rotate-mobile
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Cronaca Mesagne

Il volantinaggio porta a porta non sporca: il Tar annulla ordinanza del sindaco

MESAGNE – Non è affatto provato che la distribuzione di volantini porta a porta sia la causa della “sporcizia e l’intasamento sulle aree pubbliche” poste a base dell’ordinanza numero 19 del 2 agosto scorso emessa dal sindaco di Mesagne a tutela del decoro della città. Lo ha stabilito la Prima sezione del Tar di Lecce accogliendo il ricorso presentato dalla società “Spot Mail Srl”, difesa dagli avvocati Lucio e Vincenzo Caprioli.

MESAGNE – Non è affatto provato che la distribuzione di volantini porta a porta sia la causa della “sporcizia e l’intasamento sulle aree pubbliche” poste a base dell’ordinanza numero 19 del 2 agosto scorso emessa dal sindaco di Mesagne a tutela del decoro della città. Lo ha stabilito la Prima sezione del Tar di Lecce accogliendo il ricorso presentato dalla società “Spot Mail Srl”, difesa dagli avvocati Lucio e Vincenzo Caprioli.

La Spot Mail è una società specializzata nella distribuzione porta a porta di volantini e depliant pubblicitari. Questo materiale pubblicitario in genere viene depositato nelle cassette della posta e se non ci sono cassette viene lasciato negli androni dei palazzi o infilato sotto la porta delle abitazioni. Quindi proprietà privata e non pubblica via.

Lo scorso agosto il sindaco di Mesagne emana l’ordinanza che regolamenta la distribuzione del materiale di propaganda, confinando la sua distribuzione nel solo giorno del venerdì, in orari prestabiliti e previa comunicazione ai vigili urbani una settimana prima.

La Prima sezione del Tar nella motivazione intanto ha precisato che già in altre due occasioni si è pronunciata sulla differenza tra la distribuzione per strada e quella porta a porta del materiale pubblicitario. Secondo il giudice di legittimità a creare problemi di igiene e decoro potrebbe essere la distribuzione per strada e non quella porta a porta che avviene, peraltro, in proprietà privata.

Scrivo i giudici tra l’altro: “In applicazione di generali principi, sarebbe nella specie risultato necessario che l’Amministrazione comunale esplicitasse le ragioni specifiche in base alle quali un’attività svolta su aree private risulterebbe in concreto idonea a determinare i lamentati fenomeni di ‘sporcizia e intasamento’ sulle aree pubbliche. Del pari, sarebbe stato necessario dare contezza delle indagini istruttorie svolte nella fase preparatoria del procedimento conclusosi con l’adozione degli atti impugnati”.

“Nel caso in esame –prosegue la motivazione – non emerge alcun elemento concreto atto a dimostrare che i richiamati fenomeni di sporcizia rappresentino conseguenza diretta di volantinaggio porta a porta”. E per questo, accogliendo il ricorso della società, ha annullato l’ordinanza, per cui a Mesagne si potrà ricominciare a distribuire materiale pubblicitario porta a porta in qualsiasi giorno, a qualsivoglia orario, senza dare preavviso ai vigili urbani sette giorni prima.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il volantinaggio porta a porta non sporca: il Tar annulla ordinanza del sindaco

BrindisiReport è in caricamento