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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

“Arneo, pagamento annullato: bonifica mai fatta, nessun beneficio”

La commissione tributaria provinciale di Lecce accoglie il ricorso degli avvocati Rocco Lamarina e Maurizio Villani contro l'ingiunzione della Soget: il Consorzio chiedeva 1.800 euro per terreni compresi tra il rione Paradiso e l'area ex Sisri. Contestato il potere impositivo

BRINDISI – “La Commissione Tributaria non può che escludere l’esistenza della realizzazione di opere di bonifica che giustifichino il contributo richiesto per il 2014. Ne consegue che l’atto impositivo del Consorzio Arneo va annullato”. In altri termini, non c’è stata alcuna bonifica, quindi zero benefici e per questo il contribuente di Brindisi non deve versare la somma di 1.800 euro chiesta dalla Soget in qualità di concessionario.

La pronuncia arriva dalla Quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in accoglimento del ricorso presentato e discusso dagli avvocati Rocco Lamarina e Maurizio Villani in nome e per conto di un brindisino proprietario di terreni compresi tra il quartiere Paradiso e la zona dell’ex Sisri, al quale l’Arneo aveva ingiunto il pagamento della somma a titolo di contributo per le bonifiche tre anni fa, con il codice “630”. Non è la prima volta che l’organismo, “in nome del popolo italiano”, restituisce al mittente Soget-Arneo le cartelle esattoriali, dando ragione ai contribuenti, ma questa volta è stata affrontata in maniera più ampio il nodo del  potere impositivo del Consorzio, in mancanza di un beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà ricadenti nel piano generale dell’Arneo. Potere che gli avvocati Lamarina e Villani hanno contestato evidenziando il “fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi” dopo aver depositato la relazione giurata redatta dal perito agrario Luigi D’Amico, in seguito a diversi sopralluoghi documentati da un fascicolo fotografico, su torrenti e canali presenti nelle vicinanze di terreni e immobili oggetto di imposizione del tributo.

“Non si effettua la manutenzione dei canali da diversi anni e in molti casi la vegetazione spontanea costituita da cespugli, alberi, canne e rovi, ha completamente colonizzato il letto dei torrenti, in quali non potranno in alcun modo fungere da scolo per le acque meteoriche”, ha scritto il perito. Uno stralcio nella relazione è stata riportata nelle motivazioni della pronuncia, depositata lo scorso 23 febbraio. “Evidente è l’assenza di manutenzione ordinaria dei canali soprattutto nelle zone in cui questi ultimi sono stati realizzati totalmente in cemento”, si legge. Ancora: “Su terreni e strade pubbliche il Consorzio non ha mai effettuato interventi di miglioramento da un punto di vista idraulico e neanche opere di tutela e conservazione del patrimonio aziendale”.

La commissione, presieduta da Pierluigi D’Antonio, sostiene che “a fronte del contenuto della perizia, l’Arneo nulla ha argomentato sull’effettivo beneficio di difesa idraulica e di bonifica, né nulla ha dedotto sulle opere concretamente realizzate dal Consorzio nel 2014, tenendo un atteggiamento processuale mirato sulla formulazione di assunti generici e inidonei allo scopo, perché non incentrati sugli specifici profili lamentati, ma soltanto sul mero richiamo alla presunzione scaturente dall’approvazione del piano di classifica”. Questo piano è stato ritenuto “un elemento-quadro ex se idoneo a fondare una mera presunzione juris tantum in ordine alla utilitas riportata dalle opere e non certo juris et de jure”. La conclusione, quindi, è stata una: l’Arneo non ha realizzato opere che giustifichino o meglio legittimo l’imposizione del contributo chiesto e l’atto di ingiunzione è stato annullato. Il pagamento non è dovuto.

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