione (presidente facente funzioni Carlo Dibello, estensore referendario Massimo Santini, referendario Claudia Lattanti), ma “sussistendo in ogni caso giusti motivi, a fronte della complessità delle questioni prospettate ed affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.

CEGLIE MESSAPICA – Il Tar ha respinto il ricorso della società Taf Pneumatici con il quale chiedeva l’annullamento del Piano urbanistico varato nel novembre scorso. “Il ricorso è infondato e deve essere rigettato”, hanno sentenziato i giudici della Prima sezione (presidente facente funzioni Carlo Dibello, estensore referendario Massimo Santini, referendario Claudia Lattanti), ma “sussistendo in ogni caso giusti motivi, a fronte della complessità delle questioni prospettate ed affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.

E, quindi, la Taf, pur essendo soccombente (come si dice in linguaggio giuridico) non dovrà pagare le spese al Comune di Ceglie Messapica che in questa causa è stato assistito dall’avvocato Pietro Quinto. La Taf si era affidata all’avvocato Lucio Ferrara, che la sta seguendo per la vicenda dell’ex mattatoio comunale che la società vorrebbe adibire alla grande distribuzione commerciale avviando un supermercato della multinazionale tedesca Lidl. Una questione complessa che ha portato il Comune di Ceglie Messapica a fare ricorso anche al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva della sentenza del Tar con la quale autorizzava la Taf ad aprire il centro commerciale. Il Comune si affidò all’avvocato Maria Antonietta Spalluti che riuscì ad ottenere la sospensiva del provvedimento del giudice amministrativo.

La Taf negli anni scorsi ha acquistato dal Comune il mattatoio realizzato negli anni Ottanta, utilizzato per qualche tempo e poi finito in abbandono. Acquistata la struttura, la Taf raggiunge l’accordo con la Lidl per cedere l’immobile nel quale vuole realizzare una grande struttura distributiva. Il Comune si oppone e la  Taf Pneumatici Srl, assistita dall’avvocato Luigi D’Ambrosio, fa ricorso al Tar di Lecce che accoglie, ritenendo, in base ad una interpretazione soggettiva delle norme tecniche di attuazione, possibile la modifica della destinazione d’uso, anche in virtù della mancata contestazione da parte del Comune degli standard urbanistici indicati nel progetto della costruzione a realizzarsi.

Contestualmente, siccome nel frattempo era stato approvato il Piano urbanistico, che esclude la possibilità nella zona in questione di poter trasformare la destinazione da depositi e media distribuzione a commerciale di grande distribuzione, la Taf Pneumatici presentò ricorso al Tar contro il Pug. Si costituirono il Comune di Ceglie e la Regione Puglia con gli avvocati Marina Altamura e Anna Bucci. L’avv. Spalluti riuscì ad ottenere la sospensiva di quella sentenza (che nei prossimi mesi sarà discussa nel merito). E fu un primo successo del Comune. Ora è arrivato questo secondo successo che in pratica mette in cassaforte il Pug.

LA SENTENZA DEL TAR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 119 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Taf Pneumatici Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Ferrara, con domicilio eletto presso Alessandro Taurino in Lecce, Corte Conte Accardo, 2;

contro

Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, presso il cui studio in Lecce, via Garibaldi 43, è elettivamente domiciliato; Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Commissario ad acta, n. 1 del 2 novembre 2009, con cui è stato adottato il PUG del Comune di Ceglie Messapica; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la nota del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ceglie Messapica prot. n. 26780 del 2 dicembre 2009;.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/05/2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con istanza in data 6 giugno 2008 la società ricorrente chiedeva al Comune di Ceglie Messapica il permesso di costruire un edificio diretto ad ospitare un insediamento commerciale di media struttura (M2), previa demolizione del vecchio fabbricato originariamente destinato a mattatoio comunale, all’interno della zona omogenea C.4. del piano di fabbricazione concernente “servizi di interesse comune”.

