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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Ipoteca non cancellata, condanna

BRINDISI - Confconsumatori, attraverso l'avvocato Emilio Graziuso, segnala "una recente ed importantissima sentenza il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un contribuente il quale, nonostante avesse integralmente e puntualmente corrisposto alla allora Sesit PugliaSpa tutte le somme dalla stessa pretese, aveva scoperto, a distanza di più di un anno dall’estinzione della propria obbligazione, che sul proprio immobile gravava ancora l’ipoteca iscritta dall’agente di riscossione".

BRINDISI - Confconsumatori, attraverso l'avvocato Emilio Graziuso, segnala "una recente ed importantissima sentenza il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un contribuente il quale, nonostante avesse integralmente e puntualmente corrisposto alla allora Sesit PugliaSpa tutte le somme dalla stessa pretese, aveva scoperto, a distanza di più di un anno dall’estinzione della propria obbligazione, che sul proprio immobile gravava ancora l’ipoteca iscritta dall’agente di riscossione".

La scoperta di tale situazione era avvenuta, spiega Graziuso,  in modo del tutto casuale: l’utente, infatti, si era visto rifiutare un prestito da un istituto di credito "avendo una iscrizione pregiudizievole, a causa dell’ipoteca iscritta a suo carico, presso Centrali Rischi Private. Pur avendo ottenuto, a seguito della denunzia di quanto accaduto, la cancellazione immediata dell’ipoteca, l’utente ha deciso di non fermarsi, risultati vani i tentativi di ricevere in via bonaria il risarcimento del danno patito, si è visto costretto ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti".

Con la sentenza,  Sesit Puglia Spa è stata condannata ad un risarcimento del danno di 5mila euro. "Più in particolare, è stato riconosciuto al contribuente  sia il danno patrimoniale sia il danno alla reputazione ed all’onore. Nel testo della sentenza si legge, infatti, che la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la Crif, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, che si vede ingiustamente indicato come insolvente, trattandosi della lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost., senza la necessità  che tale lesione configuri un reato”.

“Purtroppo sono sempre più frequenti i casi di illegittima segnalazione presso le Centrali Rischi – dice l’avv. Emilio Graziuso, componente del consiglio direttivo nazionale della Confconsumatori –. La sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente importante per tutti coloro che si trovano, loro malgrado, in tale situazione, altamente lesiva dei propri diritti, la quale, oltre a provocare un notevole danno all’immagine, impedisce ogni forma di accesso al credito. La sentenza, inoltre, si segnala all’attenzione in quanto sanziona, con un cospicuo risarcimento, un comportamento illegittimo perpetuato dall’agente di riscossione ai danni di un consumatore”.

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