Cugini morti in un incidente: assolti i conducenti degli altri veicoli coinvolti
La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Brindisi. Il sinistro si verificò il 24 settembre 2009 sulla provinciale Ceglie-Francavilla
CEGLIE MESSAPICA - Nessuna responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale in cui persero la vita i cugini R.G e L.C., rispettivamente di 23 e 20 anni di Ceglie Messapica. E' quanto ha stabilito la seconda sezione civile della Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 10 giugno scorso (presidente Raffaella Brocca), di fatto confermando quella che era stata la sentenza del Tribunale di Brindisi in primo grado emessa nel 2014. L'incidente si verificò il 29 settembre 2009 sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica.
I due cugini erano a bordo di una Alfa 156 di proprietà di R.G. che era alla guida. Rientravano da lavoro, quando, intorno alle 16, l'auto si schiantò dopo un forte impatto con la Nissan guidata da F.B. di Ceglie Messapica (difeso dall'avvocato Angela Barletta) e il camion Iveco condotto da G.R. di Francavilla Fontana (difeso dall'avvocato Carmine Calò).
La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata possibile grazie all’assistenza tecnica fornita dall’ingegnere Carlo Alberto Portaluri, dello studio Ltf di Lecce, che, nominato dal legale di F.B. come consulente tecnico di parte, ha prodotto sotto forma di molteplici animazioni digitali in 3D la dinamica del sinistro, possibile grazie all’utilizzo di software specifici e avanzate tecnologie che consentono di raggiungere valori di attendibilità pressoché certi della ricostruzione tecnica dell’incidente oggetto di studio, partendo dai dati acquisiti dalle autorità.
La Corte d’Appello di Lecce ha accolto la tesi difensiva e la dinamica ricostruttiva così come proposte, escludendo qualsiasi responsabilità a carico di F.B. e G.R., convenuti in giudizio, insieme ad altre parti ed alle rispettive compagnie assicurative, dai famigliari dei due ragazzi defunti, sostenendo che lo stesso “nulla avrebbe potuto fare per evitare la collisione e sancendo il principio di diritto secondo il quale “l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, ma può indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”.
Dopo 13 anni, quindi, giunge a conclusione il secondo grado di giudizio del procedimento civile. Resta da capire se le controparti ricorreranno in Cassazione. Quel tratto di strada curvilineo era già stato teatro di molteplici incidenti mortali.