In data 27 agosto 2008, l’amministrazione comunale comunicava preavviso di rigetto in quanto l’area de qua sarebbe destinata a “zona per servizi di interesse comune fra cui depositi e magazzini all’ingrosso e non attività commerciali. Infatti l’area è priva degli standard di cui al D.M. n. 1444 del 1968 relativi alle attività commerciali”.

La società interponeva ricorso, avverso la predetta decisione comunale, che veniva accolto da questo TAR con sentenza n. 1372 del 2009, in considerazione del fatto che la descritta destinazione urbanistica non escludesse la realizzabilità di strutture di siffatta dimensione.

La decisione veniva appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, nelle more del presente giudizio, provvedeva altresì a sospenderla.

Nelle more veniva adottato il PUG del Comune di Ceglie: di conseguenza, con nota del 2 dicembre 2009 il dirigente del settore urbanistica comunicava di avere sospeso ogni determinazione circa i nuovi permessi di costruire da rilasciare, e ciò anche con riferimento alla diffida presentata dalla società in ordine alla esecuzione della predetta sentenza di questo TAR.

In particolare, per l’area D del PUG all’interno della quale ricade il terreno di proprietà della società si prevede “che possano trovar posto anche attività commerciali eventualmente con grandi superfici di vendita” (cfr. rel. gen. pag. 52). L’art. 24 delle NTA prevede infatti che la zona D sia tra l’altro destinata all’insediamento di “grandi distribuzioni commerciali”.

In tali zone è obbligatoria la adozione di un piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica basato sul meccanismo del comparto perequativo. Si prevede inoltre che la superficie minima da destinare a standards pubblici di zona e da cedere gratuitamente al Comune sia pari al 20% dell’intera superficie di intervento (un terzo della quale da riservare ad aree verdi).

La nota comunale e la determinazione di adozione del PUG venivano impugnati per i seguenti motivi:

a) violazione della Legge TAR e dei principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui non ha dato corretta applicazione dei principi contenuti nella richiamata sentenza n. 1372 del 2009 di questa sezione, laddove era stato stabilito che il piano (allora vigente) già contemplava nella sostanza la possibilità di realizzare nell’area del qua medie strutture di vendita;

b) violazione di legge e dei principi in materia urbanistica nella parte in cui l’amministrazione non si è avveduta che la maglia interessata sarebbe già completamente edificata ed urbanizzata;

c) violazione della legge regionale n. 11 del 2003 nella parte in cui l’amministrazione comunale non si sarebbe dotata degli strumenti di programmazione ivi contemplati per la individuazione delle “aree idonee all’insediamento di strutture commerciali”, sulla base dei criteri espressamente previsti a tal fine (censimento attività esistenti, analisi rete commerciale, etc.);

d) eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui avrebbe previsto la realizzazione, nella suddetta area, soltanto di grandi strutture di vendita e non anche di medie strutture di vendita;

e) con ulteriori motivi notificati in data 15 gennaio 2010 si impugnava altresì la determinazione regionale di nomina del commissario ad acta per incompetenza, in quanto, trattandosi ad avviso della società ricorrente di atto di gestione e non di pianificazione, la relativa attribuzione sarebbe da ascrivere al dirigente del settore urbanistico e non dalla giunta regionale.

Si costituivano in giudizio la Regione Puglia ed il Comune di Ceglie Messapica per chiedere il rigetto del gravame. Nel complesso, venivano sollevate una serie di eccezioni pregiudiziali così sintetizzabili:

1) inammissibilità del gravame per mancata impugnazione delle linee guida approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 16 febbraio 2009, le quali prevedono espressamente che nel prossimo triennio non siano comunque concedibili autorizzazioni per la realizzazione di medie strutture di vendita;

2) inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda di autorizzazione commerciale, autorizzazione che secondo la citata legge regionale n. 11 del 2003 deve andare di pari passo con il permesso di costruire;

