rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Riordino delle carriere della Polizia: proposte di modifica del Silp Cgil

Il Sindacato italiano lavoratori di Polizia Cgil ha presentato mercoledì 29 marzo alle commissioni preposte della Camera dei Deputati, la I e la IV, una articolata proposta di modifica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia

Il Sindacato italiano lavoratori di Polizia Cgil ha presentato mercoledì 29 marzo alle commissioni preposte della Camera dei Deputati, la I e la IV, una articolata proposta di modifica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ne pubblichiamo integralmente il testo per gli interessati.

È del tutto evidente che il riordino dei ruoli e delle funzioni per le forze di polizia e di conseguenza per la Polizia di Stato, rappresenta un'occasione storica, attesa da troppo tempo e che, per le considerazioni che seguono, non può e non deve essere sprecata. A tale proposito il SILP CGIL si è infatti strenuamente impegnato affinché le esigue somme, 119 milioni di euro, stanziate nel lontano 2003, di certo non adeguate per un riordino equo ed omogeneo che guardasse a tutte le qualifiche della Polizia di Stato, a partire da quelle iniziali venissero implementate.

Attualmente, grazie anche alla volontà del Governo, disponiamo di euro 674.646.512 per l’anno 2017 e, a decorrere dall’anno 2018, di ulteriori euro 294.831.184,50, per un totale di euro 969.477.696,50. Ciononostante, a parere della scrivente O.S., la bozza presentata dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza al Consiglio dei Ministri, successivamente trasformata in “schema di decreto legislativo” predisposto dal Governo e sottoposto a parere parlamentare, non risponde alle reali esigenze di una categoria che guardava a questo riordino come ad un’occasione volta a potenziare le professionalità dei singoli operatori accrescendo, di conseguenza, il livello di sicurezza reale per i cittadini.

Situazione aggravata dal fatto che la Polizia di Stato paga un prezzo maggiore per effetto della mancanza organizzativa e funzionale da parte dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza che, nell'arco degli ultimi 20 anni, non ha mai provveduto a bandire concorsi - con cadenza annuale - per tutti i ruoli (eccezion fatta per il ruolo dei Commissari) senza, peraltro, dare seguito a quanto previsto dal riordino del 1995 per l’istituzione del “ruolo direttivo speciale”, a differenza di quanto avvenuto per l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria che hanno sanato ogni tipo vacanza nei rispettivi ruoli.

In questo senso sarebbe stato necessario risolvere l'imbarazzante situazione della Polizia di Stato prima di un qualsiasi riordino, ovvero provvedere alla copertura delle croniche vacanze organiche di tutti i ruoli intermedi, attraverso le procedure straordinarie concorsuali come quelle adottate per i concorsi interni per Sovrintendente. Ciò premesso, senza stare qui a recriminare inutilmente su ciò che poteva e doveva essere e che purtroppo non è stato, siamo a proporre le opportune modifiche al testo all'esame di Codeste Commissioni, anche con riferimento ad alcuni profili di sperequazione rispetto alle altre forze di Polizia.

ANALISI DEL TESTO

Il testo in esame presenta evidenti criticità in ordine a diversi aspetti: la creazione di ulteriori qualifiche all'interno dei ruoli che non risultano giustificate da esigenze di funzionalità e di servizio; l'inadeguatezza e l'incompletezza del regime transitorio, che evidentemente non è in grado di soddisfare le legittime aspettative del personale attualmente in servizio che, peraltro, ha subito la colpevole politica del Dipartimento di P.S. che, nel corso del tempo, non ha permesso progressioni di carriera con particolare riferimento ai ruoli: Sovrintendenti, Ispettori e dell'istituendo Direttivo Speciale; l'assenza di disposizioni transitorie specifiche idonee a recuperare il gap di anzianità assoluta e relativa accumulato dal personale della Polizia di Stato rispetto agli appartenenti alle forze di Polizia ad ordinamento militare, per effetto della mancanza o comunque dei gravi ritardi nel bandire i concorsi; gap che, senza norme transitorie ad hoc, il personale della Polizia di Stato rischia di pagare due volte; la mancata attenzione ad alcune particolari posizioni dei ruoli Agenti ed Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori, che al contrario hanno trovato soluzione negli schemi di decreto delle altre forze di Polizia.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA

Al fine di risolvere in tutto o in parte le criticità sopraesposte, appare necessario ed urgente intervenire sul testo in esame apportando le seguenti modifiche, molte delle quali già attuabili in sede di approvazione definitiva dello schema di decreto in esame ed altre che possono comunque trovare una positiva soluzione in occasione del decreto correttivo ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 124/2015.

