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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Dopo la sentenza del tribunale civile, una nota della direttrice del carcere

La dottoressa Anna Maria Dello Preite scrive a proposito del nostro articolo sull'esito del ricorso di un detenuto

BRINDISI - Riceviamo, e pubblichiamo integralmente, una nota della direttrice della Casa Circonariale di Brindisi, Anna Maria Dello Preite, a proposito del nostro articolo sulla sentenza di condanna dell'amministrazione carceraria pronunciata dal Tribunale civile di Lecce, in seguito ad azione legale di un detenuto. Va premesso che nell'articolo oltre alla sentenza sono riportate le motivazioni dei legali del ricorrente, con richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, elemento rilevante della vicenda perchè illustrano le ragioni del ricorso alla magistratura, e quindi giustamente richiamate nell'articolo.

Di seguito invece le valutazioni della direzione della Casa Circondariale, anche in confutazione a quanto sostenuto dagli avvocati del detenuto. Per quanto ci riguarda, ci asteniamo da ogni commento in proposito, trattandosi di elementi su cui ha già deciso in maniera articolata con sentenza il giudice civile, ed essendo l'oggetto dell'articolo appunto i fatti strettamente relativi al processo e non la valutazione sull'operato della struttura del carcere nel caso di specie, su cui si è espresso il tribunale.

"ln relazione all'articolo apparso in data di ieri 22 aprile a firma Stefania De Cristofaro dal titolo " Carcere di Brindisi, detenzione disumana", nella mia qualità di direttore dell'lstituto, ai sensi della normativa vigente in materia di stampa, chiedo pubblicarsi quanto segue a rettifica di alcune affermazioni ivi contenute. Risponde certamente al vero la condanna pronunciata dalTribunale di Lecce a favore di un detenuto ristretto in questa struttura dal 30 aprile 2011 al 19 settembre 2012. E pur tuttavia, molte delle affermazioni dei difensori, riportate nell'articolo e del tutto estranee alla motivazione della decisione del giudice, risultano infondate.

Ritenendo doveroso precisare quanto segue nel rispetto della verità e di tutti coloro che quotidianamente, con impegno e professionalità, si adoperano per garantire condizioni detentive conformi ai precetti legislativi e rispettose della dignità di ogni essere umano, in particolare mi preme sottolineare:

1. L'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti umani recita " Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti ". Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, perché un trattamento possa qualificarsi come disumano è necessario che la persona detenuta abbia potuto disporre di uno spazio detentivo inferiore a 3 mq. Lo spazio vitale a disposizione del detenuto ricorrente non è mai stato inferiore ai 3 mq., come scrive lo stesso Tribunale nella cui decisione non vi è alcun riferimento ad una detenzione disumana.

2. Ogni stanza di pernottamento è dotata di più finestre, tutte di dimensioni tali da garantire areazione ed illuminazione deguate, come da sempre certificato dagli organi ispettivi della ASL che annualmente visitano l'istituto per verificarne le condizioni igienico-sanitarie, né d'altra parte la sentenza ha affermato il contrario.

3. Assolutamente infondata risulta essere l'affermazione secondo la quale le stanze di pernottamento non sarebbero state oggetto di alcuna ristrutturazione a differenza di altre parti dell'istituto, essendo invece vero il contrario. Tutte le stanze detentive sono state oggetto di interventi di radicale ristrutturazione ed ammodernamento che hanno comportato, fra l'altro, l'installazione delle docce al loro interno. Tale circostanza, peraltro, era ben conosciuta proprio da uno dei due difensori che qualche tempo fa, in qualità di membro dell'Osservatorio Carceridell'Unione delle Camere Penali ltaliane, ebbe a visitare l'istituto brindisino, esprimendo nell'occasione grande apprezzamento per le condizioni strutturali dei reparti detentivi ( i risultati della visita sono stati riportati a pag. 56 del libro " Prigioni d'ltalia. La difesa degli ultimi " a cura del medesimo Osservatorio).

4. L'art. 10 comma 1 dell'Ordinamento Penitenziario recita" Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta." All'epoca dei fatti, ai detenuti ristretti nel carcere di Brindisi era consentito permanere al di fuori delle stanze detentive per quattro ore al giorno.

5. ln relazione alla doglianza espressa dai difensori sulla breve durata del rapporto di lavoro- solo 9 mesi - è necessario rilevare che, proprio al fine di consentire al maggior numero di detenuti di svolgere un'attività lavorativa, tutti i contratti di lavoro stipulati all'interno di un lstituto di pena sono a termine e la durata di ognuno di essi viene stabilita dalla Commissione prevista dall'art. 20
dell'Ordinamento Penitenziario. Nel caso di specie, per la specifica attività per la quale era stato assunto il detenuto - portapacchi settore colloqui - la Commissione ha previsto una durata di 4 mesi, di gran lunga inferiore pertanto alla durata effettiva del rapporto di lavoro del ricorrente.

lnfine, guanto alle paventate ripercussioni della decisione delTribunale di Lecce, è necessario rilevare che da tempo in questo lstituto viene garantito ad ogni detenuto lo spazio vitale minimo previsto dalla CEDU ed un tempo di permanenza all'aperto non inferiore ad otto ore al giorno. Distinti saluti, d.ssa Anna Maria Dello Preite"

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