3) inammissibilità del gravame in quanto la delibera di adozione del PUG è soltanto provvisoria e non ancora definitiva, non essendosi ancora svolta la fase delle osservazioni da parte dei privati ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2001;

4) inammissibilità dei “motivi ulteriori” per violazione del principio del contraddittorio, in quanto il ricorso originario non sarebbe mai stato notificato alla Regione Puglia;

5) inammissibilità dei “motivi ulteriori” in quanto istituto irrituale e non altrimenti contemplato dalle leggi sul processo amministrativo;

6) inammissibilità dei “motivi ulteriori” anche se considerati quali motivi aggiunti, in quanto carenti i presupposti previsti per questi ultimi;

7) irricevibilità dei “motivi ulteriori” in quanto tardivamente notificati (15 gennaio 2010) rispetto alla delibera di nomina commissariale, pubblicata sul BURP del 14 ottobre 2009.

Con atto di motivi aggiunti veniva poi impugnata – per violazione delle leggi regionali in materia di urbanistica e di programmazione commerciale, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per illogicità – la nota comunale del 4 febbraio 2010 con la quale si comunicava che il permesso di costruire non poteva essere rilasciato, oltre che per le motivazioni già espresse, anche in considerazione della programmazione commerciale di cui alle linee guida comunali n. 6 del 2009 ed alla circostanza che non fosse stata presentata istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione della predetta struttura di vendita.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare vanno rigettate tutte le eccezioni di rito sollevate dalla amministrazione comunale e da quella regionale.

1.1. Sulla prima eccezione (mancata impugnazione delle linee guida comunali che prevedono il blocco triennale delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita), occorre in primo luogo stabilire il thema decidendum della presente decisione.

Ora, è pacifica l’acquiescenza prestata dalla società ricorrente nei confronti della richiamata programmazione comunale sul commercio (deliberazione consiliare n. 6 del 2009), la quale assume carattere limitativo nei propri riguardi (blocco triennale autorizzazioni medie strutture di vendita).

Ciò non esclude tuttavia che tale scelta (mancata impugnazione linee guida) non sia in linea con le singole strategie imprenditoriali che, se da un lato potrebbero essere non necessariamente incise dalla ridetta programmazione commerciale (il punto vendita potrebbe essere appetito anche soltanto fra tre anni), dall’altro lato potrebbero essere sin da ora negativamente condizionate, attesa la vigenza a tempo indeterminato delle previsioni urbanistiche, dallo strumento di piano in corso di approvazione.

Quest’ultimo reca infatti un quadro chiaro e delineato della situazione urbanistica (benché da sottoporre ad ulteriori passaggi ordinamentali) ed è pertanto da ritenere immediatamente lesivo sotto tale profilo.

Del resto, le impugnazioni dei piani urbanistici non sono condizionate dalla contestuale richiesta della licenza edilizia, che ben può essere posposta nel tempo.

Peraltro, la immediata impugnabilità delle richiamate disposizioni di piano sarebbe coerente sia con il principio di non aggravio del procedimento amministrativo (eventuali profili di illegittimità potrebbero infatti essere sin da ora prese in considerazione, prima ancora che altri passaggi istituzionali vengano a maturarsi), sia con le preclusioni di carattere processuale (tardività/acquiescenza) che inevitabilmente verrebbero a presentarsi nel momento in cui il ricorrente posticipi il ricorso avvero il piano urbanistico al momento in cui gli ostacoli di carattere commerciale (blocco triennale) vengano meno.

In questa direzione, deve allora convenirsi con la difesa della società ricorrente secondo la quale oggetto del presente giudizio è unicamente la destinazione urbanistica impressa al PUG, con la gravata deliberazione commissariale, all’immobile di proprietà della società ricorrente.

Pertanto, prescindendo dalla presentazione o meno di domande per il rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione commerciale per l’esercizio dell’attività di vendita, permane comunque l’interesse al ricorso da parte della società ricorrente, venendo nella specie in contestazione unicamente la destinazione urbanistica dell’area de qua impressa dal gravato PUG.