Inserire, nel regime transitorio della Polizia di Stato, una norma di anticipo del periodo minimo per l'acquisizione dei nuovi parametri stipendiali “Assistente Capo + 5” e “Sovrintendente Capo + 4” analogamente a quanto già previsto dall'art. 32 dello schema di Decreto con riferimento al personale dell'Arma dei Carabinieri.

Modificare la “TABELLA A (Articolo 2, comma 1, lettera n)”, riportata alla pag. 20 della “Bozza schema decreto revisione Forze di Polizia – 26 febbraio 2017-BIS”, modificata alla riga n.5, con l’aggiunta delle parole in grassetto “nel ruolo”, (Sovrintendente Capo) al fine di equiparare gli effetti di tale previsione alle analoghe disposizioni delle altre forze di Polizia:

tabella A-2

Per gli attuali Ispettori Capo già vincitori di concorso e frequentatori del 7° e 8° corso da Vice Ispettore (fermo restando quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art.2 lettera r) per i posti disponibili rispettivamente al 31.12.2014 e 31.12.2015 per l'accesso alla qualifica di Ispettore superiore – che hanno frequentato un corso di due anni - previsione di riduzione a 4 anni per la promozione alla qualifica di Ispettore superiore. Ovvero, conformemente a quanto previsto per altre forze di Polizia (vedi art. 36 comma 15 riguardante la Guardia di Finanza), la promozione a Ispettore Superiore per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall’art. 31 bis del DPR 24 aprile 1982, n. 335, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami.

Ruolo direttivo ad esaurimento - art. 2 Disposizioni transitorie - lettera t) Modifica dell’art. 2 delle “disposizioni transitorie” lettera t) punto 1) e 2) Dotazione organica allargata del ruolo direttivo ad esaurimento per tutti gli ex Ispettori ante '95, anziché le 1500 + 300 unità previste nella bozza del decreto di riordino, attraverso un “concorso unico”, armonizzando l’iter con quello previsto per le altre forze di Polizia, da bandire entro il mese di settembre 2017 e successivo corso non superiore a tre mesi con procedure telematiche, periodo applicativo di un mese e mantenimento della sede di servizio. Al termine del periodo formativo, i vincitori del “concorso unico” sono nominati Commissari del ruolo Direttivo ad esaurimento e, dopo un anno, promossi con scrutinio per merito assoluto alla qualifica di Commissario Capo.

Inoltre, per tutti i restanti sostituti Commissari, già vincitori dei vari concorsi interni per titoli ed esami ad Ispettore superiore, prevedere fino all'anno 2026 concorsi interni, anche in soprannumero, con procedure agevolate ed un corso non superiore a tre mesi, con procedure telematiche e mantenimento della sede, per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento.

Prevedere la possibilità di accesso fino alla qualifica di Vice Questore Aggiunto della carriera dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, anche in soprannumero, per i vincitori dei relativi concorsi. Infine, prevedere il riconoscimento per gli appartenenti alla carriera dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, della qualifica superiore a quella rivestita, con promozione dal giorno precedente il collocamento in quiescenza, allo scopo di risanare in parte la mancata attuazione del ruolo direttivo speciale.