L’eccezione deve dunque essere respinta.

1.2. Va di conseguenza rigettata l’eccezione di inammissibilità per mancata, contestuale presentazione di una parallela istanza di autorizzazione commerciale per l’apertura del punto vendita di cui si controverte.

Ed infatti, una volta che si è prestata acquiescenza nei confronti delle linee guida e delle prescrizioni in esse contenute (blocco triennale autorizzazioni) resta difficile comprendere per quale motivo la stessa società avrebbe dovuto presentare istanza di autorizzazione commerciale al solo fine di dimostrare la sussistenza dell’interesse a coltivare il presente ricorso; in questa direzione, l’ordinamento non può imporre vuote formalità al privato (istanze di autorizzazioni che non potrebbero essere mai rilasciate a causa del predetto blocco triennale) con l’unico obiettivo di non incappare in preclusioni di carattere processuale quali quelle sollevate dall’amministrazione comunale intimata.

Anche tale eccezione deve dunque essere respinta.

1.3. Con ulteriore eccezione si deduce che il procedimento di adozione non si sarebbe ancora definitivamente concluso, necessitando a tal fine lo svolgimento delle fasi relative alle osservazioni dei privati e del conseguente esame delle medesime da parte del consiglio comunale (rectius, commissario ad acta).

Ora, se dal contesto delle memorie difensive dell’amministrazione comunale è chiaro – come è chiaro nella specie – che la stessa risulti scarsamente (se non per nulla) propensa a venire incontro alle esigenze manifestate dalla società ricorrente, si e di conseguenza indotti a ritenere che una eventuale pronunzia di inammissibilità non sarebbe utile ad elidere, de futuro, la possibilità che analoghi procedimenti di natura contenziosa possano ripresentarsi negli stessi termini di cui alla presente fattispecie.

Questioni di economia procedimentale e processuale inducono pertanto il collegio a respingere anche tale eccezione di inammissibilità, risultando de facto immediatamente lesivo l’atto di prima adozione del PUG da parte del commissario ad acta.

1.4. La Regione Puglia ha poi dedotto la inammissibilità dei “motivi ulteriori” per violazione del principio del contraddittorio, in quanto il ricorso originario non sarebbe mai stato notificato alla stessa amministrazione regionale.

Si osserva al riguardo che il ricorso ricevuto alla Regione Puglia (comprensivo di quello originariamente notificato al Comune di Ceglie e dei “motivi ulteriori”) è stato in ogni caso notificato nel termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla Legge TAR.

Ed infatti, mentre la delibera commissariale è stata pubblicata all’albo pretorio sino al 17 novembre 2009, il ricorso suddetto è stato notificato il 15 gennaio 2010, dunque nel rispetto del suddetto termine decadenziale.

L’eccezione va dunque respinta.

1.5. Si deduce ancora l’inammissibilità dei “motivi ulteriori” in quanto istituto irrituale e non altrimenti contemplato dalle leggi sul processo amministrativo.

Al riguardo va rammentato che, nel rispetto del termine decadenziale (qui comunque osservato come rilevato al punto che precede), è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina l’istituto della integrazione dei motivi di ricorso: in altre parole, una volta presentato ricorso nulla vieta che, nel rispetto dello stesso termine decadenziale di 60 giorni, il ricorrente impugni medio tempore l’atto o gli atti già gravati per motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già prospettati.

L’eccezione non può dunque essere condivisa.

1.6. Da quanto detto nei punti che precedono deriva l’ulteriore rigetto della eccezione riguardante l’inammissibilità dei “motivi ulteriori” qualora considerati alla stregua di motivi aggiunti.

1.7. Va infine rigettata l’eccezione di irricevibilità dei “motivi ulteriori” in quanto tardivamente notificati (15 gennaio 2010) rispetto alla delibera di nomina commissariale, pubblicata sul BURP del 14 ottobre 2009.

Trattasi infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa della società ricorrente, di atto endoprocedimentale (quello di nomina del commissario ad acta) che assume carattere eventualmente lesivo soltanto nel momento in cui il predetto commissario adotti provvedimenti che il privato ritenga illegittimi.

2. Nel merito il ricorso è peraltro infondato per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Con il primo motivo si deduce in sostanza che il commissario ad acta, nell’adottare il piano poi impugnato, non avrebbe condotto “una adeguata istruttoria in ordine agli effetti della sopra citata sentenza n. 1372/2009” di questa sezione.

Si lamenta in altre parole la violazione o elusione della predetta pronunzia giurisdizionale che, più correttamente, avrebbe dovuto essere introdotta mediante un ricorso per l’esecuzione del giudicato (c.d. ricorso per l’ottemperanza) e non attraverso il presente ricorso ordinario. Giudicato che, peraltro, non si è ancora formato sullo specifico punto, atteso che l’appello avverso la richiamata sentenza della sezione è ancora pendente (ed anzi, la stessa decisione è stata persino sospesa).

Lo specifico motivo deve dunque essere dichiaro inammissibile.

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che con il piano adottato dal commissario ad acta la possibilità di realizzare medie strutture di vendita non viene elisa (come più avanti si cercherà ulteriormente di dimostrare) ma soltanto condizionata al rispetto di particolari vincoli di carattere procedimentale (redazione di un piano di secondo livello) e sostanziale (perequazione e rispetto di determinati standard).

Nell’ottica del ricorrente ciò non sarebbe percorribile in quanto la maglia urbana in discussione sarebbe interamente edificata ed urbanizzata.

Osserva tuttavia il collegio che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale, nel caso di specie si tratta di “restituire efficienza all’abitato, riordinato e talora addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento alla zona“ (Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2007, n. 4276).

In altre parole, la circostanza che il lotto di proprietà della società interessata sia edificato e collegato ad opere e servizi di urbanizzazione primaria e secondaria non implica altresì che il medesimo lotto debba essere isolatamente considerato rispetto al resto del tessuto urbanistico cui appartiene (zona D).

Come già evidenziato da questo TAR in altre fattispecie (cfr. sez. I, 8 ottobre 2009, n. 2285), “non appare infatti condivisibile, in primo luogo, la scelta di rinunziare, da parte del Comune, a fondamentali esigenze (pur manifestate in sede di pianificazione generale) di omogeneo ed armonico sviluppo di una parte del territorio ritenuta di elevata e particolare sensibilità.

È noto infatti che il c.d. fenomeno lottizzatorio è caratterizzato non solo, e non tanto, dal fatto che il suolo al quale si riferisce l’iniziativa edilizia abbia una determinata estensione minima, oppure dal frazionamento dell’immobile tra una pluralità di proprietari o in una pluralità di lotti, né dalla contemporaneità dell’esecuzione di tutti gli edifici che verranno ad insistere sul suolo medesimo, quanto, e precipuamente, dal disegno di conferire un diverso e particolare assetto ad una porzione di territorio comunale non ancora inserita nel tessuto urbano – oppure anche al solo fine di realizzare un “armonico raccordo” con il preesistente aggregato abitativo – combinando insieme, nel momento ideativo ed in quello attuativo, uno o più complessi edilizi di interesse privato con opere di urbanizzazione di interesse collettivo (strade, parcheggi, rete idrica, etc.), idonee a conferire tutte le necessarie infrastrutture per lo sviluppo e l’assetto definitivo di quella zona: la lottizzazione interviene dunque allo scopo di rendere organica, razionale ed armonica tale sintesi di elementi differenti tra loro (cfr. TAR Campania, 28 novembre 1978, n. 1029).

Tanto che la dottrina più attenta ha anche definito la lottizzazione alla stregua di piano urbanistico organico, ove esigenze privatistiche e pubblicistiche debbono adeguatamente fondersi in un unico ed armonico disegno di sviluppo, almeno nella specie, di tipo residenziale.