Per l’art.1 lettera e) punto 1) l’età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento…..con ventotto anni; di mutare gli artt. 7 e 10 del DPR 335/82, in modo da consentire la promozione da Agente ad Agente Scelto e da Agente Scelto ad Assistente dopo quattro anni di permanenza nella qualifica; di rimodulare l’art. 1 lettera d) punto 1) del decreto legislativo nel seguente modo “per gli Assistenti Capo che maturano cinque anni, anziché gli otto anni previsti di effettivo servizio nella qualifica……è attribuita la qualifica di coordinatore, a seguito della quale, anche permanendo nello stesso incarico, possono essere connessi compiti di maggiore responsabilità…..”;

di variare l’art. 1 lettera g) punto 1) del decreto legislativo nel seguente modo “per i Sovrintendenti Capo che maturano cinque anni, anziché gli otto anni previsti di effettivo servizio nella qualifica……è attribuita la qualifica di coordinatore, a seguito della quale, anche permanendo nello stesso incarico, possono essere connessi compiti di maggiore responsabilità…..”;

di rimodulare l’art. 1 lettera o) punto 2) del decreto legislativo nel seguente modo “per i sostituti Commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica…. è attribuita la qualifica di coordinatore, a seguito della quale, anche permanendo nello stesso incarico, possono essere connessi compiti di maggiore responsabilità tra cui quello di Vice Dirigente di ufficio o unità organiche, in cui oltre al Dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari…”;

di variare l’art. 1 lettera t) del decreto legislativo nella parte in cui si prevede per la promozione alla qualifica di Ispettore superiore “si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente un’anzianità di sette anni – anziché nove anni di effettivo servizio - nella qualifica di Ispettore Capo”;

di modificare l'art.1 lett. t) - relativo alla nuova formulazione dell'art.31 bis - “prevedendo il possesso della specifica laurea triennale” - anziché di quella magistrale prevista dall'articolo 3, co.2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334;

di rimodulare l’art. 31-quater, punto 1), del decreto legislativo nella parte in cui si prevede per la promozione alla qualifica di sostituto Commissario “si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un’anzianità di sette anni - anziché otto anni di effettivo servizio - nella qualifica di Ispettore superiore”.

Ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica (modifiche al DPR 337/82): di variare l’art. 3 lettera d) punto 5) del decreto legislativo nel seguente modo “4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli Assistenti Capo Tecnici che maturano cinque anni, anziché gli otto anni previsti, di effettivo servizio nella qualifica….e di sostituire la parola <possono> con <devono> essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità…ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”…;

di rimodulare l’art.3 lettera e) punto 2) l’età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento…..con ventotto anni; di cambiare gli artt. 9 e 11 del DPR 337/82, in modo da consentire la promozione da Agente

Tecnico ad Agente Scelto Tecnico e da Agente Scelto Tecnico ad Assistente Tecnico dopo quattro anni di permanenza nella qualifica;

di mutare l’art. 20-bis lettera l) punto 3) dello schema di decreto legislativo nel seguente modo “per i Sovrintendenti Capo Tecnici che maturano cinque anni, anziché gli otto anni previsti di effettivo servizio nella qualifica……e di sostituire la parola <possono> con <devono> essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, attribuendo loro la denominazione di coordinatore…..”;

di rivedere l’art. 22 lettera s) punto 5) del decreto legislativo nel seguente modo “per i sostituti Direttori Tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di sostituire la parola <possono> con <devono> essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, attribuendo loro la denominazione di coordinatore…”;

di rimodulare l’art. 31-bis, punto 1), del decreto legislativo nella parte in cui si prevede per la promozione alla qualifica di Ispettore superiore Tecnico “si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un’anzianità di sette anni - anziché nove anni di effettivo servizio - nella qualifica di Ispettore Capo Tecnico”;

di modificare l’art. 31-quinques, punto 1), del decreto legislativo nella parte in cui si prevede per la promozione alla qualifica di sostituto Direttore Tecnico “si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un’anzianità di sette anni – anziché otto anni di effettivo servizio - nella qualifica di Ispettore superiore Tecnico;”

di modificare la tabella A prevista dall'art.1 co.2, relativa alla dotazione organica, - già drasticamente ridotta di circa il 50% rispetto a quella originariamente prevista dal DPR 337/1982 - lasciando invariato l'organico del ruolo Agente ed Assistente Tecnico e Sovrintendente Tecnico anche dopo il 2027, prevedendo la possibilità di riservare una aliquota non superiore al 30 % dei posti disponibili, agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in possesso dei requisiti previsti. L'inquadramento e' effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.

Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia (modifiche al D. Lgs. 5 ottobre 2000 n.334): di cambiare l’art. 2 lettera d) punto 5) del decreto legislativo nella parte in cui prevede: “Il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica di Commissario……..è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico con età non superiore a quaranta anni…… da sostituirsi con la riserva del quaranta per cento per il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e senza limite di età anagrafica”, ferme restando le suddivisioni previste per la metà agli appartenenti al ruolo degli Ispettori e l’altra metà al restante personale con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

di variare l’art. 2 lettera e) punto 2) cpv. 4. del decreto legislativo prevedere, unicamente per il personale proveniente dai ruoli degli Ispettori “il periodo di tirocinio operativo non deve essere superiore ad un anno”;

di rivedere l’art. 2 lettera f) che inserisce l’art. 5-bis, al punto 1) dello schema di decreto legislativo “prevedendo l’abolizione a regime dell’età non superiore a 35 anni per la partecipazione al concorso interno alla qualifica di Vice Commissario, così come previsto dall’art. 2 punto u) delle Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato che non impone alcun limite fino al 2026”;

di rivedere l’art. 2 lettera g) che sostituisce l’art. 6, al punto 1) dello schema di decreto legislativo “prevedendo l’uniformità dello scrutinio, per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi con esame finale, sia eliminata l’aliquota dell’ottanta per cento riservata ai Commissari Capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico di Commissario, suddividendola in pari percentuale (cinquanta per cento ai Commissari Capo provenienti dal concorso pubblico e cinquanta per cento a quelli che provengono dal concorso interno).

Ulteriori proposte alle disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato di cui alla - Sezione II dello schema di decreto legislativo Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 delle “Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato”, come da bozza decreto legislativo, fase di prima applicazione, lettere a) e b), bisogna prevedere, al fine di sanare ogni sperequazione dovuta alla mancanza del ruolo unico esecutivo per gli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, che anche in soprannumero, attese le vacanze previste al

31 dicembre 2016, tutti gli Assistenti Capo che abbiano maturato al 1° gennaio 2018 un’anzianità di servizio pari o superiore ad otto anni, partecipano a domanda alla selezione per la qualifica di Vice Sovrintendente, previo corso di aggiornamento, anche in modalità telematica, non superiore a tre mesi, conservando l’anzianità pregressa nel ruolo, mantenimento della sede e retribuzione parametrale nella qualifica di Sovrintendente (pari a quella della massima qualifica di Assistente Capo “coordinatore”).

Agli idonei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 1400 posti di Vice Ispettore, attesa la lungaggine dell’iter concorsuale, venga riconosciuta la qualifica di Ispettore al termine del corso di formazione di sei mesi. Per tutti i Sovrintendenti Capo già frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di Vice Sovrintendente, atteso l'iter concorsuale differente dal “concorsone”, prevedere una corsia privilegiata per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore, mediante concorso per soli titoli e garantendo l'attuale sede di servizio, nonché precedendo in ruolo i pari qualifica provenienti da concorsi diversi.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 delle “Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato”, come da bozza decreto legislativo, fase di prima applicazione, lettere i), l), m), n), o), p), q), r) ed s) prevedere uno sconto di anzianità pari al periodo maggiore trascorso nella qualifica utile per la promozione alla qualifica successiva, ivi compresa l’anzianità utile per l’attribuzione della qualifica di “coordinatore” nei vari ruoli, modificando e consequenzialmente integrando (con particolare riferimento alle qualifiche di Ispettore Capo e Ispettore Superiore) la “TABELLA A (Articolo 2, comma 1, lettera n) della “Bozza schema decreto revisione Forze di Polizia – 26 febbraio 2017-BIS”, in conformità alle riduzione richieste.

Includere nei beneficiari di cui all’art. 2, comma 1, lettera l), tutti gli Ispettori Superiori che sono avanzati per concorso interno per titoli ed esami.  

Orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato. Differentemente da quanto previsto dall’art. 2 “Disposizioni transitorie” lettera zzz), sono da sanare, prima di bandire qualsiasi altro concorso per orchestrale, gli otto operatori che da anni fanno parte della Banda Musicale senza essere inquadrati nella qualifica corrispondente e, di conseguenza, prevedere un’immissione ope legis nel personale dell’organico.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Riordino delle carriere della Polizia: proposte di modifica del Silp Cgil

BrindisiReport è in caricamento