Il vincolo procedimentale suddetto sottende quindi l’esigenza pubblica ad un coeso ed armonico sviluppo di una parte determinata del territorio (c.d. unità urbanistica individuata).

Del resto la lottizzazione, nell’ottica della legislazione urbanistica più recente (cfr. Legge regionale Puglia n. 20 del 2001), è divenuta principale strumento attuativo non più dipendente dal piano particolareggiato ma alternativo rispetto ad esso. Essa costituisce in particolare tipico strumento di pianificazione (di secondo livello) delle zone di espansione, mentre il piano particolareggiato è finalizzato, in sostanza, al risanamento ed al riordino di aree già edificate.

Alla luce di quanto sopra affermato non vi è dunque motivo per cui l’amministrazione comunale dovrebbe rinunziare – tra l’altro a causa di un solo soggetto privato – a tale fondamentale strumento di organica attuazione e di coordinata pianificazione delle proprie politiche territoriali”.

Per i motivi suddetti la seconda censura non può dunque trovare accoglimento.

2.3. La censura sub c) è infondata in punto di fatto, atteso che l’amministrazione comunale si è dotata degli strumenti di programmazione, contemplati dalla legge regionale n. 11 del 2003 per la individuazione delle “aree idonee all’insediamento di strutture commerciali”, con la citata deliberazione consiliare n. 6 del 16 febbraio 2009.

2.4. Anche la censura sub d) è infondata dal momento che la generale (e atecnica) locuzione “grande distribuzione commerciale” deve intendersi riferita, in un ottica di favor per la realizzazione di siffatte strutture che vanno nella direzione della più ampia concorrenza e della maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei singoli consumatori, non soltanto alle “grandi strutture di vendita” ma anche alle “medie strutture di vendita”, così come definite dalla normativa nazionale e da quella regionale.

2.5. Deve infine rigettarsi anche il motivo con cui si rileva l’incompetenza della giunta regionale nella nomina del commissario ad acta per violazione del principio di separazione tra atti di indirizzo politico ed atti di gestione. Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale intimata, nella specifica materia la giunta regionale (il cui potere in tal caso è previsto e disciplinato dall’art. 55 della legge regionale n. 56 del 1980) è titolare di un potere di copianificazione espressamente positivizzato: in questa prospettiva, laddove la nomina del commissario deve ritenersi attratta nell’alveo di tale attribuzione, costituendone diretta emanazione.

3. Vanno poi dichiarati inammissibili i motivi aggiunti. Ed infatti, considerato che il thema decidendum verte su questioni di carattere tipicamente urbanistico (cfr. punto 1.1.), e considerato che sull’autorizzazione comunale il ricorrente ha quantomeno prestato acquiescenza con riferimento al blocco triennale delle relative autorizzazioni, non v’è interesse a censurare una nota che positivizza quanto appena rilevato in ordine alla mancata impugnazione delle linee guida comunali in tema di programmazione commerciale ed in ordine alla mancata presentazione di una istanza di autorizzazione al commercio.

In altre parole, poiché oggetto del giudizio è l’atto di pianificazione urbanistica, la suddetta nota comunale del 4 febbraio 2010 non incide in alcun modo sull’assetto di interessi regolato dal piano urbanistico che il ricorrente intenderebbe modificare con il presente ricorso.

Per tali ragioni i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse, ossia per mancanza di lesività in capo alla successiva nota comunale del 4 febbraio 2010.

4. Va infine respinta la richiesta risarcitoria. E ciò come conseguenza del rigetto di tutte le censure con le quali si vorrebbe far valere l’illegittimità degli atti da cui sarebbero scaturiti, a parere della società ricorrente, i lamentati danni.

5. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono in ogni caso giusti motivi, a fronte della complessità delle questioni prospettate ed affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 119/2010, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Massimo Santini, Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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